Sentenza n. 1239/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per quindici giorni della licenza dell’esercizio pubblico ai sensi dell’art. 100 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Catanzaro, adottato ai sensi dell’art. 100 TULPS, con cui è stata sospesa per quindici giorni la licenza relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiedendo altresì il risarcimento dei danni. La misura traeva origine da una relazione dei Carabinieri, che aveva segnalato la presenza abituale nel locale di soggetti gravati da precedenti di polizia e giudiziari, ritenuti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sono state dedotte, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative e del diritto di accesso, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, sul presupposto che l’Amministrazione avesse oscurato i dati identificativi dei soggetti indicati nella relazione e avesse sottratto all’accesso ulteriori atti contenenti dati personali e giudiziari, impedendo una piena difesa procedimentale. Il ricorrente contestava inoltre la sufficienza degli elementi posti a fondamento della sospensione e chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la sospensione prevista dall’art. 100 TULPS come misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Per la sua adozione non è necessario dimostrare una responsabilità del gestore, né accertare specifici fatti penalmente rilevanti: è sufficiente una valutazione complessiva degli elementi acquisiti dall’autorità di pubblica sicurezza in ordine alla frequentazione abituale del locale da parte di soggetti ritenuti pericolosi o pregiudizievoli. La relazione dei Carabinieri, riferita a una pluralità di controlli e riscontri, è stata ritenuta idonea a sorreggere la misura, non essendo richiesto un livello di accertamento pari a quello del processo penale. Il giudice ha inoltre ritenuto legittimo l’oscuramento dei dati identificativi dei terzi, poiché l’accesso procedimentale deve essere bilanciato con la tutela dei dati personali e giudiziari. L’oggetto sostanziale della contestazione, ossia la presenza abituale nel locale di persone ritenute pregiudizievoli, era comunque conoscibile dal gestore, che non ha dimostrato l’indispensabilità della conoscenza integrale dei dati oscurati né l’effettivo impedimento all’esercizio della partecipazione. È stata ritenuta coerente anche l’adozione del provvedimento finale in tempi ravvicinati, considerata la particolare esigenza di celerità propria della funzione preventiva dell’art. 100 TULPS, a fronte di un quadro istruttorio sufficientemente definito. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la riconosciuta legittimità del provvedimento esclude il danno ingiusto richiesto dall’art. 2043 c.c. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 100 R.D. 773/1931 (TULPS)
sospensione della licenza di un esercizio pubblico quando costituisca luogo di ritrovo abituale di persone pericolose o pregiudizievoli per la sicurezza dei cittadini
La disposizione attribuisce al Questore un potere cautelare e preventivo, non sanzionatorio, esercitabile sulla base di una valutazione complessiva della frequentazione del locale da parte di soggetti ritenuti pericolosi, senza necessità di accertare una responsabilità del gestore o specifici reati.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria da illegittimità provvedimentale presuppone un danno ingiusto; una volta accertata la legittimità dell’atto amministrativo, tale requisito è escluso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dell’identità e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità nella diffusione della sentenza.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali e giudiziari.
Massime di principio
- La sospensione della licenza di un pubblico esercizio prevista dall’art. 100 TULPS ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: essa mira a interrompere una situazione obiettiva di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica e non richiede l’accertamento di una condotta illecita o di una responsabilità personale del gestore.
- Per l’adozione della misura prevista dall’art. 100 TULPS è sufficiente una valutazione complessiva e unitaria degli elementi informativi acquisiti dall’autorità di pubblica sicurezza circa la frequentazione abituale dell’esercizio da parte di soggetti ritenuti pericolosi o pregiudizievoli; non è necessario un accertamento con il grado di certezza proprio del giudizio penale.
- L’accesso procedimentale agli atti posti a fondamento di una misura di pubblica sicurezza deve essere bilanciato con la tutela dei dati personali e giudiziari dei terzi. L’oscuramento dei dati identificativi non determina, di per sé, una lesione della partecipazione se il destinatario conosce il contenuto sostanziale della contestazione e non dimostra l’indispensabilità dei dati oscurati per l’esercizio della difesa.
- La particolare funzione preventiva dell’art. 100 TULPS giustifica l’esigenza di celerità del procedimento: il provvedimento può essere adottato senza ulteriori dilazioni quando il quadro istruttorio sia già sufficientemente definito.
- La domanda risarcitoria fondata sull’illegittimità di un provvedimento amministrativo deve essere respinta quando il provvedimento sia riconosciuto legittimo, poiché in tal caso manca il requisito del danno ingiusto previsto dall’art. 2043 c.c.
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