Sentenza n. 465/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 3186 del 2025: Ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1211/2025 pubblicata il 14/05/2025 e notificata in forma esecutiva in data 15/05/2025, avverso la quale non è stato proposto nei termini ricorso in appello, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, con la quale il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, condannava il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare alla ricorrente € 500,00, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 . quanto al ricorso n. 3191 del 2025: Ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 690/2025 pubblicata il 13/03/2025 e notificata in forma esecutiva in data 17/03/2025,avverso la quale non è stato proposto nei termini ricorso in appello, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, con la quale il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, condannava il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare al ricorrente € 1.000,00, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, aventi a oggetto l'erogazione di somme tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Con due distinti ricorsi, riuniti per identità di motivazione e dispositivo, i ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, divenute definitive per mancata impugnazione nei termini. Le sentenze avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a erogare, rispettivamente, euro 500,00 ed euro 1.000,00 mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale sulla Carta del docente. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione coattiva dei giudicati, nonché la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all'accoglimento, senza contestare l'omessa esecuzione dei giudicati.
La decisione
Il TAR ha accolto entrambe le domande di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali, poiché le sentenze azionate erano state prodotte in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., erano state notificate in forma esecutiva al Ministero presso il domicilio reale ed era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. In assenza di contestazione sull'inadempimento, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione ai giudicati e di corrispondere le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione e cessa con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di perdurante inerzia, con l'acquisto di efficacia della nomina del Commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di euro 800,00 oltre accessori e alla rifusione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni ulteriore violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 475 c.p.c.
copia attestata conforme all'originale ai fini di cui all'art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza in copia conforme e la notificazione in forma esecutiva sono state ritenute idonee ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per proporre l'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
art. 1, comma 121, della L. 107/2015
Individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, attraverso la quale dovevano essere erogati gli importi riconosciuti dai giudicati civili.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
art. 4, co. 1 del predetto DM
È stato richiamato per la dimidiazione dei parametri relativi alla liquidazione del compenso professionale.
Massime di principio
- L'ottemperanza a un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia definitivo, sia stato prodotto in copia conforme e notificato in forma esecutiva all'Amministrazione, e sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
- Quando l'Amministrazione non contesta l'omessa esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di una somma, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in forza del giudicato; il giudice può stabilirne la decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e la cessazione con l'adempimento spontaneo o con l'efficacia della nomina del Commissario ad acta.
- La riunione di ricorsi connessi e aventi decisioni omogenee, disposta per esigenze organizzative e di pronta redazione, non altera l'autonomia delle singole decisioni né impedisce la liquidazione separata delle spese per ciascun ricorso.
Come è indicizzato
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