Sentenza n. 521/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- - del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della -OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS-con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento di causa di servizio e dei conseguenti benefici, con ogni atto ad esso presupposto e/o preparatorio e/o di esecuzione, segnatamente del parere del Comitato di Verifica delle Ca-OMISSIS-se di Servizio n.-OMISSIS- del-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. Il collegio non ha esaminato la legittimità del diniego di riconoscimento della causa di servizio né i motivi originariamente dedotti, che non risultano esposti nel testo.
Atto impugnato: diniego del riconoscimento della causa di servizio e dei conseguenti benefici, unitamente al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero della Difesa con cui era stata respinta la domanda di riconoscimento della causa di servizio e dei conseguenti benefici, nonché il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Prima della decisione, con memoria notificata il 16 febbraio 2026, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio, della quale il giudice prende atto.
art. 84 c.p.a.
Richiamato nel contesto della rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nel contesto della definizione del giudizio per rinuncia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nella formulazione vigente, quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando intervenuta nel corso del giudizio, comporta la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare il merito delle censure rivolte all'atto amministrativo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate tra le parti secondo quanto disposto dal giudice.
- Quando il provvedimento contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può ordinare l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi in occasione della diffusione della decisione.
Come è indicizzato
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