Cassazione Penale, Sentenza n. 31390/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda un'articolata indagine su una presunta organizzazione criminale operante nel settore della distribuzione domiciliare di ossigeno medicale in ambito sanitario regionale. Secondo l'impianto cautelare confermato dal tribunale del riesame, l'indagato, gestore di fatto di una società di trasporto incaricata della distribuzione delle bombole, avrebbe concorso in numerosi accessi abusivi a piattaforme informatiche sanitarie, in falsi documentali e in truffe ai danni del sistema pubblico, nell'ambito di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione seriale di tali reati. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) vizio di legge e motivazione sulla sussistenza dell'art. 615-ter c.p., sostenendo che l'accesso non fosse abusivo perché le credenziali erano state legittimamente comunicate dai titolari e che la falsità dei dati inseriti non incidesse sulla tipicità del reato; inoltre contestava la ricostruzione del profitto esclusivo dell'indagato, richiamando una memoria difensiva che attribuiva interesse anche a dipendenti, farmacisti e medici; 2) vizio di legge e motivazione sulla truffa ex art. 640 c.p., lamentando che non fosse stato chiarito il meccanismo causale dell'errore del servizio sanitario, l'atto di disposizione patrimoniale, l'ingiustizia del profitto e il dolo specifico; 3) vizio di legge e motivazione sulla configurabilità dell'associazione per delinquere ex art. 416 c.p., contestando una valutazione frammentaria degli elementi indiziari; 4) vizio di legge e motivazione sulla partecipazione all'associazione in qualità di capo e promotore, ritenendo che tale ruolo fosse stato desunto solo dalle competenze organizzative e dai rapporti con i farmacisti; 5) vizio di legge e motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato tutte le censure attinenti ai gravi indizi di colpevolezza, dichiarando inammissibili quelle che miravano a una rivalutazione del merito o che riproponevano letture alternative delle emergenze investigative, e ha giudicato infondate le doglianze sulla configurabilità dell'accesso abusivo, dell'associazione per delinquere, della partecipazione dell'indagato come capo e promotore e della truffa. Ha invece accolto i motivi relativi alle esigenze cautelari, rilevando che il tribunale del riesame non aveva motivato in modo concreto e attuale sul pericolo di reiterazione del reato e sul pericolo di inquinamento probatorio. Per tale sola parte l'ordinanza è stata annullata con rinvio al tribunale del riesame di Reggio Calabria, in diversa composizione, per nuovo giudizio limitato alle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
è la base del procedimento di riesame avverso la misura cautelare applicata dal giudice per le indagini preliminari
art. 615-ter c.p.
integra accesso abusivo anche l'accesso di soggetto formalmente abilitato ma effettuato per ragioni ontologicamente estranee a quelle che giustificano l'abilitazione; rileva anche l'utilizzo di credenziali ottenute da altri non legittimati
art. 640 c.p.
la truffa è ritenuta configurabile quando gli artifici e raggiri relativi a dati falsi determinano rimborsi non dovuti e un ingiusto profitto con danno altrui
art. 416 c.p.
per l'associazione per delinquere è necessaria una minima organizzazione di uomini e mezzi, la consapevolezza di far parte di un sodalizio durevole e la finalizzazione alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti
art. 110 c.p.
il concorso di persone può essere integrato anche da un contributo morale o materiale che agevoli o rafforzi l'altrui proposito criminoso, senza necessità di previo accordo
art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p.
il pericolo di inquinamento probatorio deve essere concreto e attuale e deve essere motivato in relazione a specifiche prove o fonti di prova da tutelare
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale; non basta la mera possibilità astratta di future occasioni delittuose
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il sindacato di legittimità è limitato ai vizi della motivazione e non consente una rivalutazione del fatto o delle prove
art. 378 c.p.
richiamato solo incidentalmente, in relazione ai soggetti che avrebbero indotto taluni pazienti a rendere dichiarazioni false o reticenti
art. 476 c.p.
richiamato tra i reati-fine di falso in atto pubblico contestati nell'ambito del sodalizio
art. 479 c.p.
richiamato tra i reati-fine di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente nel testo
art. 274 lett. a) c.p.p.
l'esigenza cautelare per inquinamento probatorio riguarda anche l'acquisizione e la conservazione della genuinità della prova
Massime di principio
- In sede di legittimità contro provvedimenti cautelari, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla consistenza degli indizi o sulle esigenze cautelari; il controllo è limitato alla coerenza logico-giuridica della motivazione e all'assenza di manifeste illogicità.
- L'accesso abusivo a sistema informatico può sussistere anche quando l'operatore disponga di credenziali ottenute da altri, se l'utilizzo avviene da parte di soggetti non legittimati o per finalità diverse da quelle che ne giustificano l'abilitazione.
- Per la configurabilità del concorso morale o materiale non occorre il previo accordo tra i concorrenti: è sufficiente un contributo consapevole, anche solo agevolatore o rafforzativo, causalmente apprezzabile rispetto alla realizzazione del reato.
- La connivenza non punibile si distingue dal concorso perché resta una mera passività; invece, ogni comportamento esteriore che assicuri supporto, stimolo, sicurezza o agevolazione all'altrui azione criminosa è idoneo a integrare partecipazione.
- Il delitto di associazione per delinquere richiede una struttura, anche minima, di uomini e mezzi, la stabilità del vincolo, la consapevolezza di far parte di un sodalizio e la destinazione del programma alla commissione di una serie indeterminata di delitti.
- Ai fini della truffa, la motivazione cautelare deve rendere riconoscibile il nesso tra artifici o raggiri, induzione in errore della vittima pubblica o privata, atto di disposizione patrimoniale, profitto ingiusto e danno; la mera irregolarità formale non basta se non è spiegato il meccanismo causale.
- Il pericolo di reiterazione del reato deve essere concreto e attuale: non è sufficiente richiamare la gravità delle modalità esecutive, occorrendo una prognosi motivata sulla perdurante possibilità di ricaduta nel reato in base a personalità, condotta e contesto concreto.
- Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere ancorato a specifiche fonti di prova o attività istruttorie ancora esposte a condizionamenti, non potendo fondarsi in modo generico su contatti investigativi o su condotte già esaurite nella fase delle indagini.
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