Sentenza n. 417/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento - del Permesso di Costruire n. 15/2025 rilasciato dal Comune di Petacciato in favore del sig. Barba Domenico nella qualità di rappresentante legale della S.I.A.I. s.r.l., “per la costruzione di una strada, con spostamento della condotta d’irrigazione e della condotta del metano in agro di questo Comune in C.da Giulianella n.8, sull'area identificata in catasto al Fg.6 part.lle n. 533-534”; - nonché degli atti allo stesso presupposti, conseguenti e connessi, inclusi: - la relazione istruttoria del 28/07/2025 richiamata dal Permesso di Costruire; - l'autorizzazione paesaggistica n. 18 del 30/05/2025 rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale, trasmessa con nota prot.n. 6913 del 1°/07/2025; - il parere di compatibilità paesaggistica reso ai sensi dell'art 146 del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. dalla Soprintendenza Archeologica Beni Architettonici e Paesaggio del Molise Campobasso con nota prot. n. 5922 del 06/04/2025, con prescrizioni vincolanti; nonché per l'accertamento ex art. 116 c.p.a. dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Petacciato sull'istanza di accesso agli atti del 2/09/2025 volta ad ottenere copia della documentazione a corredo del predetto permesso di costruire n. 15/2025 oggetto della presente impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire n. 15/2025 per la realizzazione di una strada e lo spostamento delle condotte idrica e del gas su un fondo privato, nonché atti paesaggistici presupposti; era inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza di accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietario e affittuario di terreni agricoli confinanti con quelli della società titolare di una cava, hanno impugnato il permesso comunale che autorizzava lo spostamento di una strada sterrata e delle condotte idrica e del gas. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 5 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 14 della l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e violazione dei principi di buon andamento, perché il Comune non avrebbe convocato una conferenza di servizi né coinvolto gli enti competenti per i profili geologici e idrogeologici, malgrado i vincoli e la fragilità dell’area. Con il terzo motivo hanno sostenuto che, per la prossimità al SIC “Foce Trigno Marina di Petacciato”, il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione di incidenza ambientale. Con il secondo motivo hanno denunciato difetto di motivazione e illogicità, lamentando che non fossero stati comparati gli interessi pubblici e privati né considerati i pregiudizi alle loro proprietà, che sarebbero state gravate dalla prossimità delle condotte. Hanno inoltre chiesto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’accesso alla documentazione integrale della pratica edilizia e delle interlocuzioni con la Soprintendenza. Il Comune ha contestato la sussistenza di un pregiudizio, deducendo che le opere restavano all’interno del fondo della società e a oltre due chilometri dal sito Natura 2000; il Ministero ha rilevato l’assenza di specifiche censure contro il parere della Soprintendenza.
La decisione
Il TAR respinge nel merito tutti e tre i motivi. Sulla mancata conferenza di servizi e sulla mancata VIncA, rileva che l’intervento consiste nel semplice spostamento di una strada sterrata e delle relative condotte all’interno di un fondo privato; la relazione comunale ha collocato le condotte ad almeno 4,34 metri dal confine dei ricorrenti e l’area a circa un chilometro dal SIC, escludendo interferenze con habitat o specie tutelate, alterazioni idrologiche, pressioni ambientali significative ed effetti cumulativi. Non sono emersi elementi concreti che imponessero comunque la valutazione di incidenza, né contestazioni specifiche alle valutazioni tecnico-discrezionali di compatibilità paesaggistica rese dalla Soprintendenza e dal Comune. Respinge anche la censura di difetto di motivazione: la distanza delle opere dal confine e la loro modesta incidenza, come valutata nei provvedimenti paesaggistici, escludono un significativo pregiudizio esterno al fondo; l’ipotetico futuro incremento dell’attività estrattiva non attiene al permesso impugnato. Il TAR non esamina le eccezioni di rito, ritenendolo superfluo dopo il rigetto nel merito. La domanda di accesso era già stata dichiarata cessata per cessazione della materia del contendere con sentenza non definitiva n. 112 del 16 marzo 2026. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 380/2001
Più nel dettaglio infondati risultano il primo e il terzo mezzo, con i quali ci si è doluti del fatto che, al cospetto di un simile intervento, lo Sportello Unico sarebbe stato tenuto ad attivare un ben diverso procedimento, convocando un’apposita Conferenza di Servizi Ed acquisendo una Valutazione di incidenza ambientale (VIncA).
Nel caso concreto, la mancata attivazione della conferenza di servizi non determina l’illegittimità del permesso, considerata la natura limitata dell’intervento e l’assenza di elementi concreti che imponessero un diverso procedimento.
art. 14 l. 241/1990
Più nel dettaglio infondati risultano il primo e il terzo mezzo, con i quali ci si è doluti del fatto che, al cospetto di un simile intervento, lo Sportello Unico sarebbe stato tenuto ad attivare un ben diverso procedimento, convocando un’apposita Conferenza di Servizi Ed acquisendo una Valutazione di incidenza ambientale (VIncA).
La censura relativa alla mancata convocazione della conferenza di servizi è respinta in ragione delle caratteristiche concrete e della portata circoscritta dell’intervento, che non dimostravano la necessità di attivare il procedimento invocato.
art. 146 d.lgs. 42/2004
La compatibilità paesaggistica dell’intervento di semplice spostamento della strada sterrata con le annesse condotte è stata suffragata dalla Soprintendenza e dall’Amministrazione comunale, senza che la parte ricorrente sia riuscita a muovere contestazioni specifiche a simili valutazioni tecnico discrezionali.
La valutazione paesaggistica favorevole resa dagli organi competenti sostiene la legittimità dell’intervento quando non sia attinta da contestazioni specifiche e pertinenti.
art. 5 d.P.R. 357/1997
Né tanto meno sono emersi, nel corso del giudizio, elementi dai quali desumere che, nonostante la distanza di 1 km dal sito di interesse naturalistico e la modesta entità dell’intervento, il progetto avrebbe dovuto comunque essere sottoposto a una valutazione di incidenza (Vinca) in quanto sarebbe stato “necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000” (cfr. il ricorso a pag. 10).
La valutazione di incidenza non è stata ritenuta necessaria perché non risultavano elementi concreti idonei a prospettare possibili incidenze significative sul sito Natura 2000, tenuto conto della distanza e della modesta entità dell’intervento.
art. 116 c.p.a.
Con la sentenza non definitiva n. 112 del 16.03.2026, il Tribunale ha altresì dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda avanzata ai sensi dell’art. 116 c.p.a., rinviando al definitivo la statuizione sulle spese processuali.
La domanda di accesso è stata definita con la precedente sentenza non definitiva mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere; la sentenza definitiva in esame non decide nuovamente tale domanda.
Massime di principio
- La mancata attivazione della conferenza di servizi non comporta, di per sé, l’illegittimità del titolo edilizio quando, in relazione alla natura e alla portata concreta dell’intervento, non risultino dimostrati la necessità di acquisire ulteriori determinazioni amministrative o l’obbligo di seguire un diverso procedimento.
- La valutazione di incidenza è necessaria quando il progetto possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000; la sola prossimità allegata non basta a dimostrarne l’obbligatorietà se gli elementi acquisiti indicano distanza, modesta entità dell’opera e assenza di interferenze ambientali significative.
- La contestazione di una valutazione paesaggistica tecnico-discrezionale richiede censure specifiche e pertinenti; in loro assenza, la valutazione favorevole resa dagli organi competenti può concorrere a fondare il rigetto delle doglianze sul titolo edilizio.
- Il difetto di motivazione del titolo edilizio non è dimostrato dalla mera allegazione di pregiudizi potenziali ai fondi vicini quando l’intervento è collocato a distanza dal confine e non risultano incidenze significative all’esterno dell’area interessata; pregiudizi riferiti a una futura e ipotetica espansione di altre attività non sono pertinenti alla legittimità del titolo impugnato.
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