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Sentenza

Sentenza n. 1215/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, (sezione prima) n. 1965/2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202304977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di riesame del precedente provvedimento soprintendizio che aveva annullato l’autorizzazione paesaggistica comunale rilasciata ai fini del condono di un manufatto abusivo ad uso abitativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato ha appellato la sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, ritenendo il diniego di riesame un atto meramente confermativo. Ha sostenuto che la Soprintendenza fosse tenuta a riesaminare la propria precedente valutazione perché il Comune aveva riavviato l’iter relativo all’istanza di condono e perché, nel frattempo, era mutata la disciplina urbanistica e paesaggistica, con l’inserimento dell’area tra i “territori costruiti” previsti dal PUTT/P della Regione Puglia. La controversia traeva origine dall’annullamento, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione paesaggistica comunale rilasciata ai sensi dell’art. 32 l. 47/1985; tale annullamento era stato ritenuto legittimo dal TAR con sentenza del 2008, passata in giudicato, sul presupposto della non condonabilità del manufatto perché realizzato in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi della l.r. 56/1980.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione del TAR. Ha rilevato che la distinzione tra atto di conferma in senso proprio e atto meramente confermativo dipende dall’effettivo svolgimento, nel secondo procedimento, di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. L’atto è meramente confermativo e non autonomamente impugnabile quando l’amministrazione si limita a richiamare e confermare il precedente provvedimento senza rinnovare l’istruttoria né formulare una nuova motivazione. Nel caso concreto la Soprintendenza si era limitata a confermare il precedente parere, la cui legittimità era già stata accertata con giudicato, senza nuova istruttoria o nuova valutazione degli interessi; pertanto il ricorso contro il diniego di riesame era inammissibile per carenza di interesse. Il Collegio ha inoltre precisato che, anche esaminando nel merito la questione della sopravvenuta disciplina urbanistica, l’inserimento dell’area tra i “territori costruiti” non avrebbe reso condonabile il manufatto. Il vincolo di inedificabilità assoluta rilevante ai fini del condono era infatti vigente al momento della realizzazione dell’abuso; la successiva individuazione dell’area come territorio costruito non incide retroattivamente sulla non condonabilità dell’opera. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione delle amministrazioni appellate.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 47/1985

    Disciplina l’autorizzazione paesaggistica rilevante ai fini della procedura di condono edilizio.

  • art. 33 l. 47/1985

    È richiamato quale fondamento della non condonabilità degli abusi realizzati in aree sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta.

  • art. 1 l.r. Puglia 31 maggio 1980, n. 56

    Prevede il vincolo regionale di inedificabilità assoluta applicabile all’area in cui era stato realizzato il manufatto; la sua vigenza al momento della realizzazione dell’abuso impedisce il condono.

  • art. 51, lett. f), l.r. Puglia 56/1980

    È indicato quale disposizione dalla quale derivava il vincolo di inedificabilità assoluta sull’area.

  • art. 1.03, comma 5, NTA del PUTT/P della Regione Puglia

    La successiva perimetrazione dell’area tra i “territori costruiti” non opera retroattivamente e non elimina la non condonabilità dell’abuso realizzato quando il vincolo era vigente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Un atto successivo è meramente confermativo, e quindi non autonomamente impugnabile, quando l’amministrazione si limita a richiamare e confermare il precedente provvedimento senza svolgere una nuova istruttoria, senza rivalutare gli interessi coinvolti e senza adottare una nuova motivazione sostanziale.
  • La mera richiesta di riesame da parte dell’interessato non obbliga l’amministrazione a riaprire il procedimento né trasforma automaticamente il successivo diniego in un nuovo provvedimento lesivo, se l’amministrazione si limita a confermare il precedente atto già consolidato, anche per effetto del giudicato.
  • Ai fini della condonabilità di un abuso edilizio realizzato in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, rileva la disciplina vigente al momento della realizzazione dell’opera; una successiva modifica della pianificazione o una successiva individuazione dell’area come territorio esente dal vincolo non opera retroattivamente, né rende sanabile l’abuso già realizzato durante la vigenza del divieto.
  • La sopravvenuta disciplina urbanistica può incidere sull’efficacia del vincolo solo per il periodo successivo alla precisa individuazione delle aree esenti, senza alterare gli effetti del vincolo già operante al momento della realizzazione dell’abuso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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