Cassazione Civile, Ordinanza n. 35797/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo fondato su una cartella esattoriale che la contribuente assumeva invalidamente notificata. In primo grado e in appello la difesa della contribuente contestava la notifica dell’atto presupposto; la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello ritenendo, da un lato, che la disciplina sopravvenuta dichiarata incostituzionale non fosse retroattiva e, dall’altro, che la censura relativa alla nullità della notifica integrasse una nuova eccezione, non proponibile in appello. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che non si trattava di eccezione nuova ma di mera precisazione del motivo già dedotto in primo grado; 2) violazione dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30, comma 3, L. n. 87/1953, per avere il giudice di merito escluso la retroattività della sentenza di incostituzionalità n. 258/2012; 3) violazione delle norme sulla notificazione in caso di irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c., art. 26 d.P.R. n. 602/1973, art. 60 d.P.R. n. 600/1973), assumendo che la cartella avrebbe dovuto essere notificata secondo quelle formalità; 4) violazione delle norme sulla raccomandata informativa e dell’art. 2697 c.c., per mancata prova dell’invio e ricezione della raccomandata stessa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e ha rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la censura sulla notifica della cartella non fosse una questione nuova, ma una specificazione della originaria doglianza sulla mancata/invalidità della notificazione dell’atto presupposto, e ha affermato che la pronuncia di incostituzionalità della norma sulla notifica era immediatamente applicabile al giudizio in corso e aveva efficacia retroattiva, non essendo il rapporto esaurito. Il giudice di rinvio dovrà quindi accertare le concrete modalità della notifica della cartella alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 258/2012.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
motivi formulati per violazione e falsa applicazione di legge
La Corte esamina i motivi di ricorso come censure di violazione di legge.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Nel processo tributario vieta le domande nuove e le eccezioni nuove in appello, ma non impedisce la mera precisazione di una doglianza già proposta.
art. 345 c.p.c.
È richiamato per il divieto di nuove eccezioni in appello nel giudizio civile, in parallelo con il processo tributario.
art. 136 Cost.
La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, con effetto retroattivo nei limiti delle situazioni esaurite.
L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3
Conferma l’effetto caducatorio della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale e la sua applicazione retroattiva.
art. 137, comma 3, Cost.
Le decisioni della Corte costituzionale non sono impugnabili e non possono essere modificate o integrate dall’interprete quanto ai loro effetti.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
L’omessa notificazione dell’atto presupposto comporta un vizio procedurale che può essere fatto valere impugnando l’atto consequenziale.
art. 140 c.p.c.
È richiamato come modello di notifica per irreperibilità relativa, con affissione dell’avviso e raccomandata informativa.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La Corte applica la declaratoria di incostituzionalità relativa a tale norma sulla notifica della cartella esattoriale.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
È richiamato tra le disposizioni che regolano la notifica degli atti tributari.
L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8
Sono richiamati per l’obbligo di raccomandata informativa e per la prova della relativa spedizione/ricezione.
art. 2697 c.c.
È richiamato in tema di onere della prova circa la corretta notificazione e l’invio della raccomandata informativa.
Massime di principio
- Nel processo tributario la deduzione dell’invalidità della notifica dell’atto presupposto non è domanda o eccezione nuova quando si limita a specificare, alla luce di una sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità, una censura già introdotta in primo grado sulla mancata o invalida notificazione dello stesso atto.
- La sentenza della Corte costituzionale di accoglimento ha efficacia retroattiva e la norma espunta non può essere applicata dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la stessa Corte abbia diversamente modulato gli effetti.
- L’interprete non può limitare autonomamente la retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale invocando un rapporto 'esaurito', se il rapporto non si è perfezionato indipendentemente dall’applicazione della norma dichiarata incostituzionale.
- Nella sequenza degli atti della riscossione, l’omessa notificazione dell’atto presupposto è un vizio procedurale che può essere fatto valere impugnando l’atto consequenziale notificato; il contribuente può quindi contestare la pretesa anche attraverso l’impugnazione del successivo preavviso o atto esecutivo.
- Chi invoca la ritualità della notifica deve dare prova degli adempimenti richiesti dalla disciplina applicabile, inclusa la raccomandata informativa quando prescritta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35780/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35783/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35784/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35785/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35786/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →