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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40989/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità di Giovanni Oneri per il reato di furto di energia elettrica aggravato (art. 625, nn. 2 e 7 c.p.), con 17 motivi tra cui: nullità e vizi di notifica del decreto di citazione e del verbale di modifica dell'imputazione; genericità dell'imputazione e indeterminatezza del periodo/quantitativo di energia sottratta; vizio di istruttoria per revoca o mancata escussione di testi e mancata rinnovazione istruttoria in appello; travisamento e insufficienza della prova sulla responsabilità dell'imputato quale fruitore effettivo dell'energia e sulla materialità dell'allaccio; richiesta di riconoscimento del tentativo e applicazione dell'art. 131-bis; contestazione delle aggravanti (mezzo fraudolento e destinazione a pubblico servizio); mancato riconoscimento della tenuità del danno; censura sul trattamento sanzionatorio (recidiva, equivalenza aggravanti/attenuanti, presunta reformatio in peius) e contestazione della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e l'ha respinto in tutti i motivi come manifestamente infondati o inammissibili. Ha ritenuto regolari le notifiche effettuate al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., ha escluso la genericità tale da determinare nullità rilevabile d'ufficio (e ha ricordato la decadenza di chi non eccepisca l'indeterminatezza nei termini di legge), ha confermato la legittimità della modifica dell'imputazione in dibattimento anche sulla base di atti delle indagini preliminari, ha riconosciuto la discrezionalità dei giudici di merito nella valutazione della necessità della escussione dei testimoni e la congruità della valutazione probatoria (elementi indiziari convergenti che individuano Oneri come fruitore dell'energia), ha ritenuto corretta la qualificazione dell'allaccio mediante cavo come mezzo fraudolento e la sussistenza dell'aggravante per destinazione a pubblico servizio, ha respinto la pretese attenuanti/tenuità e la riqualificazione in tentativo, ha giudicato regolare il trattamento sanzionatorio nonostante la valutazione della recidiva e ha stabilito che la prescrizione maturerà il 9 agosto 2026. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La notificazione al difensore è valida quando la notifica all'imputato nel domicilio eletto risulti impossibile in modo definitivo (es. assenza del nominativo sui citofoni), senza obbligo per l'ufficiale di compiere ricerche ulteriori; successive notifiche possono essere eseguite direttamente al difensore.

  • art. 170 cod. proc. pen.

    La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità nel domicilio eletto comporta la consegna dell'atto al difensore senza ulteriori adempimenti, salvo casi di forza maggiore che abbiano impedito la comunicazione del mutamento di domicilio.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Disciplina la nullità della sentenza per contestazioni sopravvenute: la giurisprudenza maggioritaria riconosce la possibilità di modificare la contestazione in dibattimento anche sulla base di elementi raccolti nelle indagini, salvo specifiche ipotesi tassative; la Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione suppletiva basata su atti di indagine già noti.

  • art. 625 cod. pen. (comma 1, nn. 2 e 7)

    Il furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo (cavo volante) è qualificato come commesso con mezzo fraudolento (n.2) e può integrare l'aggravante per destinazione a pubblico servizio (n.7) anche se l'allaccio avviene all'interno di una proprietà privata, poiché rileva la destinazione finale dell'energia.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che non potesse essere applicata perché la sottrazione risultava continuativa e di entità non trascurabile e inoltre non era stata riconosciuta la tentata fattispecie.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Attenuante prevista per chi abbia commesso il fatto in stato di condotta di particolare tenuità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti perché il danno fosse di special tenuità.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Norma sulla revoca delle prove già ammesse: il giudice, anche se una parte rinuncia a una prova, deve motivare la revoca quando l'altra parte si oppone; nel caso la revoca è stata adeguatamente motivata per superfluità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principi di valutazione della prova: la Corte ricorda che la loro mera violazione non è sempre deducibile in cassazione salvo che determini una nullità o un vizio manifesto; la valutazione di merito resta in gran parte insindacabile salvo manifesta illogicità.

  • art. 516 e 517 cod. proc. pen.

    Regole sulla modifica dell'imputazione in dibattimento e sulla contestazione di reati concorrenti o circostanze aggravanti: la giurisprudenza maggioritaria consente la modifica dopo apertura del dibattimento anche sulla base di atti delle indagini, non solo dell'istruttoria dibattimentale.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Termine per eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o della imputazione per genericità: la mancata eccezione nei termini comporta decadenza e inefficacia della censura in cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione; la Corte ha applicato i limiti e dichiarato inammissibili o non consentiti motivi che tentavano di rimettere in discussione valutazioni di merito o che non rispettavano i requisiti di autosufficienza (trascrizioni integralI richieste).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in cassazione: la parte ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla prescrizione e al computo della stessa: la Corte ha chiarito che nel calcolo della prescrizione non si computa il giudizio di bilanciamento (art. 69) ma si considerano le circostanze a effetto speciale; conseguentemente è esclusa la prescrizione alla data della sentenza d'appello.

Massime di principio

  • Notifiche al domicilio eletto: se risulta in modo definitivo l'impossibilità di reperire l'imputato nel domicilio eletto (es. assenza del nominativo sui citofoni), la notifica al difensore è valida ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; successive notifiche possono essere rivolte direttamente al difensore senza reiterare il tentativo.
  • Genericità dell'imputazione: le censure di indeterminatezza sono rilevabili solo se tempestivamente eccepite nei termini di legge; non eccepita la nullità si perde la possibilità di farla valere in appello o in cassazione.
  • Modifica dell'imputazione in dibattimento: è ammessa la contestazione di nuove circostanze o aggravanti anche sulla base di elementi emersi nelle indagini preliminari, purché la modifica avvenga prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale e non pregiudichi il diritto di difesa.
  • Valutazione della prova: le valutazioni di merito dei giudici di merito (credibilità, confronto tra dichiarazioni, convergenza degli indizi) sono insindacabili in cassazione salvo che emergano motivazioni manifestamente illogiche o omissioni gravi; chi impugna deve produrre trascrizioni integrali delle dichiarazioni se invoca travisamento o omissione probatoria.
  • Allaccio abusivo e aggravanti: l'allaccio tramite cavo esterno ha natura di mezzo fraudolento ai fini dell'aggravante; la destinazione dell'energia a pubblico servizio rileva anche se l'appropriazione avviene in una proprietà privata.
  • Tenuità del danno e continuità dell'appropriazione: la circostanza attenuante della speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo; appropriazioni continuative e flussi prolungati escludono generalmente la tenuità.
  • Recidiva e trattamento sanzionatorio: l'esclusione di singoli precedenti (es. per estinzione) non impedisce che altri antecedenti omogenei giustifichino il riconoscimento della recidiva specifica; l'appello può, se adeguatamente motivato, escludere profili aggravanti e comunque confermare la pena senza violare il divieto di reformatio in peius.
  • Prescrizione: nel calcolo dei termini prescrizionali si considerano le circostanze a effetto speciale e non il giudizio di bilanciamento tra circostanze; chi invoca prescrizione deve effettuare il calcolo in modo coerente con le aggravanti riconosciute.

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