Cassazione Penale, Sentenza n. 44149/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e per contraddittorietà della motivazione, con specifica doglianza inerente l'omessa riqualificazione della condotta come 'lieve entità'. La ricorrente ha dedotto che la Corte di appello ha fondato il rigetto della lieve entità esclusivamente sulla qualità della sostanza (cocaina) e sulle modalità di occultamento, nonostante la modesta quantità detenuta, senza effettuare la valutazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (valutazione qualitativa e quantitativa congiunta e altri parametri quali mezzi, modalità, circostanze, relazione col mercato e capacità di diffusione non episodica).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale come carente e contraddittoria, osservando che questa non si è confrontata con la consolidata giurisprudenza di Sezioni Unite secondo cui la configurabilità della lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva degli elementi (quantitativi, qualitativi, mezzi, modalità, circostanze e capacità effettiva di inserirsi nel mercato), e che elementi quali la qualità della sostanza o modalità di occultamento non possono da soli precludere la riqualificazione quando altri indici indichino minima offensività; inoltre la Corte ha impropriamente valorizzato elementi estranei ai parametri di legge (pregresse condanne e la sottoposizione a misura di prevenzione) senza la necessaria disamina.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La norma prevede la causa di non punibilità per 'lieve entità' quando la condotta presenti minima offensività, valutabile complessivamente in base a parametri qualitativi e quantitativi e ad altri elementi (mezzi, modalità, circostanze dell'azione). Non è sufficiente il dato quantitativo isolato né la sola qualità della sostanza: occorre considerare anche la capacità di diffusione dell'autore nel mercato di riferimento e gli eventuali indici di non episodicità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezioni semplici)
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo); Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 (Rico); Sez. U., n. 17 del 21/06/2000 (Primavera); Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018 (Lombino); Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017 (Nafia); Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016 (Bandera)
La giurisprudenza consolidata richiama che la configurabilità della lieve entità richiede valutazione complessiva: quantità isolata non decisiva; se la singola detenzione o cessione è espressione di una capacità più ampia di diffusione e non episodicità, la lieve entità va esclusa; la motivazione deve confrontarsi con tali principi.
Massime di principio
- La sussistenza della lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 va valutata nel suo complesso: non basta il dato quantitativo isolato, occorre considerare anche modalità, mezzi, circostanze e la capacità concreta di inserimento nel mercato degli stupefacenti.
- La qualità della sostanza (es. cocaina) e le modalità di occultamento possono essere elementi utili, ma non sono di per sé decisivi per escludere la lieve entità: devono essere ponderati insieme agli altri indici previsti dalla norma.
- Pregresse condanne o misure di prevenzione possono essere rilevanti ma non possono sostituire la necessaria valutazione normativa richiesta dall'art. 73, comma 5; il giudice deve esplicitare il motivo per cui tali elementi incidono sulla offensività della condotta.
- Se la motivazione della corte territoriale non si confronta con la giurisprudenza consolidata e non compie la valutazione complessiva richiesta, la sentenza è suscettibile di annullamento in Cassazione con rinvio.
- In sede di giudizio successivo il giudice dovrà esaminare tutti gli elementi fattuali (quantitativi, temporali, relazionali e operativi) per stabilire se la condotta fosse episodica/modesta o parte di una capacità di diffusione continuativa.
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