Cassazione Penale, Sentenza n. 27264/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto condannato con sentenza del Tribunale di Civitavecchia per il reato di cui all'art. 497-bis c.p., poi divenuta irrevocabile, che ha chiesto alla Corte d'appello la rescissione del giudicato. La Corte d'appello di Roma ha respinto l'istanza ritenendo che l'imputato, arrestato in flagranza e assistito in udienza di convalida dal difensore d'ufficio, si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, anche perché, dopo la scarcerazione, aveva dichiarato domicilio in un luogo dal quale si era poi allontanato. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione di legge processuale per avere il giudice di merito affermato di applicare la disciplina successiva al d.lgs. n. 150 del 2022 ma, in concreto, aver applicato la disciplina previgente più restrittiva sulla dichiarazione di assenza; dall'altro, violazione di legge processuale per avere confuso la conoscenza del procedimento con la conoscenza del processo e per avere ritenuto corretta la dichiarazione di assenza nonostante la mancata notificazione della vocatio in ius. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha ritenuto fondato il motivo relativo alla disciplina intertemporale applicabile alla rescissione del giudicato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio. Ha affermato che, quando l'ordinanza dichiarativa della contumacia/assenza è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la disciplina applicabile resta quella anteriore, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 89 del decreto, anche se il processo si è già concluso prima di tale data. Nel giudizio di rinvio dovrà essere applicata la disciplina previgente in tema di assenza e rescissione del giudicato, valutando in concreto se vi sia stata volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o degli atti del procedimento.
Norme richiamate
art. 497-bis c.p.
Norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna originaria; il testo non specifica la condotta concreta oltre al riferimento al capo d'imputazione.
art. 420-bis c.p.p.
Disciplina della dichiarazione di assenza dell'imputato; il giudizio di rinvio dovrà farvi riferimento nella versione anteriore alla riforma del d.lgs. n. 150 del 2022.
art. 629-bis c.p.p.
Disciplina della rescissione del giudicato; anche questa, nel caso concreto, va applicata nella versione previgente alla riforma del 2022.
art. 89 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
"continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato"
È norma transitoria espressa che impone di applicare la disciplina previgente in tema di assenza e rescissione del giudicato quando l'ordinanza di procedersi in assenza sia stata già pronunciata nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, a prescindere dal momento in cui il condannato venga a conoscenza del provvedimento.
art. 23, comma 1, lett. c, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha sostituito nuovamente l'art. 420-bis c.p.p., rilevando nel confronto tra disciplina previgente e disciplina successiva.
art. 36, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha sostituito l'art. 629-bis c.p.p., incidendo sulla disciplina della rescissione del giudicato.
art. 9, comma 2, l. 28 aprile 2014, n. 67
Aveva già sostituito l'art. 420-bis c.p.p. nella disciplina introdotta prima della riforma del 2022.
art. 8, paragrafo 2, direttiva 2016/343/UE
Nel richiamo alla giurisprudenza unionale, viene valorizzata la possibilità del processo in assenza se l'imputato è stato posto nelle condizioni di conoscere l'esistenza del procedimento.
art. 131-bis c.p.
Richiamato solo indirettamente nella tassonomia, ma non nel testo della sentenza; non emerge dal contenuto della decisione.
Massime di principio
- In materia di rescissione del giudicato, quando l'ordinanza con cui si è disposto procedersi in assenza dell'imputato sia stata pronunciata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la disciplina applicabile resta quella previgente, per effetto della norma transitoria espressa, e non quella vigente al momento in cui il condannato apprenda del provvedimento impugnabile.
- La disposizione transitoria dell'art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022 si applica anche ai processi già definiti prima dell'entrata in vigore del decreto, se la dichiarazione di assenza è stata resa in epoca anteriore: il discrimine non è la pendenza del processo al 30 dicembre 2022, ma il momento in cui è stata pronunciata l'ordinanza di procedersi in assenza.
- Ai fini della dichiarazione di assenza, non è sufficiente una mera conoscenza del procedimento: occorre accertare in fatto una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o degli atti del procedimento, con una condotta positiva e un coefficiente psicologico desumibile da elementi concreti.
- La sola irreperibilità, l'elezione di domicilio o una generica mancanza di diligenza informativa non consentono, di per sé, di presumere la volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza della vocatio in ius; occorre evitare che il giudizio si riduca a una presunzione incompatibile con la disciplina dell'assenza.
- Nel valutare la compatibilità del processo in assenza con i principi sovranazionali, possono essere considerati indizi precisi e oggettivi idonei a dimostrare che l'imputato conosceva l'esistenza del procedimento e abbia deliberatamente evitato di ricevere le informazioni sul processo, ma resta necessaria una verifica concreta e non meramente astratta.
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