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Sentenza

Sentenza del 07/12/2016 n. 25138 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria che aveva annullato l'avviso di classamento e l'aumento della rendita catastale. Il motivo principale riguardava la violazione delle norme catastali e dell'art. 1-quinquies del D.L. n. 44/2005: secondo l'Agenzia, nella determinazione della rendita dovevano essere inclusi anche gli impianti fissi, tra cui forni ed essiccatoi, uniti al suolo e necessari all'attività produttiva. La contribuente sosteneva invece che tali impianti fossero beni strumentali destinati esclusivamente al processo produttivo e, pertanto, non componenti dell'unità immobiliare rilevanti ai fini catastali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura dell'Amministrazione. Ha chiarito che l'interpretazione autentica introdotta dall'art. 1-quinquies del D.L. n. 44/2005 riguardava specificamente il contrasto sulle turbine delle centrali elettriche e non aveva escluso, in generale, gli impianti fissi dalla rendita catastale degli opifici. In base alla disciplina applicabile prima del 1° gennaio 2016, gli impianti stabilmente uniti al suolo dovevano essere inclusi nel calcolo della rendita perché contribuivano all'utilità complessiva e al valore dell'immobile. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso della contribuente contro l'avviso di classamento. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 4, 5 e 10, convertito in L. 11 agosto 1939, n. 1249

    Le norme sono state lette nel senso che, per determinare la rendita catastale degli opifici, devono essere considerati gli impianti fissi stabilmente uniti al suolo, in quanto concorrono all'utilità complessiva e al valore dell'unità immobiliare.

  • Codice civile, art. 812

    La disposizione è stata utilizzata insieme alla normativa catastale per qualificare come rilevanti gli impianti incorporati o stabilmente collegati all'immobile.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 27, 28 e 56

    Le disposizioni regolamentari rientrano nel quadro normativo che disciplina la determinazione della rendita catastale degli immobili produttivi.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito in L. 31 maggio 2005, n. 88

    La norma di interpretazione autentica è stata ritenuta limitata alla soluzione del contrasto relativo all'inclusione delle turbine nelle rendite delle centrali elettriche; non ha escluso in via generale gli impianti fissi dalla rendita degli opifici.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 162 del 2008

    La pronuncia ha confermato che l'art. 1-quinquies del D.L. n. 44/2005 aveva una portata specifica, riferita alle centrali elettriche e alle turbine.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244 e seguenti

    La disposizione ha fatto salva l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria secondo cui, per gli immobili censiti nelle categorie D ed E, dovevano essere computati gli impianti fissi secondo i criteri indicati nella circolare n. 6/2012.

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono stati esclusi dal calcolo della rendita catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La modifica conferma, per il periodo precedente, la rilevanza catastale degli impianti fissi secondo la disciplina allora vigente.

Massime di principio

  • Per gli immobili produttivi, in particolare quelli censiti nelle categorie catastali D ed E, la disciplina applicabile prima del 1° gennaio 2016 imponeva generalmente di includere nella rendita gli impianti fissi stabilmente uniti al suolo, anche se funzionali al processo produttivo.
  • La qualificazione di un impianto come bene strumentale all'attività d'impresa non era sufficiente, prima della riforma del 2015, a escluderlo dalla rendita catastale: assumeva rilievo soprattutto il suo stabile collegamento fisico e funzionale con l'immobile.
  • L'art. 1-quinquies del D.L. n. 44/2005 non costituiva una regola generale di esclusione degli impianti produttivi, ma riguardava lo specifico problema delle turbine nelle centrali elettriche.
  • Per controversie relative a periodi anteriori al 1° gennaio 2016, gli impianti fissi cosiddetti "imbullonati" possono quindi concorrere alla rendita catastale se uniti al suolo e idonei ad accrescere l'utilità e il valore dell'opificio.
  • Per le annualità dal 1° gennaio 2016 in avanti occorre applicare la riforma introdotta dalla L. n. 208/2015, che esclude dalla rendita i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, distinguendoli dalle componenti strutturali e dagli impianti stabilmente incorporati nell'immobile.

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