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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2192

Regolamento (UE) 2022/2192 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 novembre 2022 che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi

Normativa europea32022R2192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un quadro eccezionale per consentire la continuazione e la chiusura ordinata di programmi Interreg e ENI-CBC 2014-2020 colpiti dalla guerra in Ucraina e dalle sanzioni contro Russia e Bielorussia. Le norme derogano a requisiti ordinari su cofinanziamento, selezione dei progetti, controlli, pagamenti, recuperi e partecipazione dei partner di paesi terzi. Per alcune attività legate alle sfide migratorie, le spese sono ammissibili dal 24 febbraio 2022 e sono previste semplificazioni procedurali per autorità di gestione, beneficiari capofila e comitati di controllo. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Stabilisce deroghe e regole speciali per il proseguimento dei programmi di cooperazione territoriale 2014-2020 interessati dalle perturbazioni causate dall’aggressione russa contro l’Ucraina e dal coinvolgimento della Bielorussia.

Ambito di applicazione

Si applica ai 13 programmi di cooperazione transfrontaliera elencati nell’allegato e disciplinati dal regolamento (UE) n. 232/2014, nonché ai 2 programmi di cooperazione transnazionale elencati nell’allegato e disciplinati dal regolamento (UE) n. 1299/2013. Riguarda le perturbazioni nell’attuazione dei programmi derivanti, in particolare, dalla sospensione o risoluzione di convenzioni di finanziamento con paesi partner a seguito di misure restrittive ai sensi dell’articolo 215 TFUE, dall’aggressione militare nei confronti di un paese partner e dai flussi consistenti di sfollati. Le deroghe e semplificazioni si applicano dal momento in cui iniziano le perturbazioni e, per le misure rilevanti, finché esse persistono; alcune disposizioni coprono specificamente gli esercizi contabili che iniziano il 1° luglio 2021, 1° luglio 2022 e 1° luglio 2023. Sono esclusi dall’ambito applicativo gli altri programmi non elencati nell’allegato.

Regolamento (UE) 2022/2192: disposizioni specifiche per programmi di cooperazione 2014-2020 perturbati dalla guerra in Ucraina

Il regolamento risponde all’interruzione o al grave condizionamento di programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale finanziati nell’ambito dell’ENI e del FESR a causa dell’aggressione militare russa contro l’Ucraina, del coinvolgimento della Bielorussia e delle conseguenti misure restrittive. Il legislatore dell’Unione introduce un regime eccezionale per garantire continuità amministrativa, chiusura dei programmi e tutela della spesa già impegnata, anche nei casi in cui i partner di paesi terzi non possano più partecipare.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica esclusivamente ai programmi elencati nell’allegato: 13 programmi di cooperazione transfrontaliera ENI e 2 programmi di cooperazione transnazionale Interreg. Le misure speciali operano in presenza di "perturbazioni nell’attuazione dei programmi", cioè di difficoltà dovute alla sospensione o alla risoluzione delle convenzioni di finanziamento in conseguenza di misure restrittive ex articolo 215 TFUE, oppure dovute a un’aggressione militare o a consistenti flussi di sfollati.

Esenzione dal cofinanziamento e semplificazione della programmazione

Per i programmi colpiti da aggressione o flussi di sfollati, non è richiesto cofinanziamento nazionale o dei paesi partner sul contributo UE per le spese incluse nei conti annuali degli esercizi contabili che iniziano il 1° luglio 2021, 1° luglio 2022 e 1° luglio 2023. La revisione delle tabelle finanziarie richiede la notifica alla Commissione e l’approvazione del comitato congiunto di controllo, ma non una decisione formale della Commissione. Inoltre, gli adeguamenti cumulativi fino al 30% del contributo UE iniziale per obiettivo tematico o assistenza tecnica possono essere effettuati senza qualificazione come modifiche sostanziali.

Ammissibilità delle spese e gestione dei progetti

Le spese per progetti legati alle sfide migratorie sono ammissibili dal 24 febbraio 2022. L’autorità di gestione può modificare i documenti di sostegno senza previa approvazione del comitato, anche per sostituire il beneficiario capofila, rivedere il piano di finanziamento o prorogare/modificare i termini di esecuzione. Può anche firmare contratti dopo il 31 dicembre 2022, purché tutte le attività programmate finiscano entro il 31 dicembre 2023. Per i grandi progetti infrastrutturali, è ammesso superare il limite del 30% del contributo UE alla chiusura, se l’eccedenza deriva solo da aumenti imprevisti dei prezzi di fornitura e costruzione.

Controlli, partenariato e pagamenti

In caso di impossibilità di verifiche in loco, l’autorità di gestione può limitarsi ai controlli amministrativi; se la componente infrastrutturale è stata distrutta prima dei controlli, è ammessa una dichiarazione sull’onore del beneficiario a supporto della spesa. Il regolamento attenua gli obblighi del beneficiario capofila, che può sospendere attività, adattare l’accordo di partenariato, proporre redistribuzioni e chiedere pagamenti diretti o la sospensione del contributo. I progetti possono proseguire anche senza partecipazione di beneficiari di paesi partner colpiti, e possono essere selezionati nuovi progetti in assenza di tali partner, purché siano individuati effetti e vantaggi di cooperazione.

Recuperi e rapporti con il regolamento (UE) n. 1299/2013

L’autorità di gestione deve attivarsi per il recupero degli importi indebitamente versati; in certe ipotesi può recuperare direttamente presso beneficiari in uno Stato membro, compensare con fondi non utilizzati trasferiti da un paese partner o chiedere alla Commissione di subentrare nel recupero. Per i programmi transnazionali, il regolamento deroga a varie disposizioni del regolamento (UE) n. 1299/2013 e consente soluzioni analoghe su selezione, prosecuzione delle operazioni, verifiche, pagamenti, recuperi e conversione in euro.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e perimetro dei programmi interessati

Definisce disposizioni specifiche per 13 programmi di cooperazione transfrontaliera ENI e 2 programmi di cooperazione transnazionale Interreg/ FESR, tutti elencati nell’allegato. Le misure sono giustificate dalle perturbazioni nell’attuazione causate dall’aggressione della روسيا contro l’Ucraina e dal coinvolgimento della Bielorussia.

Definizioni rilevanti

Introduce le nozioni di "paese partner" e di "perturbazioni nell’attuazione dei programmi". Queste ultime comprendono la sospensione totale o parziale o la risoluzione della convenzione di finanziamento a seguito di misure restrittive ex articolo 215 TFUE, oppure un’aggressione militare contro un paese partner o flussi consistenti di sfollati. Per gli articoli 3-14 si applicano anche le definizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014.

Cofinanziamento UE sospeso in casi di emergenza migratoria

Per la situazione di aggressione o flussi consistenti di sfollati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 2, lettera b), non è richiesto alcun cofinanziamento nazionale o dei paesi partner sul contributo dell’Unione per le spese incluse nei conti annuali degli esercizi contabili che iniziano il 1° luglio 2021, il 1° luglio 2022 e il 1° luglio 2023.

Semplificazione della programmazione e degli adeguamenti

L’applicazione dell’esenzione dal cofinanziamento non richiede una decisione della Commissione; è sufficiente la notifica delle tabelle finanziarie rivedute alla Commissione prima della presentazione dei conti annuali per l’esercizio 2021-2022, previa approvazione del comitato congiunto di controllo. Gli adeguamenti cumulativi fino al 30% del contributo UE inizialmente assegnato a ciascun obiettivo tematico o all’assistenza tecnica, anche con trasferimenti tra obiettivi o tra assistenza tecnica e obiettivi, non sono considerati sostanziali e possono essere apportati dall’autorità di gestione con approvazione del comitato, senza decisione della Commissione.

Ammissibilità delle spese per progetti legati alle sfide migratorie

Le spese per progetti che affrontano le sfide migratorie sorte a seguito delle perturbazioni sono ammissibili dal 24 febbraio 2022, data di inizio dell’aggressione russa contro l’Ucraina.

Flessibilità sui progetti e sui contratti

L’autorità di gestione può modificare i documenti che stabiliscono le condizioni di sostegno senza previa approvazione del comitato congiunto di controllo; le modifiche possono includere sostituzione del beneficiario capofila, modifiche del piano di finanziamento o dei termini di esecuzione. Può firmare nuovi contratti diversi dai grandi progetti infrastrutturali dopo il 31 dicembre 2022, purché tutte le attività finanziate dal programma si concludano entro il 31 dicembre 2023. Per i grandi progetti infrastrutturali, la quota del contributo UE può superare il 30% alla chiusura del programma se l’eccedenza deriva esclusivamente da un imprevisto aumento dei prezzi di fornitura e costruzione.

Controlli di gestione e documentazione sostitutiva

Quando non sono possibili verifiche in loco, le verifiche dell’autorità di gestione possono limitarsi a controlli amministrativi; se nessuna verifica è possibile, la spesa non va dichiarata in liquidazione dei conti. Se una componente infrastrutturale è distrutta prima delle verifiche, la spesa può essere dichiarata sulla base di una dichiarazione sull’onore del beneficiario che attesti la corrispondenza del progetto ai documenti giustificativi prima della distruzione.

Valutazione dell’effetto transfrontaliero e tolleranza per l’assenza di partner

Per i progetti perturbati, gli effetti e i vantaggi della cooperazione sono valutati in tre fasi: prima delle perturbazioni, durante le perturbazioni e dopo la loro cessazione. Nelle prime e terze fasi si usano gli indicatori conseguiti dai beneficiari negli Stati membri e nei paesi partner, se questi ultimi possono trasmettere le informazioni; nella seconda fase si considerano solo i beneficiari di Stati membri e dei paesi partner non sospesi e non colpiti dalla situazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 2, lettera b). I progetti con componente infrastrutturale in un paese partner non devono restituire il contributo UE se non è possibile rispettare il vincolo di non modificare sostanzialmente il progetto per cinque anni dalla chiusura o per il periodo previsto dalle norme sugli aiuti di Stato.

Continuità dei progetti e selezione di nuovi progetti

I progetti in corso possono continuare anche se nessun beneficiario di un paese partner colpito può partecipare. Il comitato congiunto di controllo può selezionare nuovi progetti anche se, al momento della selezione, nessun beneficiario di un paese partner colpito è in grado di partecipare. Dopo la fine delle perturbazioni, l’autorità di gestione può integrare i beneficiari del paese partner nella documentazione di sostegno senza previa approvazione del comitato.

Deroga e alleggerimento degli obblighi del beneficiario capofila

Il beneficiario capofila in uno Stato membro non è tenuto, durante le perturbazioni, a rispondere della mancata attuazione della parte di progetto perturbata, a garantire la correttezza delle spese dichiarate dai beneficiari colpiti o a verificare tali spese tramite revisore o funzionario pubblico. Può modificare unilateralmente l’accordo di partenariato, sospendere attività di un beneficiario di paese partner e proporre modifiche e ridistribuzioni delle attività. Può anche chiedere di non ricevere in tutto o in parte il contributo finanziario e non è tenuto a garantire il trasferimento rapido e integrale della sovvenzione ai beneficiari di paesi partner. Per i beneficiari capofila in paesi partner non sospesi, le stesse regole si applicano e può essere richiesto all’autorità di gestione di individuare un altro capofila e di effettuare pagamenti diretti.

Aggiudicazione diretta per progetti migratori

Per affrontare le sfide migratorie derivanti da un’aggressione militare contro un paese partecipante, i progetti possono essere selezionati senza preventivo invito a presentare proposte, in casi eccezionali e debitamente motivati.

Pagamenti diretti ai beneficiari

L’autorità di gestione può trasferire il contributo finanziario direttamente a beneficiari diversi dal beneficiario capofila per l’attuazione delle attività del progetto.

Conversione in euro e recuperi

Il metodo di conversione in euro delle spese in valuta diversa può essere modificato retroattivamente dalla data di inizio delle perturbazioni, usando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese di sostenimento della spesa, di verifica o di segnalazione al capofila. In materia di recuperi, l’autorità di gestione deve perseguire il recupero degli importi indebitamente versati; può recuperare direttamente presso beneficiari in uno Stato membro senza passare dal capofila di un paese partner. Se il recupero riguarda un paese partner che ha trasferito cofinanziamenti, gli importi non utilizzati possono essere compensati; in alternativa può essere chiesto alla Commissione di occuparsi del recupero, obbligatoriamente se il beneficiario è soggetto a congelamento dei beni o divieto di messa a disposizione di fondi ai sensi di misure restrittive ex articolo 215 TFUE.

Deroghe per i programmi transnazionali

Per i programmi transnazionali, il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo può selezionare nuove operazioni anche senza beneficiari di paesi partner colpiti, purché siano individuati effetti e vantaggi transnazionali. Le operazioni in corso possono continuare senza la partecipazione di tali beneficiari. L’autorità di gestione può modificare i documenti di sostegno, includendo sostituzione del capofila e modifiche finanziarie o dei termini; dopo la fine delle perturbazioni può reintegrare i beneficiari di paesi partner nelle operazioni. Si applicano anche le regole del presente regolamento su obblighi del capofila, pagamenti diretti, verifiche, recuperi e conversione valutaria, in deroga alle corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1299/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiecoesione territorialecooperazione territoriale europeacooperazione transfrontalieracooperazione transnazionalegestione dei fondi ue

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