Sentenza n. 4449/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che, in sede di esecuzione di una precedente pronuncia, aveva liquidato in euro 500,00 le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti privati)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Liguria nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, deducendo la violazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018. Hanno sostenuto che, pur essendo stata integralmente accolta la domanda proposta, il primo giudice aveva liquidato soltanto euro 500,00, in misura inferiore alla soglia minima del 50 per cento dei valori medi previsti dai parametri forensi. Hanno inoltre contestato la motivazione della liquidazione, ritenendola apodittica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla quantificazione delle spese processuali, elevandole da euro 500,00 a euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha ritenuto che, in assenza di una diversa convenzione scritta tra avvocato e cliente, il giudice debba applicare i parametri forensi senza scendere al di sotto della riduzione massima consentita del 50 per cento dei valori medi tabellari. La liquidazione di euro 500,00 risultava pertanto inferiore ai valori applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, considerando la riduzione prevista dal d.m. n. 147/2022. È stata invece respinta la censura relativa all’insufficienza della motivazione: la motivazione del TAR non era apodittica, poiché faceva riferimento alla serialità e alla non particolare complessità del contenzioso. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate, restando a carico del Ministero la refusione del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La controversia è stata decisa nell’ambito del giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione della sentenza del TAR.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018
conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento
In assenza di diversa convenzione scritta, il giudice non può liquidare compensi professionali e spese processuali al di sotto del 50 per cento dei valori medi tabellari.
art. 4, comma 4, d.m. n. 147/2022
La disposizione è stata richiamata per individuare la riduzione applicabile ai valori medi dei parametri forensi.
d.m. n. 147/2022
I valori tabellari del decreto sono stati utilizzati per verificare l’insufficienza della liquidazione di euro 500,00 nello scaglione da euro 1.101 a euro 5.200.
Massime di principio
- In assenza di una diversa convenzione scritta tra avvocato e cliente, quando il giudice liquida i compensi professionali o le spese processuali sulla base dei parametri forensi, non può ridurre i valori medi tabellari oltre il limite massimo del 50 per cento previsto dalla disciplina applicabile.
- Il potere discrezionale del giudice nella determinazione delle spese di lite non consente la liquidazione di somme meramente simboliche o inferiori ai minimi inderogabili risultanti dai parametri forensi.
- La serialità e la non particolare complessità della controversia possono giustificare una riduzione rispetto ai valori medi tabellari, ma non consentono di scendere al di sotto della soglia minima percentuale prevista dalla disciplina parametrica.
- Una motivazione che richiami la serialità e l’oggettiva non complessità del contenzioso è sufficiente a giustificare la riduzione delle spese rispetto ai valori medi, purché la liquidazione resti entro i limiti minimi inderogabili.
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