Cassazione Penale, Sentenza n. 5437/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zuccarini, legale rappresentante dell'esercizio commerciale Eureka s.r.l., è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 56 e 515 c.p. per aver detenuto 1.780 mascherine del tipo FFP2 recanti la marcatura CE contraffatta ("FFP2 9H Stars"). Il ricorso in cassazione contestava l'applicazione degli artt. 56 e 515 c.p., sostenendo che non fosse provata la destinazione alla vendita delle mascherine e quindi l'integrazione del reato, richiamando un precedente su mascherine chirurgiche prive di marcatura CEE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le FFP2 siano dispositivi di protezione individuale (DPI) soggetti al Regolamento UE n. 425/2016 e che la detenzione, in un esercizio commerciale, di DPI privi o con marcatura CE contraffatta integri il tentativo di frode in commercio. Non è richiesta l'effettiva vendita: è sufficiente provare la destinazione alla vendita. Il Tribunale aveva correttamente valutato come indizi della destinazione alla vendita l'ingente quantitativo (1.780 pezzi), il confezionamento in scatoloni, il luogo di rinvenimento e l'omessa esibizione della documentazione attestante la regolarità del marchio CE. Conseguentemente il ricorrente è stato confermato condannato alla multa di 1.000 euro e al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale, art. 56
Art. 56 riguarda il tentativo: la Corte ha qualificato il fatto come tentativo di reato (tentativo di frode in commercio) poiché non è necessaria l'effettiva vendita perchè sia integrato il tentativo.
Codice penale, art. 515
Art. 515 punisce la frode nell'esercizio del commercio; la Corte ha applicato tale norma ritenendo che la detenzione di prodotti con marcatura CE contraffatta, destinati alla commercializzazione, integri il reato anche in forma tentata.
Regolamento (UE) n. 425/2016
Regola le condizioni di immissione sul mercato dei DPI e obblighi di marcatura CE, dichiarazione di conformità e documentazione; la Corte ha richiamato il Regolamento per sottolineare che le mascherine FFP2 sono DPI soggetti a obblighi specifici di marcatura e documentazione.
Delega alle istruzioni del Regolamento UE (art. 11 e allegati richiamati)
L'art. 11 del Regolamento impone ai distributori, prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, di verificare la presenza della marcatura CE e della documentazione; la Corte ha ritenuto rilevante l'omessa esibizione di tale documentazione da parte dell'imputato.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23
Norma procedurale richiamata per la redazione della requisitoria del Pubblico Ministero; citata nella parte introduttiva dei fatti processuali.
Massime di principio
- La detenzione, in un esercizio commerciale, di DPI privi di marcatura CE o con marcatura CE contraffatta può integrare il reato di frode in commercio (anche in forma di tentativo) senza che sia necessaria la prova dell'effettiva vendita.
- La "destinazione alla vendita" può essere provata per elementi indiretti: ingente quantitativo, modalità di confezionamento (es. scatoloni), luogo di rinvenimento (magazzino/esercizio commerciale) e contesto ispettivo.
- L'omessa esibizione della documentazione che attesta la regolarità del marchio CE è un elemento probatorio significativo e non costituisce indebita inversione dell'onere della prova.
- Occorre distinguere tra tipologie di mascherine: le mere mascherine chirurgiche prive di marcatura CEE possono dar luogo a valutazioni diverse rispetto alle mascherine FFP2, che sono DPI soggetti a disciplina più stringente (Regolamento UE n. 425/2016).
- Per operatori e distributori: è fondamentale conservare e rendere disponibile la documentazione di conformità (dichiarazione di conformità, certificazioni, istruzioni) e verificare la genuinità della marcatura CE prima di immettere DPI sul mercato.
- In sede di impugnazione, il richiamo a precedenti deve essere pertinente alla tipologia del dispositivo e alle circostanze concrete; precedenti su dispositivi diversi (es. mascherine chirurgiche) potrebbero non essere applicabili alle FFP2.
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