Regolamento (UE) 2022/2189
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2189 della Commissione del 9 novembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il precedente regime antidumping sui prodotti laminati piatti di alluminio originari della Cina per riflettere il cambio di denominazione di una società esportatrice. La Commissione conferma che il nuovo nome, ALG Aluminium Inc., non incide sul diritto a beneficiare dell'aliquota individuale già riconosciuta ad Alnan Aluminium Inc. Il codice addizionale TARIC C616 resta invariato e si applica retroattivamente dal 7 giugno 2022. È inoltre previsto il rimborso o lo sgravio dei dazi eventualmente pagati in eccesso secondo la normativa doganale applicabile.
Modifica formale del regolamento antidumping sui prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese per recepire il cambio di denominazione di un produttore esportatore e confermare la continuità dell'aliquota individuale TARIC.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese già assoggettate al dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784. Incide specificamente sulla società precedentemente denominata Alnan Aluminium Inc., codice addizionale TARIC C616, ora ALG Aluminium Inc., ai fini dell'applicazione della sua aliquota individuale del 19,0 %. La misura riguarda gli Stati membri in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile; non introduce nuove categorie di prodotti o nuovi paesi interessati.
Modifica del regolamento antidumping sui prodotti laminati piatti di alluminio originari della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2189 interviene sul regime antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 per le importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese. La finalità è puramente aggiornatativa: la Commissione prende atto del cambio di denominazione di una società soggetta a dazio individuale e conferma che tale variazione non altera l'applicazione delle misure in vigore.
Contesto e valutazione della Commissione
La Commissione rileva che Alnan Aluminium Inc., titolare del codice addizionale TARIC C616 e soggetta a un'aliquota individuale del 19,0 %, ha comunicato il 13 giugno 2022 di aver modificato il proprio nome in lingua inglese in ALG Aluminium Inc. Dall'esame delle informazioni fornite risulta che la modifica è stata regolarmente registrata presso le autorità competenti e non ha comportato la creazione di nuovi legami con altri gruppi societari non già indagati. Ne consegue che il cambio di nome non incide sulle conclusioni dell'inchiesta né sul livello del dazio applicabile.
Modifica dell'allegato del regolamento (UE) 2021/1784
L'articolo 1 dispone la sostituzione, nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784, della voce "Alnan Aluminium Inc. / C616" con "ALG Aluminium Inc. / C616". In sostanza, il codice TARIC resta immutato e segue il medesimo operatore economico sotto la nuova denominazione, senza modificare la sostanza della misura antidumping.
Decorrenza del cambio di nome e conseguenze doganali
La Commissione stabilisce che il codice addizionale TARIC C616 si applica ad ALG Aluminium Inc. a decorrere dal 7 giugno 2022, data del cambio di denominazione. È inoltre espressamente previsto che, secondo la normativa doganale applicabile, debba procedersi al rimborso o allo sgravio di eventuali dazi definitivi versati in eccedenza rispetto al dazio antidumping dovuto per i prodotti fabbricati da ALG Aluminium Inc. ai sensi del regolamento originario.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con impatto immediato sulla gestione doganale delle importazioni interessate.
Disposizioni principali
Modifica del nome della società e aggiornamento dell'allegato
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 è modificato sostituendo la denominazione "Alnan Aluminium Inc." con "ALG Aluminium Inc." per il codice addizionale TARIC C616. La Commissione chiarisce che il cambio di nome è stato debitamente registrato e non ha comportato nuovi rapporti con gruppi societari diversi da quelli già oggetto dell'inchiesta antidumping.
Conferma della continuità dell'aliquota antidumping individuale
Il cambio di denominazione non pregiudica le risultanze del regolamento (UE) 2021/1784 né l'aliquota del dazio antidumping individuale del 19,0 % applicabile alla società. Il codice TARIC C616 precedentemente attribuito ad Alnan Aluminium Inc. continua ad applicarsi ad ALG Aluminium Inc.
Decorrenza retroattiva e rimborso/sgravio
L'efficacia del cambio di nome decorre dal 7 giugno 2022, data del mutamento della denominazione sociale. È previsto il rimborso o lo sgravio, conformemente alla normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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