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Sentenza

Sentenza del 21/03/2017 n. 965 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - accertamento - società di capitali a ristretta base azionaria - presunzione - attribuzione del reddito pro quota - art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/73 - utili extra bilancio - è legittima - inversione onere della prova - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili è stata ritenuta legittima. L'accertamento può quindi fondarsi sulla ristretta base azionaria, salva la possibilità per il socio di fornire una prova contraria concreta e specifica circa il mancato incasso degli utili o il loro accantonamento o reinvestimento da parte della società.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità della presunzione secondo cui gli utili extracontabili accertati nei confronti di una società di capitali con ristretta base azionaria siano stati distribuiti pro quota ai soci nel medesimo esercizio. Il fondamento della presunzione non è costituito esclusivamente dall'accertamento di maggiori redditi societari, ma dalla ristrettezza della compagine sociale e dal conseguente vincolo di solidarietà, reciproco controllo e normalmente maggiore conoscibilità della gestione tra i soci. Tale presunzione determina l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti, ma siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973

    La norma disciplina l'accertamento induttivo dei redditi d'impresa.

    La disposizione consente di utilizzare presunzioni nell'accertamento dei maggiori redditi societari. In presenza di una società a ristretta base azionaria, la ristrettezza della compagine e i rapporti tra i soci possono costituire il fatto noto dal quale presumere la distribuzione degli utili extracontabili.

  • Cassazione, sentenza n. 27067/2016

    È legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria.

    La presunzione è ammessa, ma non è assoluta: il socio può superarla dimostrando che gli utili non sono stati distribuiti, bensì accantonati o reinvestiti dalla società.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con compagine sociale ristretta, l'Amministrazione finanziaria può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
  • La presunzione si fonda soprattutto sulla ristrettezza della base azionaria e sulla presumibile conoscenza reciproca della gestione, non sulla sola esistenza dell'accertamento societario.
  • Una volta applicata la presunzione, spetta al contribuente fornire una prova concreta e specifica del mancato incasso degli utili.
  • La prova contraria può consistere nella dimostrazione che gli utili siano stati accantonati, utilizzati per ripianare perdite, oppure reinvestiti dalla società.
  • La mera negazione dell'avvenuta distribuzione o la semplice contestazione dell'accertamento societario, di regola, non è sufficiente a superare la presunzione.

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