Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2204

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2204 della Commissione dell'11 novembre 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza la mappatura delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione deriva dall'evoluzione della situazione epidemiologica in diversi Stati membri, in particolare per nuovi focolai in Lituania e Germania, e comporta la sostituzione integrale dell'allegato I. Le nuove delimitazioni incidono sulle misure speciali di controllo applicabili nelle zone I, II e III. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, e quindi ai territori/zonesoggetti a restrizioni I, II e III ivi individuati per la gestione della peste suina africana. L'effetto è territoriale e immediato dal giorno successivo alla pubblicazione; riguarda in particolare Germania, Lituania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria, Romania e altre aree specifiche indicate nell'allegato sostitutivo. Non disciplina soggetti privati in via generale, ma incide indirettamente su allevatori, operatori del settore suinicolo, autorità competenti e movimentazioni di suini e prodotti correlati nelle aree delimitate.

Aggiornamento delle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2204 della Commissione modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. L'intervento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e risponde alla necessità di adeguare la delimitazione delle zone soggette a restrizioni all'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione.

I considerando evidenziano che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici, con impatti significativi sulla sanità animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti. La Commissione richiama inoltre i focolai recenti rilevati in Lituania e Germania e sottolinea l'urgenza di rendere operative le modifiche il prima possibile.

Ambito materiale e logica della regionalizzazione

Il regolamento si inserisce nel sistema di regionalizzazione previsto dal regolamento (UE) 2021/605, basato sulla classificazione delle aree in zone soggette a restrizioni I, II e III. La revisione delle zone deve tener conto della situazione epidemiologica locale e generale, del rischio di ulteriore diffusione, di criteri scientifici di delimitazione geografica, degli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, nonché delle norme internazionali WOAH.

Il testo precisa che le definizioni territoriali sono state aggiornate anche alla luce delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati e che le modifiche riguardano le misure di gestione del rischio in vigore.

Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. L'allegato sostitutivo contiene la nuova elencazione delle zone soggette a restrizioni per ciascuno Stato membro interessato, suddivise in tre parti:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I;
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II;
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III.

Le zone sono descritte con elevato livello di dettaglio territoriale, includendo regioni, province, comuni, distretti, frazioni e porzioni delimitate da infrastrutture stradali o ferroviarie. Tra gli Stati membri interessati figurano, in particolare, Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia, oltre ad altri Stati per i quali sono individuate aree specifiche nelle diverse parti dell'allegato.

Principali aggiornamenti territoriali per Stato membro

Per la Germania, il testo amplia e rimodula numerose zone in Brandeburgo, Sassonia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Prignitz, Oder-Spree, Uckermark e altri territori, tenendo conto dei nuovi focolai segnalati. Per la Lituania, l'aggiornamento risponde al focolaio in suini detenuti nella contea di Šiauliai e comporta il riequilibrio delle zone II e III.

Per la Polonia, l'allegato ridefinisce un'ampia rete di territori classificati in zone I, II e III in numerosi voivodati, con particolare concentrazione nelle aree della fascia nord-orientale e centrale. Per l'Ungheria, molte unità di gestione faunistica sono ricomprese nelle restrizioni I e II, con ulteriori elenchi di unità per le diverse province.

Per l'Italia, il regolamento conferma e aggiorna la zonizzazione in Piemonte, Liguria e Lazio per le zone I e II, e indica in zona III l'intero territorio della Sardegna. La classificazione territoriale è funzionale all'applicazione delle misure speciali di controllo previste dal regolamento (UE) 2021/605.

Entrata in vigore

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati sulla delimitazione delle aree soggette a restrizioni per la peste suina africana.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, articolo 71, paragrafo 3, per adeguare le misure speciali di controllo della peste suina africana alla situazione epidemiologica attuale.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri.

Criteri per la revisione delle zone

I considerando richiamano come criteri la situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, il livello di rischio di ulteriore diffusione, i principi scientificamente validi di regionalizzazione, gli orientamenti dell'Unione concordati in comitato permanente e le norme internazionali WOAH, oltre alle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali.

Motivi dell'urgenza

La Commissione segnala nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Lituania e in suini selvatici in Germania, nonché l'evoluzione generale della situazione nell'Unione, come ragione per un aggiornamento immediato delle zone delimitate.

Contenuto dell'allegato sostitutivo

L'allegato elenca in modo dettagliato, per Stato membro e per categoria di restrizione, i territori ricompresi nelle zone I, II e III, con specificazione di regioni, province, comuni, distretti, porzioni di territorio e confini stradali/ferroviari.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecircolazione degli animalisicurezza alimentaremercato internopolitica veterinaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.