Sentenza del 05/11/2019 n. 22202 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva utilizzato in compensazione, nel Modello Unico 2005, un credito IVA di 7.500.000 euro maturato nel 2004, sebbene ne avesse già chiesto il rimborso mediante Modello VR del 3 agosto 2005. Dopo la cessione del credito a una società di factoring, la contribuente aveva tentato di revocare l'istanza di rimborso il 18 aprile 2006. L'Agenzia contestava l'indebita compensazione e applicava le sanzioni, ritenendo tardiva e inefficace la revoca. La società sosteneva invece la legittimità della compensazione e chiedeva l'annullamento delle sanzioni, invocando anche l'incertezza normativa e il legittimo affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il settimo motivo, relativo all'omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sulle censure riguardanti la motivazione degli avvisi, la violazione dell'art. 57 del DPR n. 633/1972, la buona fede, l'affidamento e le sanzioni. L'ottavo motivo è stato dichiarato assorbito; il terzo e il sesto sono stati rigettati; gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha comunque ribadito che la cessione del credito impedisce al cedente di avanzare ulteriori pretese verso l'Erario in relazione al rimborso ceduto e che la scelta per il rimborso non può essere liberamente revocata oltre i termini previsti per optare per la compensazione.
Norme richiamate
DPR n. 633/1972, artt. 30, 38-bis e 57
La disciplina regola il rimborso dell'eccedenza IVA, le relative procedure e i termini per gli accertamenti. La Corte ha richiamato il principio per cui la scelta del rimborso deve essere conoscibile e controllabile dall'Amministrazione e non può essere modificata senza limiti temporali.
D.Lgs. n. 241/1997, art. 17
La modifica della scelta originaria per il rimborso, attraverso l'utilizzo del credito in compensazione, è consentita entro l'anno successivo alla maturazione del credito.
D.L. n. 70/1988, art. 5, comma 4-ter
La cessione del credito IVA non estingue il rapporto tributario originario tra contribuente e Fisco, ma attribuisce al cessionario la legittimazione a far valere il credito ceduto nei confronti dell'Erario.
Codice di procedura civile, art. 366
Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti e le censure in modo autosufficiente e sintetico. La riproduzione integrale di documenti può determinare inammissibilità, salvo che il materiale sia facilmente separabile e il ricorso resti comprensibile.
Codice di procedura civile, art. 360
Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui l'omessa pronuncia e l'omessa motivazione su questioni decisive.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione.
TFUE, art. 267
Consente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel caso concreto le richieste di rinvio sono state ritenute irrilevanti dopo il rigetto delle censure fondate sulla cessione del credito.
Direttiva 2006/112/CE, art. 183
Riguarda il trattamento dell'eccedenza IVA a credito. La Corte ha ritenuto non incompatibile con il diritto unionale la limitazione temporale alla modifica della scelta tra rimborso e compensazione.
Massime di principio
- La scelta del contribuente tra rimborso e compensazione del credito IVA non è liberamente modificabile in qualsiasi momento: la revoca o conversione deve rispettare i termini previsti dalla legge.
- La cessione di un credito IVA trasferisce al cessionario la legittimazione a pretendere il rimborso; il cedente non può successivamente disporre autonomamente del credito nei confronti dell'Erario.
- La cessione del credito non elimina il potere dell'Amministrazione di verificare l'esistenza e l'ammontare del credito né di recuperare somme indebitamente rimborsate, anche nei confronti del cedente quando previsto.
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la sentenza: le questioni devono essere state specificamente dedotte nei precedenti gradi di giudizio e i motivi devono indicare con precisione la violazione denunciata.
- L'omessa pronuncia del giudice d'appello su motivi autonomi, soprattutto riguardanti la motivazione dell'atto impositivo e le sanzioni, può comportare la cassazione della sentenza con rinvio.
- Il rinvio al giudice di merito non significa necessariamente che il contribuente abbia ottenuto il riconoscimento definitivo del credito o l'annullamento delle pretese: il giudice del rinvio dovrà esaminare le questioni rimaste senza risposta.
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