Cassazione Civile, Ordinanza n. 23763/2025 del 23/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un orologio di pregio che l'acquirente, dopo averlo rivenduto a terzi, vedeva risultare contraffatto all'esito di verifiche della casa madre. L'acquirente agiva contro la venditrice chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento, la restituzione del prezzo e il risarcimento del maggior danno. La venditrice si difendeva negando la contraffazione al momento della consegna e chiamava in garanzia il soggetto da cui asseriva di avere ricevuto l'orologio in esecuzione di un mandato a vendere. Il tribunale accoglieva la domanda dell'acquirente e rigettava la garanzia; in appello, la venditrice otteneva la condanna del terzo a rifondere quanto pagato. Il terzo proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per erronea valorizzazione della mancata contestazione della consegna dell'orologio dal ricorrente alla venditrice, nonostante tale dato fosse stato contestato; 2) omesso esame del fatto che l'orologio fosse stato periziato dalla venditrice prima della vendita, circostanza che, secondo il ricorrente, escludeva la contraffazione o la riferibilità temporale della stessa; 3) omessa pronuncia sulla testimonianza resa con riserva da un teste socio accomandante della società; 4) violazione delle norme sulla prova presuntiva e sulla responsabilità da mandato, per avere la corte d'appello inferito in modo non corretto che l'orologio fosse già contraffatto al momento della consegna dal ricorrente alla venditrice; 5) ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la condanna del terzo sarebbe stata pronunciata nonostante l'attore non avesse rivolto domanda espressa nei suoi confronti e la chiamata in garanzia fosse stata generica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla pacifica consegna dell'orologio alla venditrice attraverso l'elenco allegato al mandato. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, poiché la corte territoriale non aveva omesso il fatto della perizia, ma aveva escluso che vi fosse prova attendibile dell'autenticità del bene in qualunque fase della sequenza delle cessioni. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, trattandosi di valutazione della rilevanza e attendibilità della prova riservata al giudice di merito. Ha respinto il quarto motivo, ritenendo corretta la costruzione presuntiva della corte d'appello: dal fatto noto della consegna del bene dalla parte ricorrente alla venditrice era stato inferito, in modo logicamente consentito, che il bene fosse già contraffatto a quel momento. Ha respinto anche il quinto motivo, osservando che, nella chiamata del terzo in garanzia impropria, la domanda principale dell'attore si estende al terzo quando questi è indicato come unico responsabile alternativo rispetto al convenuto, e che nel caso concreto il titolo della responsabilità del terzo era già insito nella ragione della chiamata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e distratte in favore del difensore antistatario del controricorrente acquirente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere un'erronea valutazione della prova; la Corte non ravvisa la dedotta violazione perché il motivo non coglie la ratio decidendi o attiene a valutazioni di merito.
art. 116 c.p.c.
la Corte ribadisce che la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisca valore probatorio a prove che la legge non consente o fondi la decisione su presunzioni non conformi ai requisiti legali; non quando si contesti solo la ricostruzione fattuale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere un vizio di motivazione; la Corte esclude il vizio poiché la motivazione della sentenza di merito era riconoscibile e coerente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa nullità della motivazione.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura motivazionale; la Corte non ne ravvisa violazione.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendo corretta la ricostruzione probatoria del giudice di merito.
art. 2727 c.c.
richiamato sulla prova per presunzioni; la Corte precisa che il ragionamento presuntivo deve muovere da fatti noti e consentire un'inferenza logicamente sostenibile.
art. 2729 c.c.
la Corte ribadisce che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e che la valutazione va fatta complessivamente, non in modo atomistico.
art. 1218 c.c.
richiamato dal ricorrente per escludere la propria responsabilità; la Corte ritiene corretta la declaratoria di responsabilità per inadempimento nel rapporto di mandato a vendere.
art. 1719 c.c.
la Corte la applica al rapporto tra mandante e mandatario nella vicenda di mandato a vendere, ritenendola base del titolo di responsabilità del terzo chiamato.
art. 106 c.p.c.
richiamato per lamentare l'estensione al terzo della domanda attorea; la Corte esclude la violazione perché la chiamata del terzo in garanzia impropria comportava, nel caso concreto, l'estensione automatica della domanda principale.
art. 112 c.p.c.
la Corte esclude ultrapetizione, ritenendo che la pronuncia abbia rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato insieme al comma 1-quater quale base per l'ulteriore contributo unificato dovuto, se applicabile.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non è fondata se il giudice di merito quel fatto lo ha considerato, ma lo ha ritenuto non decisivo o comunque non idoneo a fondare un diverso esito probatorio.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute più persuasive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- La censura sulla prova per presunzioni è ammissibile solo se si denuncia la violazione dei criteri legali di gravità, precisione e concordanza; non basta opporre una diversa ricostruzione dei fatti o una differente inferenza probabilistica.
- In una chiamata del terzo in garanzia impropria, la domanda dell'attore può estendersi al terzo quando questi sia stato chiamato come unico responsabile alternativo rispetto al convenuto e il titolo della sua responsabilità sia già compreso nella ragione della chiamata stessa, senza che sia necessaria un'espressa domanda dell'attore.
- Nei rapporti di mandato a vendere, la responsabilità del mandatario o del soggetto chiamato in causa può essere affermata quando il fatto storico della consegna del bene e la sua riferibilità al rapporto risultino pacifici o provati per elementi univoci e convergenti.
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