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Sentenza

Sentenza del 03/05/2018 n. 2010 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Raddoppio dei termini - Violazioni penalmente rilevanti - Mancata allegazione della comunicazione della notizia di reato - Esercizio dell'azione penale - Sentenza penale di condanna -Obbligatorietà - Non sussistono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione del raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973 e dall'art. 57 del d.P.R. 633/1972 in presenza di violazioni fiscali astrattamente penalmente rilevanti. Il contribuente sosteneva che il raddoppio non potesse operare in assenza della documentazione relativa alla trasmissione della notizia di reato, dell'effettivo esercizio dell'azione penale o di una sentenza penale di condanna.

La decisione

La tesi del contribuente è stata respinta. Ai fini del raddoppio dei termini non sono necessari né l'esercizio dell'azione penale, né la pendenza di un procedimento penale, né una sentenza penale di condanna. Il giudice tributario deve verificare soltanto se la violazione fiscale contestata sia astrattamente configurabile come reato e se l'Ufficio non abbia utilizzato l'istituto in modo distorto. È inoltre irrilevante la mancata produzione della comunicazione della notizia di reato, poiché l'obbligo di denuncia può sorgere anche in presenza di cause di non punibilità e non occorre un accertamento penale definitivo.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento in relazione a violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000. Il raddoppio opera quando il reato è astrattamente configurabile, senza necessità di un definitivo accertamento penale.

  • Art. 57 d.P.R. 633/1972

    Disciplina il raddoppio dei termini nell'ambito dell'IVA per le violazioni fiscalmente rilevanti e astrattamente penalmente configurabili.

  • D.lgs. 74/2000

    Individua i reati tributari cui può collegarsi l'obbligo di denuncia e, conseguentemente, il raddoppio dei termini di accertamento.

  • Cassazione n. 9725/2016

    Conferma che il raddoppio dei termini non presuppone l'esercizio dell'azione penale né una sentenza definitiva di condanna, essendo sufficiente la configurabilità astratta del reato.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini può applicarsi anche se il procedimento penale non è stato avviato, archiviato o non si è concluso con una condanna.
  • Il giudice tributario deve verificare la configurabilità astratta del reato e l'assenza di un uso pretestuoso o distorto del raddoppio, non accertare in via definitiva la responsabilità penale.
  • La mancata allegazione della denuncia penale o della prova della sua trasmissione non esclude automaticamente il raddoppio dei termini.
  • L'obbligo di denuncia può sussistere anche quando siano ipotizzabili cause di non punibilità, poiché il loro accertamento compete all'autorità giudiziaria penale.
  • In una controversia analoga, la contestazione dovrebbe concentrarsi sull'effettiva astratta configurabilità del reato e sull'eventuale uso abusivo dell'istituto, non soltanto sull'assenza di un processo o di una condanna penale.

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