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Sentenza

Sentenza n. 204/2026 - Bari, Sezione 3

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, in qualità di eredi legittimi, ad ottenere la liquidazione di tutti gli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditario, per l'evento morte che si è verificato in data 25.06.1991, a causa dell'intervento di emergenza della squadra in servizio notturno del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, durante il quale il soggetto, a causa delle ferite di “Trauma cranico alla base con ampia ferita al collo regione laterale, labbro, otorragia, ferite l.c. mano dx”, è deceduto dopo essere stato soccorso dal personale sanitario, e trasportato in ambulanza presso il nosocomio di Bari, presso il quale i sanitari ne hanno constatato il decesso.

Giustizia amministrativa202200234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Condotta omissiva dell'Amministrazione e mancata adozione di misure di sicurezza, dedotte quali causa del decesso del dipendente durante un intervento operativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto, iure hereditatis, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte del congiunto, avvenuta nel 1991 durante le operazioni di spegnimento di un incendio in un capannone industriale, a seguito del crollo improvviso della struttura. Hanno dedotto la responsabilità contrattuale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2087 c.c., per mancata adozione di misure di sicurezza e per l'inidoneità o omissione di direttive operative, sostenendo che il decesso non fosse stato immediato e che la vittima avesse conservato lucidità e consapevolezza dell'imminente morte. Per superare l'eccezione di prescrizione, hanno invocato il riconoscimento della causa di servizio e dello status di Vittima del Dovere quali atti ricognitivi del debito e interruttivi della prescrizione, nonché recenti approfondimenti medico-legali. Sono stati richiesti, in particolare, il danno biologico terminale, il danno catastrofale, il danno tanatologico e ogni altro pregiudizio patito dalla vittima prima del decesso. Il Ministero ha eccepito la prescrizione e contestato sia la sussistenza di condotte colpose sia la configurabilità dei danni. Il TAR ha preliminarmente ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di domanda risarcitoria proposta da eredi di un dipendente in regime di diritto pubblico per violazione degli obblighi di sicurezza connessi al rapporto di lavoro.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, qualificando la domanda come azione di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., soggetta al termine decennale. Il termine decorreva dall'evento morte del 25 giugno 1991, poiché il danno si era manifestato nella sua interezza e non ricorreva una patologia lungolatente idonea a differire il dies a quo. Le istanze e i provvedimenti relativi alla causa di servizio, all'equo indennizzo e allo status di Vittima del Dovere non hanno interrotto la prescrizione: essi hanno natura indennitaria o solidaristica e non contengono una chiara manifestazione della volontà di esercitare lo specifico credito risarcitorio, né implicano un riconoscimento della responsabilità e del debito risarcitorio ai sensi degli artt. 2943 e 2944 c.c. Il Collegio ha inoltre rilevato che, anche a prescindere dalla prescrizione, la domanda sarebbe stata infondata nel merito. Non è stata provata una specifica omissione colposa dell'Amministrazione, né la violazione di una regola cautelare concretamente esigibile e causalmente idonea a evitare l'evento. Il crollo della struttura è stato ricostruito come repentino e imprevedibile, mentre il personale operava dall'esterno nel rispetto delle procedure di sicurezza. La responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. non è oggettiva e non copre i rischi imponderabili o intrinseci all'attività. È stata inoltre esclusa la prova di un danno-conseguenza trasmissibile iure hereditatis: il danno tanatologico non è risarcibile quando la morte è immediata o quasi immediata; il danno biologico terminale richiede una sopravvivenza apprezzabile, non ravvisata nel caso concreto; il danno catastrofale richiede la prova della lucida agonia e della consapevole percezione dell'approssimarsi della morte, non fornita dai ricorrenti. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura della controversia e della tragicità dell'evento.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    La controversia risarcitoria proposta dal dipendente pubblico in regime di diritto pubblico o dai suoi eredi, quando sia fondata sulla violazione degli obblighi di sicurezza connessi al rapporto di lavoro, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 2087 c.c.

    La responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'obbligo di sicurezza è contrattuale, ma non oggettiva: occorre provare la violazione di specifiche regole cautelari o di comune prudenza e la causalità della colpa, mentre l'obbligo non copre i rischi imponderabili.

  • art. 2697 c.c.

    Trattandosi di diritti soggettivi, gravano sulla parte ricorrente gli oneri di allegazione e prova dei fatti costitutivi della responsabilità e dei danni richiesti.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; per l'illecito istantaneo con morte della vittima, il dies a quo coincide con l'evento quando il danno si manifesta immediatamente.

  • art. 2943 c.c.

    L'atto interruttivo deve esplicitare in modo chiaro la volontà di esercitare lo specifico diritto di credito risarcitorio; istanze e provvedimenti aventi finalità indennitarie diverse non sono sufficienti.

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento della causa di servizio o dello status di Vittima del Dovere non equivale a riconoscimento del debito risarcitorio, poiché non implica ammissione della responsabilità dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria proposta dagli eredi di un dipendente pubblico in regime di diritto pubblico per violazione degli obblighi datoriali di sicurezza connessi al rapporto di lavoro rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., quando sia allegata una specifica condotta omissiva dell'Amministrazione.
  • La responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. non ha natura oggettiva: la verificazione dell'infortunio non è sufficiente, essendo necessaria la prova della violazione di una specifica misura cautelare esigibile e del nesso causale tra tale omissione e l'evento; l'obbligo di sicurezza non comprende i rischi imprevedibili e imponderabili intrinseci all'attività lavorativa.
  • Per una domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., il termine decennale di prescrizione decorre dall'evento morte quando il danno si manifesta immediatamente e non sussiste una patologia lungolatente o altra obiettiva ragione che impedisca l'esercizio del diritto.
  • Il riconoscimento della causa di servizio o dello status di Vittima del Dovere, nonché i provvedimenti concessivi di benefici indennitari o solidaristici, non interrompono la prescrizione né valgono come riconoscimento del debito risarcitorio se non contengono una chiara manifestazione della volontà di esercitare o riconoscere lo specifico credito fondato sulla responsabilità civile dell'Amministrazione.
  • Il danno tanatologico non entra nel patrimonio della vittima nei casi di morte immediata o quasi immediata; il danno biologico terminale richiede una sopravvivenza apprezzabile, mentre il danno catastrofale trasmissibile iure hereditatis richiede la prova della lucida agonia e della consapevole percezione dell'approssimarsi della morte.
  • In presenza di un evento traumatico massivo, la perdita immediata o pressoché immediata di coscienza può essere desunta secondo l'id quod plerumque accidit; chi invoca il danno catastrofale deve fornire elementi idonei a superare tale presunzione e a dimostrare la consapevole attesa della morte.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoDanno da lesione dell'affidamentoGiurisdizione e riparto
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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