Cassazione Civile, Ordinanza n. 16947/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale su un atto di donazione di immobile. L'agevolazione collegata alla prima casa era stata fruita dalla contribuente per un immobile già di sua proprietà; l'Ufficio contestava il mancato accorpamento catastale e urbanistico, da realizzare entro il termine triennale di decadenza. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che il ritardo del Comune di Roma nel rilascio della concessione in sanatoria sull'immobile da accorpare integrasse una causa di forza maggiore. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 76, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la CTR avesse errato nel riconoscere la forza maggiore. La contribuente resisteva sostenendo, tra l'altro, che non vi fosse un termine decadenziale per completare l'accorpamento ai fini dell'agevolazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la forza maggiore, ai fini tributari, richiede un evento esterno, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente, tale da rendere inesigibile l'adempimento nel termine. Nel caso concreto ha escluso tale esimente perché il ritardo amministrativo era già noto al momento della donazione e, soprattutto, la concessione in sanatoria era stata rilasciata prima della scadenza del termine triennale, mentre l'accorpamento era stato attivato solo oltre un anno dopo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
art. 76, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986
È la norma ritenuta violata dalla CTR; la Corte la collega al termine triennale di decadenza per il mantenimento/ottenimento dell'agevolazione prima casa nel caso di accorpamento di unità immobiliari.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali, il beneficio collegato alla prima casa può spettare anche quando l'acquisto riguardi più unità immobiliari finitime destinate a costituire un'unica abitazione, purché l'effettiva unificazione avvenga entro il termine triennale di decadenza; entro lo stesso termine non è invece richiesto anche l'accatastamento dell'unica unità risultante.
- La forza maggiore in materia tributaria presuppone un evento esterno, sopravvenuto, imprevedibile e inevitabile, non imputabile al contribuente nonostante l'adozione delle cautele esigibili; non basta un generico ritardo dell'amministrazione se il contribuente non prova che esso abbia effettivamente reso impossibile l'adempimento nel termine.
- L'esimente della forza maggiore non è configurabile quando, alla data rilevante per il termine decadenziale, l'ostacolo amministrativo era già conosciuto e non vi era impossibilità oggettiva di attivarsi tempestivamente per realizzare l'adempimento richiesto.
- Ai fini dell'agevolazione fiscale, l'onere di dimostrare la realizzazione dell'unificazione immobiliare entro il termine e, ove invocata, la ricorrenza della forza maggiore grava sul contribuente.
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