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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09037/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio tributario in cui erano stati impugnati plurimi ruoli e cartelle riferiti all’attività accertatrice della Camera di commercio, con accoglimento del ricorso e condanna della stessa al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il difensore, rimasto creditore delle spese liquidate, dopo aver notificato diffida e messa in mora e non avendo ottenuto il pagamento nel termine, propose ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna della controparte alle spese. Il giudice tributario dichiarò estinto il giudizio per avvenuto adempimento e compensò le spese. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992, in relazione alla compensazione delle spese nella fase di ottemperanza: ha dedotto che, in assenza di reciproca soccombenza e di specifica motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni, la compensazione era illegittima; ha inoltre evidenziato che il pagamento risultava documentalmente avvenuto con mandato del 2021, quindi successivamente al deposito del ricorso per ottemperanza del 6 dicembre 2020, sicché la regolazione delle spese non poteva prescindere dalla soccombenza virtuale della resistente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha affermato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione può essere disposta anche in ipotesi diverse dalla reciproca soccombenza, purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione. Poiché la sentenza impugnata non ha indicato le ragioni della compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza, la Corte ha cassato la decisione limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    La compensazione delle spese nel processo tributario è consentita solo nei casi previsti dalla norma, e richiede una specifica motivazione quando sia disposta in deroga al criterio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    gravi ed eccezionali ragioni

    Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, la compensazione delle spese è ammessa anche fuori dalla soccombenza reciproca, ma solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro per dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione della disciplina sulla compensazione delle spese.

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come base della procedura di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato tributario.

  • art. 46 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle spese nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione totale o parziale delle spese richiede, fuori dai casi di soccombenza reciproca, la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve indicare in modo espresso e specifico nella motivazione.
  • La mancata esplicitazione delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese integra un vizio di violazione di legge censurabile in cassazione.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma sulla compensazione delle spese opera retroattivamente; pertanto, il giudizio di legittimità sulla statuizione delle spese va compiuto alla luce del testo normativo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale.
  • Le "gravi ed eccezionali ragioni" costituiscono una clausola generale rimessa alla valutazione del giudice di merito, ma tale valutazione è sindacabile in cassazione se il giudice non la rende percepibile attraverso una motivazione adeguata e specifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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