Regolamento (UE) 2022/2195
Regolamento (UE) 2022/2195 della Commissione del 10 novembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate e HAA299 nei prodotti cosmetici e che rettifica il medesimo regolamento per quanto riguarda l’uso di Resorcinol nei prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati III e VI del regolamento cosmetici per limitare l’uso di quattro sostanze sulla base dei pareri del CSSC. Introduce limiti di concentrazione per Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate e HAA299, con una disciplina specifica per la forma nano di quest’ultima, e prevede una restrizione di impiego per le applicazioni potenzialmente inalabili. Inoltre corregge un errore testuale nell’avvertenza relativa al Resorcinol nelle tinture per capelli ossidative. Sono stabiliti periodi transitori differenziati per l’adeguamento dell’industria e per lo smaltimento delle scorte.
Modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, introducendo restrizioni per Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate e HAA299 e correggendo la dicitura di avvertenza relativa al Resorcinol.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato dell’Unione europea e, per effetto del richiamo al regolamento (CE) n. 1223/2009, agli operatori del settore cosmetico che fabbricano, importano, distribuiscono o commercializzano tali prodotti. Incide in particolare su collutori, dentifrici, altri prodotti da sciacquare e da non sciacquare, tinture per capelli non ossidative, prodotti per il viso e prodotti contenenti filtri UV, inclusi i nanomateriali di HAA299. Non introduce un regime territoriale speciale; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono previste disposizioni transitorie per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione di prodotti non conformi, con termini diversi a seconda della sostanza.
Regolamento (UE) 2022/2195 della Commissione: modifiche al regolamento cosmetici su BHT, Acid Yellow 3, Homosalate, HAA299 e rettifica Resorcinol
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici per recepire gli esiti di diversi pareri del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). La Commissione motiva le modifiche richiamando preoccupazioni di sicurezza, in particolare possibili effetti di interferenza endocrina e rischi da inalazione, e stabilisce restrizioni quantitative e qualitative, oltre a periodi transitori per l’adeguamento del mercato.
Ambito di applicazione
Le misure riguardano i prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009 e incidono su specifiche categorie di prodotto: collutori, dentifrici, altri prodotti da sciacquare e da non sciacquare, tinture per capelli non ossidative, prodotti per il viso e prodotti contenenti filtri UV, inclusi i nanomateriali. Il regolamento opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; le discipline transitorie riguardano l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato di prodotti non conformi.
Butylated Hydroxytoluene (BHT)
Il BHT, identificato come 2,6-Di-terz-butil-4-metilfenolo, viene per la prima volta disciplinato nell’allegato III. Sulla base del parere CSSC del 2 dicembre 2021, la Commissione stabilisce limiti massimi di concentrazione pari a:
- 0,001 % nei collutori;
- 0,1 % nei dentifrici;
- 0,8 % negli altri prodotti da sciacquare e da non sciacquare.
La logica sottostante è quella di contenere un rischio potenziale per la salute umana quando la sostanza supera determinati livelli di esposizione.
Acid Yellow 3
L’Acid Yellow 3, già presente come colorante nell’allegato IV, viene inserito anche nell’allegato III con una disciplina specifica per le tinture per capelli non ossidative. La concentrazione massima consentita nei preparati pronti per l’uso è fissata allo 0,5 %, in linea con il parere CSSC del 23 luglio 2021. Il regolamento precisa inoltre il collegamento con la disciplina generale dei coloranti, richiamando l’allegato IV, voce 82.
Homosalate
L’Homosalate, già ammesso come filtro UV fino al 10 % nei preparati pronti per l’uso, viene ristretto in modo significativo. La nuova voce dell’allegato VI consente l’uso soltanto nei prodotti per il viso, esclusi i prodotti spray aerosol, con concentrazione massima del 7,34 %.
La scelta discende dai pareri CSSC del 24-25 giugno 2021 e del 2 dicembre 2021, che hanno escluso la sicurezza dell’uso al 10 % e hanno valutato sicuro l’uso solo entro la soglia del 7,34 % per specifiche tipologie di prodotti facciali. La Commissione evidenzia che la riformulazione può essere tecnicamente complessa e che occorre considerare anche la verifica dell’efficacia del fattore di protezione solare nei prodotti modificati.
HAA299 e forma nano
Il regolamento introduce due nuove voci in allegato VI per il Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (HAA299), sostanza con funzione di filtro UV. Per la forma non-nano è consentito un impiego fino al 10 %. Per la forma nano, il testo recepisce condizioni tecniche precise:
- purezza minima pari al 97 %;
- dimensione media delle particelle D50 pari ad almeno 50 nm;
- divieto di uso in applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.
È inoltre previsto che, in caso di uso combinato della forma nano e non-nano, la somma complessiva non superi il 10 %. La disciplina deriva dai pareri CSSC del 2014 e del 2021, che hanno distinto tra profilo di sicurezza della forma non-nano e della forma nano.
Rettifica della disciplina sul Resorcinol
L’articolo 2 corregge un errore nella voce 22 dell’allegato III relativa al Resorcinol. La frase finale dell’avvertenza è sostituita con «Da non usare per tingere ciglia.». La rettifica elimina il riferimento alle sopracciglia, coerentemente con la definizione di prodotto per capelli/barba e baffi del regolamento cosmetici e con la precedente modifica introdotta dal regolamento (UE) n. 1197/2013.
Regime transitorio
Il regolamento prevede termini differenziati per l’adeguamento del mercato. Per le restrizioni relative al BHT e all’Acid Yellow 3:
- dal 1° luglio 2023 i prodotti cosmetici non conformi non possono essere immessi sul mercato dell’Unione;
- dal 1° gennaio 2024 non possono più essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione.
Per l’Homosalate, i termini sono più lunghi:
- dal 1° gennaio 2025 i prodotti non conformi non possono essere immessi sul mercato dell’Unione;
- dal 1° luglio 2025 non possono più essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione.
Questi differimenti riflettono la necessità di consentire all’industria la riformulazione dei prodotti e gli eventuali adeguamenti tecnici, particolarmente complessi nel caso dei filtri UV.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati III e VI del regolamento cosmetici
L’articolo 1 dispone che gli allegati III e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 siano modificati secondo l’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano nuove restrizioni di concentrazione e di impiego per alcune sostanze cosmetiche già oggetto di valutazione scientifica.
Butylated Hydroxytoluene (BHT)
Nell’allegato III è inserita la voce 325: il BHT può essere usato con concentrazione massima dello 0,001 % nei collutori, dello 0,1 % nei dentifrici e dello 0,8 % negli altri prodotti da sciacquare e da non sciacquare. La disciplina si fonda sul parere CSSC del 2 dicembre 2021.
Acid Yellow 3
Nell’allegato III è inserita la voce 326: l’Acid Yellow 3 è autorizzato nelle tinture per capelli non ossidative fino a una concentrazione massima dello 0,5 %. La nota dell’allegato richiama che la sostanza resta anche colorante ai sensi dell’allegato IV, voce 82.
Homosalate
La voce 3 dell’allegato VI è sostituita: l’Homosalate è limitato ai prodotti per il viso, ad eccezione dei prodotti spray aerosol, con concentrazione massima del 7,34 % nei preparati pronti per l’uso. Viene così sostituito il precedente limite del 10 % applicabile come filtro UV.
HAA299 e HAA299 (nano)
Nell’allegato VI sono aggiunte le voci 33 e 34. L’HAA299 è autorizzato fino al 10 %; per la forma nano sono richieste purezza almeno pari al 97 % e dimensione media delle particelle D50 di almeno 50 nm. La forma nano non può essere usata in applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. È inoltre previsto che, in caso di uso combinato di forma non-nano e nano, la somma non superi il 10 %.
Rettifica della voce Resorcinol
L’articolo 2 corregge l’allegato III, voce 22, colonna i, lettera a), sostituendo l’ultima frase con: «Da non usare per tingere ciglia.» L’avvertenza non include più le sopracciglia, in coerenza con la disciplina del prodotto per capelli/barba e baffi.
Termini transitori di applicazione
Per il BHT e l’Acid Yellow 3, i prodotti non conformi non possono essere immessi sul mercato dell’Unione dal 1° luglio 2023 e non possono essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione dal 1° gennaio 2024. Per l’Homosalate, i prodotti non conformi non possono essere immessi sul mercato dal 1° gennaio 2025 e non possono essere messi a disposizione dal 1° luglio 2025.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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