Ordinanza n. 424/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza per il rilascio del titolo di guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Palermo, notificato il 7 aprile 2026, con cui è stata respinta la sua istanza per il rilascio del titolo di guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, il parere della Questura e gli atti presupposti e consequenziali. Nella fase cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento, contestando implicitamente la valutazione negativa dell’amministrazione. La Prefettura ha fondato il diniego sul reiterato uso personale di sostanze stupefacenti, sui controlli effettuati in compagnia di soggetti gravati da precedenti penali o di polizia, anche relativi a uso personale, detenzione e spaccio di stupefacenti, e sull’inserimento del ricorrente in un contesto familiare caratterizzato dalla presenza di soggetti con pregiudizi penali e di polizia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Al sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso privo di adeguati elementi di fondatezza, poiché la valutazione discrezionale spettante all’amministrazione nella materia è stata correttamente esercitata. La motivazione del diniego è stata giudicata congrua, non illogica e coerente con la funzione preventiva che caratterizza il rilascio dei titoli di guardia particolare giurata e di porto d’armi. È stato inoltre escluso il periculum in mora: il ricorrente svolge comunque attività lavorativa presso l’istituto di vigilanza Italpol Vigilanza s.p.a. e il titolo richiesto potrebbe determinare, al più, un incremento della retribuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è indicata tra gli atti impugnati, senza che l’ordinanza svolga uno specifico esame della relativa disciplina.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; il TAR ha respinto la richiesta di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare relativa al diniego di titoli abilitativi connessi ad attività di vigilanza e porto d’armi, il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente esercitata la discrezionalità prefettizia quando il provvedimento consideri elementi concreti e convergenti di rischio, quali il reiterato uso personale di sostanze stupefacenti, le frequentazioni con soggetti gravati da precedenti e il contesto familiare caratterizzato da pregiudizi penali o di polizia.
- In materia di pubblica sicurezza, una motivazione prefettizia fondata su elementi sintomatici di possibile inaffidabilità può risultare congrua e coerente con la funzione preventiva dei titoli abilitativi, purché non presenti profili di illogicità o contraddittorietà.
- Ai fini della tutela cautelare, non sussiste un periculum in mora adeguato quando il diniego del titolo non impedisca lo svolgimento dell’attività lavorativa già esercitata e incida soltanto sulla possibilità di conseguire un eventuale incremento retributivo.
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