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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00878/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito, deducendo un unico motivo di ricorso: vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione della fattispecie attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p. In sostanza, contestava il diniego del riconoscimento dell'ipotesi attenuata nel trattamento sanzionatorio. La parte civile, nel giudizio di legittimità, ha chiesto invece la conferma della sentenza impugnata, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e la rifusione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo era manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva dato congrua motivazione del diniego dell'attenuante ex art. 648, comma 4, c.p. e aveva correttamente applicato i principi di legittimità in materia. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece respinta la richiesta della parte civile di ottenere le spese del giudizio di legittimità, poiché non era legittimata a contraddire in cassazione quando il ricorso riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio e, comunque, non aveva fornito un utile contributo alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 648, quarto comma, c.p.

    La Corte rileva che il diniego dell'attenuante speciale prevista dalla norma era stato congruamente motivato dalla sentenza impugnata e correttamente valutato secondo i principi consolidati di legittimità.

  • art. 648 c.p.

    Viene in rilievo la disciplina della ricettazione, limitatamente alla richiesta di applicazione della fattispecie attenuata di cui al comma quarto.

  • Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino

    Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che la parte civile non è legittimata a contraddire nel giudizio di cassazione quando il ricorso riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e che, comunque, non ha diritto alle spese se non ha fornito un utile contributo alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, un motivo che si limiti a contestare la mancata applicazione dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, c.p. è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione congrua e non illogica sul punto.
  • Il controllo di legittimità sul diniego di una circostanza attenuante speciale è limitato alla verifica della correttezza logica e giuridica della motivazione resa dal giudice di merito.
  • La parte civile non è legittimata a contraddire nel giudizio di cassazione quando l'impugnazione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio; in ogni caso, non possono essere poste a carico dell'imputato le spese di legittimità della parte civile che non abbia svolto un'effettiva e specifica difesa sul motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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