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Sentenza

Sentenza del 12/07/2016 n. 904 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Imposta diregistro - agevolazioni ed esenzioni - L 604/1954 - d.lgs. 114/1948 -destinazione catastale - non vincolante - strumentalità all'attività agricola -conseguenze - illegittimità del provvedimento. L'art. 2della L 604/1954 (Provvidenza a favore della piccola proprietà contadina),laddove stabilisce che "il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi siaidoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina",pone come requisito per il riconoscimento delle agevolazioni perl'arrotondamento della piccola proprietà contadina un elemento fattuale, cioèl'idoneità degli immobili costituenti il fondo, singolarmente e come complesso,allo scopo precipuo della norma, con la conseguenza che se tale idoneità - dicui il contribuente ha comunque l'onere di fornire la prova - sia in contrastocon la destinazione catastale, si deve dare prevalenza alla situazione di fattorispetto all'accatastamento del bene. Ne discende che le agevolazioni di cui ald.lgs. 114/1948 e alla L 604/1954 vanno riconosciute con riguardo a porzioni difabbricato che, seppur censite in catasto urbano, sono in realtà a totaleservizio del fondo e dell'azienda agricola e sono quindi da considerarsi atutti gli effetti strumentali all'attività agricola.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dal d.lgs. 114/1948 e dalla L. 604/1954 per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina. L'Amministrazione aveva valorizzato la destinazione catastale urbana di alcune porzioni di fabbricato, ritenendole non agevolabili. La decisione ha chiarito che l'art. 2 della L. 604/1954 richiede una valutazione concreta dell'idoneità del fondo, considerato sia nelle singole componenti sia nel suo complesso, allo svolgimento dell'attività agricola. La classificazione catastale non è quindi decisiva quando sia dimostrato che gli immobili, pur censiti al catasto urbano, sono effettivamente e integralmente strumentali al fondo e all'azienda agricola.

La decisione

Il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui ha negato le agevolazioni esclusivamente sulla base della destinazione catastale. Deve prevalere la situazione di fatto, purché il contribuente dimostri che le porzioni di fabbricato sono effettivamente asservite al fondo e funzionali all'attività agricola. Le agevolazioni previste dal d.lgs. 114/1948 e dalla L. 604/1954 devono pertanto essere riconosciute anche per tali porzioni.

Norme richiamate

  • Art. 2 della Legge 604/1954

    Il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina

    La norma richiede un requisito sostanziale e fattuale: l'idoneità degli immobili, singolarmente e nel loro complesso, alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina. Tale idoneità deve essere provata dal contribuente e non è necessariamente esclusa dalla classificazione catastale urbana.

  • D.lgs. 114/1948

    Le agevolazioni fiscali previste dalla disciplina sono applicabili ai beni effettivamente strumentali all'attività agricola, anche quando la loro classificazione catastale non rifletta tale concreta funzione.

  • Legge 604/1954 - Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina

    Il regime agevolativo deve essere valutato in relazione alla concreta destinazione agricola e funzionale dei beni, non in modo automatico sulla base del solo accatastamento.

Massime di principio

  • Per ottenere un'agevolazione collegata alla piccola proprietà contadina, occorre dimostrare la concreta idoneità del fondo e dei fabbricati alla formazione o all'arrotondamento dell'azienda agricola.
  • La destinazione catastale ha valore indiziario e non è necessariamente decisiva: in caso di contrasto tra catasto e realtà, può prevalere l'effettivo utilizzo del bene.
  • Anche immobili censiti al catasto urbano possono beneficiare dell'agevolazione se risultano totalmente asserviti al fondo e strumentali all'attività agricola.
  • L'onere della prova grava sul contribuente, che deve documentare il collegamento funzionale tra il fabbricato, il fondo e l'attività agricola.
  • Un diniego fondato esclusivamente sulla categoria catastale, senza esaminare l'effettiva funzione agricola del bene, può risultare illegittimo.

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