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Sentenza

Sentenza n. 5690/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202601700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4141/2024, passata in giudicato, quanto alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4141/2024, pubblicata e notificata il 4 giugno 2024 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle spese, liquidate in € 258,00 oltre spese generali al 15%, con attribuzione, nonché di € 21,50 per contributo unificato. Ha dedotto l’esito infruttuoso della notificazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo l’adempimento, gli accessori di legge, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettati i termini per l’azione di ottemperanza e per la trattazione camerale e accertato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata, era passata in giudicato e non risultava adempiuta. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le somme dovute in base al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, con facoltà di delega a un funzionario competente, da attivare su richiesta della parte ricorrente e con ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre disposto la penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA, spese generali se spettanti e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate ingiudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

    L’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di imporre alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Nel caso di specie, risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per proporre l’azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Nel caso di specie, risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale richiamato per la trattazione del giudizio in camera di consiglio.

  • artt. 479 e 475 c.p.c.

    La sentenza ottemperanda risulta notificata in data in data 4.06.2024 presso la sede della resistente amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. “e”, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115.c.p.a., ed è passata in giudicato come da certificato rilasciato dal Tribunale di Napoli (all. 2 e 6 ric.).

    Per l’esecuzione del titolo, il TAR ha considerato sufficiente la notificazione della copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale, senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 115 c.p.a.

    La sentenza ottemperanda risulta notificata in data in data 4.06.2024 presso la sede della resistente amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. “e”, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115.c.p.a., ed è passata in giudicato come da certificato rilasciato dal Tribunale di Napoli (all. 2 e 6 ric.).

    La notificazione del titolo all’amministrazione, effettuata secondo le disposizioni richiamate, è stata considerata idonea a fondare il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo ha consentito di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione e ha concorso a fondare l’accoglimento dell’ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Si dispone, altresì, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore del ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).

    In caso di mancata esecuzione dell’ordine di pagamento, la penalità di mora può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e cessando al pagamento o alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente al caso deciso.
  • Quando il titolo giudiziale è stato notificato all’amministrazione, è passato in giudicato e non risulta adempiuto, e sono decorsi i termini dilatori previsti per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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