Regolamento (UE) 2023/119
Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione del 9 novembre 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna numerose disposizioni tecniche del regolamento delegato (UE) 2020/692, chiarendo l’ambito di applicazione per gli animali acquatici, introducendo nuove definizioni e allineando varie prescrizioni agli sviluppi normativi e alle pratiche internazionali WOAH. Interviene inoltre su requisiti documentali, di identificazione, di quarantena/isolamento, su deroghe per alcuni movimenti e su condizioni specifiche per prodotti di origine animale e materiale germinale. Sono anche corretti alcuni riferimenti incrociati e aggiornati diversi allegati con effetti pratici sulle certificazioni e sulle condizioni di ingresso nell’Unione.
Modifica e parziale rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 sulle condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione e i movimenti/manipolazione post-ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori, ai paesi terzi, territori e loro zone da cui sono spedite verso l’Unione partite di animali terrestri e acquatici, materiale germinale e prodotti di origine animale disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2020/692, nonché alle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda controlli, riconoscimenti, deroghe e valutazioni del rischio. Incide in particolare su equini, ungulati diversi dagli equini, volatili in cattività, cani/gatti/furetti provenienti da rifugi, materiale germinale destinato a stabilimenti confinati, carni fresche, prodotti lattiero-caseari, prodotti composti a lunga conservazione e taluni animali e prodotti acquatici. Restano fermi i riferimenti agli elenchi UE di paesi/territori/zones autorizzati e alle condizioni specifiche di sanità animale già previste dal regolamento di base e dagli atti collegati; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione
Il regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento delegato (UE) 2020/692, che costituisce l’atto di integrazione del regolamento (UE) 2016/429 per le condizioni sanitarie di ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Le modifiche rispondono soprattutto all’esigenza di chiarire ambiti applicativi, allineare requisiti tecnici a sviluppi del settore e alle norme WOAH, e rendere più proporzionate alcune prescrizioni operative.
Ambito e finalità delle modifiche
Il provvedimento è costruito come un aggiornamento tecnico-normativo di una disciplina già complessa, con effetti sia sui controlli in frontiera sia sulla gestione successiva all’ingresso nell’Unione. Il legislatore delegato chiarisce in particolare l’ambito degli animali acquatici, introduce nuovi concetti funzionali come quello di "stabilimento protetto dai vettori" e interviene su numerose condizioni specifiche per specie e categorie di prodotti.
Animali acquatici: esclusioni e disciplina post-ingresso
L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692 viene riscritto per precisare che la parte V si applica agli animali acquatici in tutte le fasi della vita e ai loro prodotti, ma con due esclusioni rilevanti:
- i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi che non sono destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione;
- gli animali acquatici selvatici e i prodotti da essi ottenuti sbarcati da pescherecci e destinati al consumo umano diretto.
La disciplina degli articoli 166, 167, 168, 169 e 174 è poi adattata per tener conto del minore rischio associato ad alcune categorie di prodotti acquatici, consentendo maggiore flessibilità sulle modalità di trasporto, sulle dichiarazioni di accompagnamento e sull’etichettatura dei prodotti destinati a ulteriore trasformazione.
Definizioni e riconoscimenti
All’articolo 2, la definizione di "gruppo di raccolta di embrioni" viene estesa ai gruppi che raccolgono e manipolano ovociti non fecondati, così da riflettere l’evoluzione delle pratiche di settore. Vengono inoltre introdotte le definizioni di:
- "rifugio per animali";
- "stabilimento protetto dai vettori".
Quest’ultima è particolarmente importante per la disciplina degli equini, perché diventa il criterio di riferimento per i requisiti relativi a peste equina ed encefalomielite equina venezuelana, con criteri minimi specificati nell’allegato XI.
Movimenti di animali da compagnia e rifugi
Gli articoli 17 e 19 sono integrati per escludere dalle prescrizioni generali i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private, quando tali movimenti non possano avvenire secondo le condizioni ordinarie previste dal regolamento (UE) 2016/429. Inoltre, all’articolo 73 viene introdotta una disciplina specifica per le partite provenienti da rifugi per animali, con tre presupposti cumulativi:
- il rifugio deve essere riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo o territorio secondo prescrizioni almeno equivalenti a quelle dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- deve avere un numero di riconoscimento unico;
- deve essere inserito in un elenco tenuto dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione.
Identificazione e deroghe documentali
Per gli ungulati diversi dagli equini, l’articolo 21 consente, su richiesta del paese terzo o territorio e previo assenso della Commissione, la sostituzione del codice ISO 3166 a due lettere con un codice diverso in forma di due lettere. Per i volatili in cattività, l’articolo 53 è reso più flessibile: l’identificazione individuale può avvenire mediante anello chiuso o transponder iniettabile, e il codice del paese di iniziale identificazione può essere a due o tre lettere ISO 3166.
Materiale germinale
La disciplina del materiale germinale è raffinata in più punti. L’articolo 79 viene sostituito per confermare che sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini possono entrare nell’Unione solo se raccolti o prodotti in paesi terzi, territori o zone conformi all’articolo 22; tuttavia, per bovini, suini, ovini e caprini è ammessa una deroga in caso di vaccinazione contro l’afta epizootica, se sono rispettate le condizioni del regolamento delegato (UE) 2020/686.
L’articolo 117 viene anch’esso riscritto per il materiale germinale destinato a stabilimenti confinati. In sintesi, l’ingresso è subordinato a:
- valutazione del rischio da parte dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione;
- origine dei donatori da paesi/territori/zones autorizzati;
- provenienza dei donatori da stabilimenti inseriti in un elenco idoneo;
- destinazione a uno stabilimento confinato riconosciuto ai sensi dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2016/429;
- trasporto diretto verso lo stabilimento confinato.
Carni fresche, prodotti lattiero-caseari e prodotti composti
L’articolo 124 introduce una deroga per il pollame, consentendone il transito attraverso zone non elencate verso il macello, purché siano rispettate condizioni stringenti su localizzazione, assenza di soste o scarichi, uso preferenziale di infrastrutture principali, evitamento di aree a rischio, assenza di focolai recenti e macellazione entro sei ore dall’arrivo.
L’articolo 150 sposta il parametro di rischio alla data di macellazione o abbattimento degli animali da cui derivano le carni fresche utilizzate per i prodotti a base di carne. L’articolo 156 amplia la possibilità di ingresso di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a trattamento di riduzione dei rischi, se ottenuti da latte crudo o prodotti derivati conformi e provenienti da fonti autorizzate.
L’articolo 163 è ampiamente riformulato per i prodotti composti a lunga conservazione: vengono dettagliate le condizioni di ammissibilità dei latticini e degli ovoprodotti, le regole sulla dichiarazione dell’operatore e i casi in cui i prodotti possono provenire da paesi/territori/zones non specificamente elencati per quel prodotto, ma idonei per altri prodotti di origine animale o per i prodotti della pesca.
Prescrizioni per equini
Molte delle modifiche più rilevanti riguardano gli equini. L’allegato VIII aggiorna i periodi minimi e le condizioni di riacquisizione dello status sanitario per morva, encefalomielite equina venezuelana, durina, surra, anemia infettiva equina, rabbia e carbonchio ematico. In più, per durina, surra e anemia infettiva equina è espressamente prevista una possibilità di revoca delle restrizioni dopo 30 giorni dall’abbattimento/macellazione dell’ultimo animale e dalla pulizia/disinfezione dei locali.
L’allegato XI ridefinisce integralmente le prescrizioni specifiche per:
- peste equina, con diverse alternative basate su isolamento in stabilimenti protetti dai vettori, prove sierologiche e di identificazione dell’agente, e vaccinazione;
- encefalomielite equina venezuelana, con opzioni fondate su vaccinazione, isolamento in stabilimenti protetti dai vettori, prove diagnostiche e protezione costante contro i vettori.
Viene inoltre introdotta una sezione autonoma sui requisiti minimi per la concessione dello status di stabilimento protetto dai vettori, tra cui barriere fisiche, schermatura delle aperture, controllo dei vettori, eliminazione dei siti di riproduzione e procedure operative standardizzate.
Misure nazionali e reintroduzione di animali originari dell’Unione
La parte V, titolo 2, è aggiornata per chiarire che le misure nazionali approvate ai sensi dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 si applicano anche alle malattie elencate di categoria E, non solo alle malattie non elencate. Gli articoli 178 e 179 sono poi riformulati per ricomprendere i volatili in cattività tra gli animali originari dell’Unione che rientrano dopo il diniego di ingresso in un paese terzo o territorio.
Rettifica e decorrenza
Il regolamento contiene anche una rettifica dell’articolo 170, paragrafo 1, lettera a), punto iv), sostituendo un riferimento errato all’articolo 176 con un rinvio corretto all’articolo 175. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Esclusioni e chiarimento sull’ambito per gli animali acquatici
L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692 è riscritto per chiarire che la parte V disciplina gli animali acquatici in tutte le fasi della vita e i loro prodotti, ma esclude i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi non destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione, nonché gli animali acquatici selvatici e i prodotti da essi ottenuti sbarcati da pescherecci destinati al consumo umano diretto.
Nuove definizioni e aggiornamento di definizioni esistenti
All’articolo 2 sono modificate la definizione di "gruppo di raccolta di embrioni", estesa ai gruppi che raccolgono e manipolano anche ovociti non fecondati, e sono introdotte le definizioni di "rifugio per animali" e di "stabilimento protetto dai vettori". Quest’ultima nozione è resa coerente con il sistema dei controlli per equini e riguarda strutture protette da attacchi di Culicoides spp. o Culicidae con requisiti e status concessi dall’autorità competente.
Deroga per animali da compagnia in abitazioni private
Gli articoli 17 e 19 sono integrati per escludere dai rispettivi requisiti generali i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio, quando tali movimenti non possano essere effettuati alle condizioni degli articoli 245, paragrafo 2, o 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429.
Identificazione di ungulati e volatili in cattività
All’articolo 21 è introdotta una deroga, previa richiesta del paese terzo o territorio interessato e assenso della Commissione, per consentire l’uso di un codice del paese esportatore diverso da quello conforme alla norma ISO 3166 a due lettere. All’articolo 53, per i volatili in cattività, è ampliata la disciplina dell’identificazione individuale ammettendo anello chiuso o transponder iniettabile e riconoscendo codici ISO 3166 a due o tre lettere del paese terzo o territorio in cui gli animali sono stati inizialmente identificati.
Aggiornamento delle condizioni per l’indenne da influenza aviaria ad alta patogenicità
All’articolo 38, paragrafo 2, è sostituita la lettera c) per uniformare il periodo minimo di sorveglianza successivo a politiche di abbattimento totale, pulizia e disinfezione: almeno 30 giorni, con programma di sorveglianza a esito negativo che offra sufficiente confidenza statistica sull’assenza di infezione.
Rifugi per animali e spedizioni di cani, gatti e furetti
All’articolo 73 è aggiunto un paragrafo specifico per le partite provenienti da rifugi per animali: l’ingresso è consentito solo se il rifugio è riconosciuto secondo prescrizioni almeno equivalenti a quelle dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, dispone di un numero di riconoscimento unico ed è elencato a tal fine dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione.
Materiale germinale e vaccinazione contro l’afta epizootica
L’articolo 79 è sostituito: in via generale, il materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini può entrare nell’Unione solo se raccolto o prodotto in paesi terzi/territori/zones conformi all’articolo 22. In deroga, per bovini, suini, ovini e caprini è consentito l’ingresso anche da paesi terzi o territori in cui è stata effettuata la vaccinazione contro l’afta epizootica, purché siano rispettate le condizioni dell’allegato II, parte 5, capitolo I, punti 3 o 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686.
Materiale germinale destinato a stabilimenti confinati
L’articolo 117 è riscritto per ammettere l’ingresso di sperma, ovociti ed embrioni di animali diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), destinati a stabilimenti confinati nell’Unione, solo se l’autorità competente dello Stato membro di destinazione ha valutato i rischi, gli animali donatori provengono da paesi/territori/zones autorizzati, il materiale è diretto a uno stabilimento confinato riconosciuto ai sensi dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2016/429 ed è trasportato direttamente al medesimo.
Deroga sul transito del pollame verso il macello
All’articolo 124 è introdotta una deroga al divieto di passaggio in paesi/territori non elencati: le partite di pollame possono attraversare una zona non elencata durante il trasporto al macello se stabilimento di origine, zona e macello si trovano nello stesso paese/territorio e sono rispettate condizioni stringenti su assenza di soste o scarico, itinerario prioritario, evitamento di aree a rischio, assenza di focolai recenti di influenza aviaria ad alta patogenicità o malattia di Newcastle e macellazione entro sei ore dall’arrivo.
Prodotti a base di carne, lattiero-caseari e composti a lunga conservazione
L’articolo 150 è modificato per ancorare la valutazione del rischio alla data di macellazione o abbattimento, non alla data di spedizione. L’articolo 156 consente l’ingresso di taluni prodotti lattiero-caseari non sottoposti a trattamento di riduzione dei rischi se prodotti da latte crudo o derivati conformi e provenienti da fonti autorizzate; l’articolo 163 è riscritto per disciplinare in modo più articolato i prodotti composti a lunga conservazione, inclusi quelli con latticini o ovoprodotti trattati, con dichiarazione dell’operatore e specifiche condizioni di origine e di elencazione dei paesi/territori.
Animali acquatici: controlli, trasporto e manipolazione post-ingresso
All’articolo 166 si consente che l’ispezione clinica pre-esportazione sia svolta da un professionista della sanità degli animali acquatici se autorizzato dal diritto nazionale del paese terzo o territorio. Gli articoli 167, 168, 169 e 174 sono modificati per esentare alcune categorie di animali acquatici e prodotti correlati da obblighi di spedizione diretta o di dichiarazione del comandante della nave, prevedere specifiche etichettature per prodotti destinati a ulteriore trasformazione e chiarire le modalità di trasporto e di manipolazione dopo l’ingresso nell’Unione.
Misure nazionali per malattie non elencate e malattie di categoria E
La parte V, titolo 2, è riformulata per chiarire che le misure nazionali approvate ai sensi dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 si applicano non solo alle malattie non elencate, ma anche alle malattie elencate di categoria E, quando riguardano i movimenti tra Stati membri di animali acquatici e prodotti da essi ottenuti.
Reintroduzione di animali originari dell’Unione
Gli articoli 178 e 179 sono modificati per includere i volatili in cattività tra gli animali originari dell’Unione che rientrano dopo il rifiuto di ingresso in un paese terzo o territorio, distinguendo le regole applicabili agli ungulati, al pollame, ai volatili in cattività, agli animali acquatici e agli altri animali.
Aggiornamento degli allegati VIII, X, XI e XXI
L’allegato VIII è aggiornato con nuovi periodi e condizioni per malattie equine come morva, encefalomielite equina venezuelana, durina, surra, anemia infettiva equina, rabbia e carbonchio ematico, includendo anche una clausola di revoca delle restrizioni dopo 30 giorni in taluni casi. L’allegato X è sostituito per gli ovini maschi non castrati con riferimento a Brucella ovis. L’allegato XI ridefinisce le prescrizioni per peste equina ed encefalomielite equina venezuelana e introduce i criteri minimi per lo status di stabilimento protetto dai vettori. L’allegato XXI modifica il termine entro cui deve essere somministrato il trattamento contro Echinococcus multilocularis: tra 24 e 48 ore prima della spedizione nell’Unione.
Rettifica di un riferimento incrociato
L’articolo 170, paragrafo 1, lettera a), punto iv), è rettificato sostituendo il riferimento all’articolo 176 con quello all’articolo 175, con riguardo alle malattie per le quali alcuni Stati membri hanno adottato misure nazionali approvate.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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