Sentenza n. 2693/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per l'attivazione del procedimento di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza volta alla convocazione per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per studio universitario. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato un appuntamento, determinando l'attivazione del procedimento. Il Ministero ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., poiché il comportamento sopravvenuto dell'Amministrazione ha eliminato l'interesse alla decisione sul silenzio. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'Amministrazione; è stata tuttavia posta a carico dell'Amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per studio universitario.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, co. 5, e 117 c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta una condotta o un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata.
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente soddisfano la pretesa processuale relativa all'avvio del procedimento e determinano la cessazione della materia del contendere, anche se non è ancora intervenuto il provvedimento finale.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. quando, nel corso del giudizio sul silenzio, l'Amministrazione adotta una condotta sopravvenuta che soddisfa integralmente la specifica pretesa oggetto del ricorso.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'Amministrazione, dopo l'instaurazione del giudizio, attiva il procedimento richiesto e tiene un comportamento operoso; tale compensazione non impedisce di porre a suo carico la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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