Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2759/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento della nota di riscontro a mezzo pec in data 05.04.2025 dell’Università telematica E-Campus, con cui è stata rigettata la richiesta di ri-ammissione al percorso abilitante di formazione iniziale dei docenti; della comunicazione inviata alla ricorrente a mezzo e-mail dall’Ateneo in data 03.03.2025 inerente la mancata conclusione del percorso formativo a causa dell’asserito mancato raggiungimento della percentuale minima obbligatoria di frequenza; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il provvedimento formale di esclusione dal percorso, a firma del Rettore e/o di ogni altro responsabile, sebbene allo stato non conosciuto; b. i verbali e ogni altro atto dell’istruttoria sottesa all’esclusione di cui sopra; c. il bando di riferimento nelle parti eventualmente lesive per gli interessi di parte ricorrente; d. il riscontro fornito a mezzo e-mail il 10.09.2024; per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ri-ammessa al percorso formativo di interesse.

Giustizia amministrativa202501506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ri-ammissione a un percorso abilitante di formazione iniziale dei docenti e comunicazione relativa alla mancata conclusione del percorso per asserito mancato raggiungimento della frequenza minima obbligatoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota dell’università del 5 aprile 2025, con cui era stata rigettata la richiesta di ri-ammissione al percorso abilitante, nonché la precedente comunicazione del 3 marzo 2025 relativa alla mancata conclusione del percorso per il mancato raggiungimento della percentuale minima obbligatoria di frequenza. Ha inoltre impugnato gli eventuali atti formali di esclusione, i verbali e gli atti istruttori, le parti lesive del bando e il precedente riscontro del 10 settembre 2024, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto alla ri-ammissione. L’università si è costituita chiedendo il rigetto. Dopo il rigetto della domanda cautelare con ordinanza n. 641 dell’11 giugno 2025, la ricorrente ha depositato una memoria dichiarando di non avere più interesse alla decisione e chiedendo che tale dichiarazione fosse considerata quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente non costituiva una rinuncia formalmente perfezionata, poiché non era stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza come previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse anche in assenza di tale formalità. Nel caso concreto, la memoria conteneva una dichiarazione univoca e idonea a dimostrare il venir meno dell’interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate, considerato l’andamento della vicenda e l’assenza di una richiesta di condanna da parte dell’università.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza

    La rinuncia al ricorso richiede la notificazione alle altre parti nel termine previsto per produrre gli effetti formali propri della rinuncia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa

    Anche in assenza della notificazione formale della rinuncia, il giudice può desumere dal comportamento processuale della parte la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, pur non notificata alle altre parti secondo le formalità previste per la rinuncia, può fondare la declaratoria di improcedibilità quando il suo contenuto sia univoco e dimostri il venir meno dell’interesse alla pronuncia.
  • La rinuncia al ricorso e la sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: l’inosservanza delle formalità della rinuncia non impedisce al giudice di valutare il comportamento processuale della parte ai fini dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse può essere dichiarata quando, al momento della decisione, la parte ricorrente abbia manifestato in modo inequivoco di non avere più interesse alla definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.