Sentenza n. 775/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - della delibera n. 6 del 23 gennaio 2024 emanata dalla Giunta comunale del Comune di Misano di Gera d'Adda avente ad oggetto l'adozione del piano attuativo relativo all'ambito di trasformazione denominato “A.T.1”; - del verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 4 agosto 2023 recante “manifestazione di interesse per l'attivazione dell'ambito di trasformazione A.T.1. provvedimenti”; - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il Comune aveva revocato il piano attuativo oggetto di impugnazione e che le ricorrenti avevano dichiarato il venir meno del proprio interesse alla decisione. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, come richiesto dalle ricorrenti.
Atto impugnato: delibera di adozione del piano attuativo relativo all'ambito di trasformazione A.T.1 e precedente deliberazione comunale sulla manifestazione di interesse per la sua attivazione
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la delibera della Giunta comunale di adozione del piano attuativo relativo all'ambito di trasformazione A.T.1, nonché la precedente deliberazione concernente la manifestazione di interesse per l'attivazione dell'ambito, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo della sentenza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno dichiarato che il Comune, con deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 29 settembre 2025, ha revocato il piano attuativo. Hanno inoltre dichiarato il venir meno dell'interesse a procedere allo spostamento delle proprie attività nell'area nord del piano attuativo, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta revoca del piano attuativo, unitamente al venir meno dell'interesse delle ricorrenti, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione revoca l'atto impugnato e il ricorrente dichiara il venir meno del proprio interesse alla decisione, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dalla sopravvenuta rimozione dell'atto impugnato e dal venir meno dell'interesse del ricorrente, le spese possono essere compensate quando ciò sia richiesto e non emergano ragioni contrarie.
Come è indicizzato
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