Sentenza del 19/04/2018 n. 441 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IRAP - diritti di partecipazione delle società calcistiche ex art. 102-bis Norme Organizzative Interne FIGC - esonero da IRAP: sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità a IRAP dei proventi derivanti dagli accordi di compartecipazione previsti dal previgente art. 102-bis delle NOIF FIGC, relativi alla partecipazione ai proventi collegati alle future prestazioni sportive del calciatore ceduto. La società sosteneva che tali diritti avessero natura finanziaria e non costituissero ricavi ordinari derivanti dall'attività caratteristica. Contestava inoltre la validità dell'accertamento per la mancata constatazione delle riprese mediante processo verbale di chiusura e per violazione degli obblighi procedimentali. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece la tassabilità IRAP dei proventi e chiedeva il ripristino delle sanzioni annullate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società contribuente, riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto imponibili ai fini IRAP i proventi derivanti dagli accordi di compartecipazione. Ha distinto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, avente natura pluriennale e iscrivibile tra le attività immateriali, dal distinto diritto di compartecipazione, qualificato come attività finanziaria e contratto aleatorio con reciproco rischio. Tali proventi sono stati quindi esclusi dalla base imponibile IRAP. L'esclusione dell'imponibilità ha comportato anche l'esclusione automatica delle sanzioni. È stato respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate sulle sanzioni e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 102-bis Norme Organizzative Interne della FIGC
Il diritto di compartecipazione ai proventi collegati alle future prestazioni sportive del calciatore costituisce un rapporto distinto dalla titolarità del diritto alle prestazioni sportive e, secondo la sentenza, ha natura finanziaria e aleatoria.
Art. 3 del D.lgs. n. 446 del 1997
La norma individua i soggetti e i presupposti dell'IRAP; la sentenza ne ricava l'esclusione dei proventi di natura finanziaria derivanti dagli accordi di compartecipazione, non riconducibili alla produzione ordinaria imponibile ai fini IRAP.
Nota dell'Amministrazione finanziaria n. 21274 del 9 febbraio 2012
I proventi di compartecipazione sono contratti aleatori con reciprocità del rischio e possono determinare cessioni di denaro, configurandosi come mera attività finanziaria.
La natura finanziaria e aleatoria degli accordi di compartecipazione è stata utilizzata per escludere i relativi proventi dall'imponibilità IRAP.
Art. 24 della Legge n. 4 del 1929
La società ha invocato la norma per contestare la legittimità dell'accertamento in relazione alle modalità di constatazione delle riprese fiscali.
Articoli 10 e 12, comma 7, della Legge n. 212 del 2000
La società ha richiamato tali disposizioni in materia di tutela del contribuente e garanzie procedimentali, lamentando la mancata redazione di un processo verbale o di un analogo verbale conclusivo della verifica.
Massime di principio
- Ai fini IRAP occorre distinguere i proventi derivanti dall'attività caratteristica dell'impresa da quelli riferibili a operazioni finanziarie autonome e aleatorie.
- Nel settore sportivo, il diritto alle prestazioni dell'atleta e il diritto di compartecipazione ai futuri proventi possono avere natura giuridica e fiscale diversa: il primo può rappresentare un'attività pluriennale, mentre il secondo può essere qualificato come attività finanziaria.
- La qualificazione fiscale non dipende soltanto dal collegamento economico con l'attività sportiva, ma anche dalla struttura concreta del contratto, dalla presenza di un rischio reciproco e dalla possibilità di un esborso o incasso futuro incerto.
- Se il provento è escluso dalla base imponibile IRAP, non possono essere mantenute sanzioni calcolate sulla sua omessa inclusione, salvo l'esistenza di autonome violazioni.
- Le contestazioni procedimentali relative alla mancata redazione di un processo verbale devono essere valutate in concreto, verificando la natura della verifica e l'effettiva incidenza della violazione sulle garanzie difensive del contribuente.
- La decisione riguarda il previgente regime delle compartecipazioni previsto dall'art. 102-bis NOIF e non può essere applicata automaticamente a contratti sportivi o regole federali differenti senza verificarne struttura e disciplina.
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