Regolamento (UE) 2024/3210
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 della Commissione, del 18 dicembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il registro CBAM
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le regole tecniche e procedurali del registro CBAM, vale a dire la banca dati elettronica unica e sicura che supporta la gestione operativa del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Definisce struttura, portali, accessi, interoperabilità con i sistemi doganali e regole di sicurezza e riservatezza, includendo il trattamento dei dati personali. Disciplina inoltre continuità operativa, manutenzione, assistenza agli utenti e conservazione dei dati, con applicazione dal 31 dicembre 2024.
Regolamento di esecuzione che disciplina l’infrastruttura, i portali, l’interoperabilità, la sicurezza e le procedure operative del registro CBAM nell’ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
Ambito di applicazione
Si applica al registro CBAM istituito a livello di Unione per la gestione dei certificati CBAM, delle dichiarazioni CBAM, delle domande di autorizzazione dei dichiaranti CBAM, della registrazione dei gestori e delle relazioni di verifica. Riguarda la Commissione europea, le autorità competenti degli Stati membri, le autorità doganali, i richiedenti la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, i dichiaranti CBAM autorizzati, i gestori situati in paesi terzi e i verificatori CBAM accreditati. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal 31 dicembre 2024; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE. Sono previste esclusioni o limitazioni funzionali solo in relazione ai dati e alle competenze specifiche di ciascun soggetto, nonché alla riservatezza dei dati e alla conservazione massima di sette anni.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 della Commissione sul registro CBAM
Il regolamento definisce l’architettura operativa del registro CBAM, cioè il sistema informatico centrale necessario per applicare il regolamento (UE) 2023/956 sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. La disciplina attua, sul piano tecnico e procedurale, l’obbligo per la Commissione di istituire una banca dati elettronica sicura, standardizzata e interoperabile con i sistemi doganali, garantendo al contempo riservatezza, tracciabilità e continuità del servizio.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento muove dall’esigenza di rendere operativo il CBAM tramite un unico registro europeo che consenta la gestione di certificati, dichiarazioni, domande di autorizzazione, dati dei gestori e relazioni di verifica. I considerando sottolineano l’esigenza di interoperabilità con i sistemi doganali e con lo sportello unico UE, nonché la necessità di regole tecniche compatibili con la protezione dei dati fin dalla progettazione, con misure di sicurezza del trattamento e con un piano di continuità operativa in caso di guasto.
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento alle norme su infrastruttura, procedure e processi del registro CBAM. L’articolo 2 introduce alcune definizioni funzionali, tra cui:
- "componente nazionale", ossia un componente elettronico sviluppato a livello nazionale e disponibile nello Stato membro che lo ha istituito;
- "sistema transeuropeo", inteso come insieme di sistemi collaborativi con responsabilità distribuite tra amministrazioni nazionali e Commissione;
- "richiedente", cioè l’importatore o il rappresentante doganale indiretto che domanda la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
Funzioni del registro CBAM
L’articolo 3 qualifica il registro CBAM come banca dati elettronica standardizzata e sicura contenente dati dei conti CBAM, delle dichiarazioni CBAM, delle domande di autorizzazione, della registrazione dei gestori e delle relazioni di verifica. Il registro serve anche per comunicazioni, notifiche, controlli e scambi di informazioni tra Commissione, autorità competenti, autorità doganali, dichiaranti, richiedenti, persone con autorizzazione revocata e gestori. Il registro supporta inoltre le attività di analisi del rischio della Commissione, che ne è proprietaria.
Struttura del sistema e portali
L’articolo 4 suddivide il registro in quattro portali:
- portale CBAM per i dichiaranti;
- portale CBAM per le autorità nazionali competenti;
- portale CBAM per la Commissione europea;
- portale CBAM per i gestori.
Il registro è anche il canale attraverso cui le autorità competenti comunicano alla Commissione le decisioni sanzionatorie, inclusi i casi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956.
Interoperabilità con dogane e sistemi esterni
L’articolo 5 prevede un’articolata interoperabilità con:
- UUM&DS, per registrazione utenti e gestione degli accessi;
- EORI, per la verifica incrociata dei dati identificativi;
- Surveillance/SURV3, per i dati doganali e l’analisi del rischio;
- TARIC;
- sistema doganale di gestione dei rischi.
È inoltre prevista la cooperazione digitale tramite l’ambiente dello sportello unico UE per le dogane. Gli articoli 6 e 7 completano il quadro imponendo la designazione di punti di contatto, la predisposizione di termini di collaborazione, livelli di servizio e piano di sicurezza, tutti proposti dalla Commissione e soggetti ad accettazione delle autorità competenti.
Accesso, autenticazione e delega
L’articolo 8 disciplina il meccanismo di autenticazione e autorizzazione tramite UUM&DS. La Commissione utilizza UUM&DS per il proprio personale; le autorità competenti lo impiegano per il personale nazionale e per i soggetti stabiliti nel rispettivo Stato membro. È ammesso l’uso di un sistema eIDAS doganale nazionale per ottenere le credenziali di accesso. Richiedenti, dichiaranti autorizzati e persone con qualifica revocata possono delegare l’accesso a terzi, ma restano comunque responsabili degli obblighi CBAM.
Portali operativi per dichiaranti, gestori, autorità e Commissione
L’articolo 9 attribuisce al portale per i dichiaranti la funzione di punto di accesso unico per domande di autorizzazione o revoca, presentazione delle dichiarazioni CBAM e comunicazioni connesse agli obblighi. L’articolo 10 disciplina il portale per i gestori, utilizzato per registrare informazioni sul gestore e sugli impianti, sulle merci prodotte, sulle emissioni e sulle relazioni di verifica. Il gestore deve chiedere un profilo alla Commissione fornendo documentazione che attesti la registrazione legale o l’attività nel paese terzo, i dati identificativi e la prova dei poteri rappresentativi; se la documentazione è sufficiente, la Commissione assegna il profilo. Gli articoli 11 e 12 prevedono analoghi punti di accesso unici per autorità competenti e Commissione.
Sistemi nazionali di identità e accesso
L’articolo 13 richiede agli Stati membri di istituire un nuovo sistema UUM&DS o di utilizzare quello doganale già esistente, al fine di assicurare la registrazione e l’archiviazione sicure dei dati identificativi e lo scambio sicuro di dati firmati e criptati relativi ai soggetti che accedono al registro.
Sviluppo, test, manutenzione e continuità operativa
L’articolo 14 stabilisce che la Commissione sviluppa, testa, utilizza e gestisce i componenti del registro, mentre gli Stati membri possono effettuare test. La Commissione elabora e mantiene specifiche comuni delle interfacce e, quando necessario, definisce specifiche tecniche comuni in collaborazione con le autorità competenti e con i portatori di interesse. Sempre in collaborazione con gli Stati membri, la Commissione verifica l’interoperabilità con i sistemi esterni.
L’articolo 15 attribuisce alla Commissione la manutenzione del registro e la possibilità di aggiornarlo in caso di malfunzionamenti o di aggiungere/modificare funzionalità, con obbligo di informazione preventiva a autorità competenti, dichiaranti e gestori. L’articolo 16 prevede un piano di continuità operativa CBAM per i guasti temporanei o le indisponibilità prolungate: in tali casi le informazioni devono essere trasmesse con i mezzi previsti dal piano. L’articolo 17 disciplina l’assistenza e la formazione, affidando alla Commissione il supporto alle autorità competenti e a queste ultime il supporto nazionale a dichiaranti e richiedenti.
Protezione dei dati, riservatezza e sicurezza
Gli articoli 18 e 19 sono centrali sotto il profilo privacy. Il trattamento dei dati personali è previsto per finalità di autenticazione, gestione delle domande e delle dichiarazioni, controlli, gestione dei certificati, notifiche, interoperabilità, statistiche, analisi del rischio e verifica delle importazioni/ riesportazioni rilevanti ai fini CBAM. La Commissione è titolare per il proprio portale, per i dati del portale gestori e per l’uso di dati EORI; le autorità competenti sono titolari per autorizzazioni, revoche, sanzioni, accessi locali e verificatori accreditati; su gestione del registro, dichiarazioni e certificati opera la contitolarità.
L’articolo 20 impone a ciascun titolare di inoltrare all’autorità competente la richiesta dell’interessato che non rientri nella propria responsabilità entro tre giorni lavorativi. L’articolo 21 qualifica tutte le informazioni del registro come riservate e disciplina l’accesso ai dati personali da parte dei soggetti interessati, nonché l’accesso della Commissione e delle autorità competenti ai dati doganali ed EORI nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/956. L’articolo 22 richiede misure tecniche e organizzative adeguate per sicurezza, integrità, riservatezza, disponibilità e continuità, e impone la reciproca notifica e assistenza in caso di incidenti critici di sicurezza. L’articolo 23 limita la conservazione a sette anni, salvo contenzioso o ricorso, per i quali i dati restano conservati fino alla definizione del procedimento.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 24 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 31 dicembre 2024. Si tratta di un atto direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento detta le norme sull’infrastruttura, sulle procedure e sui processi specifici del registro CBAM. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "componente nazionale", "sistema transeuropeo" e "richiedente" come importatore o rappresentante doganale indiretto che presenta domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
Funzioni e struttura del registro CBAM
L’articolo 3 qualifica il registro CBAM come banca dati elettronica standardizzata e sicura per conti CBAM, dichiarazioni CBAM, domande di autorizzazione, registrazione dei gestori e relazioni di verifica, nonché per comunicazioni, notifiche, controlli e analisi del rischio; la Commissione ne è proprietaria. L’articolo 4 lo articola in quattro portali: per dichiaranti, autorità nazionali competenti, Commissione e gestori; prevede inoltre che le decisioni sanzionatorie siano comunicate tramite il registro.
Interoperabilità con i sistemi doganali e punti di contatto
L’articolo 5 prevede l’interoperabilità con UUM&DS, EORI, Surveillance/SURV3, TARIC e il sistema doganale di gestione dei rischi; è inoltre prevista la cooperazione digitale tramite lo sportello unico UE per le dogane. L’articolo 6 impone alla Commissione e alle autorità competenti di designare punti di contatto per coordinare sviluppo, funzionamento e manutenzione dei componenti e dei sistemi collegati. L’articolo 7 prevede termini di collaborazione, accordo sul livello dei servizi e piano di sicurezza proposti dalla Commissione e subordinati all’accettazione delle autorità competenti.
Gestione degli accessi e portali operativi
L’articolo 8 disciplina autenticazione e autorizzazione tramite UUM&DS per richiedenti, dichiaranti CBAM autorizzati, persone con autorizzazione revocata, Commissione e autorità competenti; gli interessati possono delegare l’accesso a terzi, restando responsabili degli obblighi CBAM. L’articolo 9 disciplina il portale per i dichiaranti, utilizzato per domande di autorizzazione, revoca, presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni. L’articolo 10 regola il portale per i gestori, destinato alla registrazione di impianti, merci, emissioni e relazioni di verifica; il gestore richiede un profilo con documentazione probatoria e accede tramite il servizio centrale di accesso dell’UE. Gli articoli 11 e 12 disciplinano i portali per autorità competenti e Commissione. L’articolo 13 impone agli Stati membri di istituire o utilizzare un sistema UUM&DS nazionale per la registrazione e lo scambio sicuro dei dati identificativi.
Sviluppo, manutenzione e continuità operativa
L’articolo 14 affida alla Commissione lo sviluppo, le prove, l’utilizzazione e la gestione del registro, con possibilità di test da parte degli Stati membri, e prevede specifiche comuni delle interfacce e test di interoperabilità. L’articolo 15 attribuisce alla Commissione la manutenzione del registro, con aggiornamenti e nuove funzionalità, e obbligo di informare preventivamente i soggetti interessati. L’articolo 16 introduce un piano di continuità operativa CBAM per i guasti temporanei o indisponibilità grave; in tali casi dichiaranti e richiedenti trasmettono i dati con i mezzi previsti dal piano. L’articolo 17 prevede assistenza e formazione da parte della Commissione e supporto nazionale ai dichiaranti e richiedenti.
Protezione dei dati, riservatezza e ruoli di titolarità
L’articolo 18 elenca le finalità del trattamento dei dati personali, tra cui autenticazione, gestione delle domande, dichiarazioni, controlli, verifiche, certificati, comunicazioni, interoperabilità, statistiche, analisi del rischio e verifica delle importazioni/ riesportazioni ai fini CBAM. L’articolo 19 distribuisce i ruoli di titolare, con titolarità della Commissione per accesso al proprio portale, portale gestori e uso di dati EORI; titolarità delle autorità competenti per autorizzazioni, revoche, sanzioni, accesso locale e verificatori accreditati; contitolarità per gestione del registro, dichiarazioni e certificati CBAM. L’articolo 20 impone la trasmissione entro tre giorni lavorativi delle richieste degli interessati al titolare competente. L’articolo 21 qualifica tutte le informazioni del registro come riservate, regola l’accesso dei soggetti interessati ai propri dati e l’accesso della Commissione e delle autorità competenti a dati doganali ed EORI. L’articolo 22 stabilisce misure tecniche e organizzative di sicurezza e la gestione degli incidenti critici, con eventuale attivazione del piano di continuità operativa. L’articolo 23 limita la conservazione a un massimo di sette anni, salvo contenzioso o ricorso, con conservazione fino alla conclusione della procedura.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 24 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 31 dicembre 2024; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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