Cassazione Civile, Ordinanza n. 20923/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di addebito emessi dall'ente previdenziale, in gestione ex ENPALS, per contributi ritenuti dovuti sui compensi corrisposti agli istruttori di un centro sportivo gestito dal consorzio ricorrente. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che l'attività svolta fosse in concreto commerciale e che non fossero dimostrati i presupposti per l'esonero contributivo previsto per i compensi corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 67 e 69 TUIR, dell'art. 35 del d.l. 207/2008 e dell'art. 7 del d.l. 136/2004, sostenendo che l'iscrizione al registro CONI e l'affiliazione a enti sportivi fossero sufficienti a far operare il regime di favore e che la Corte territoriale avesse erroneamente richiesto il requisito della non professionalità degli istruttori e qualificato come commerciale l'attività di corsi di nuoto, fitness e simili; con il secondo ha censurato la distribuzione dell'onere della prova e la mancata ammissione di prova testimoniale, assumendo che dovesse gravare sull'INPS la prova della natura commerciale dell'attività e della subordinazione dei rapporti, mentre la registrazione CONI integrerebbe una presunzione di svolgimento dilettantistico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Ha affermato che la disciplina fiscale dei compensi sportivi dilettantistici può avere rilievo anche in materia previdenziale, ma non determina un'esenzione automatica: chi invoca il beneficio deve provare in concreto che il soggetto erogante svolga effettivamente attività dilettantistica senza fine di lucro, che le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, che non si tratti di attività connesse ad attività professionale o a rapporto di lavoro dipendente e che il percettore non operi abitualmente come professionista. L'iscrizione al registro CONI e l'affiliazione federale non bastano da sole. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato le risultanze istruttorie sulla natura commerciale dell'attività del centro sportivo e sul carattere professionale e continuativo delle prestazioni degli istruttori, sicché il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. m), TUIR
I compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche possono essere qualificati come redditi diversi, ma solo se ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi indicati dalla norma e non se i compensi sono percepiti nell'esercizio di arti, professioni o attività di lavoro dipendente.
art. 69, comma 2, TUIR
entro la soglia prevista dall'art. 69, co.2 del T.U.I.R. vigente ratione temporis (€ 7.500 per anno d'imposta)
I compensi rientranti nell'art. 67, comma 1, lett. m), sono fiscalmente neutri entro il limite annuo previsto; oltre tale soglia operano le ordinarie regole impositive e, in questa vicenda, la domanda subordinata di limitare l'imposizione ai soli importi eccedenti è stata disattesa.
art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in l. n. 14/2009
interpretazione autentica
L'espressione 'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche' comprende anche formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica; tuttavia ciò amplia l'ambito oggettivo dell'agevolazione senza eliminare il necessario accertamento in concreto dei presupposti applicativi.
art. 7 d.l. n. 136/2004 conv. in l. n. 186/2004
È richiamato quale disciplina del riconoscimento del soggetto sportivo ai fini del regime di favore, ma la Corte esclude che il solo dato formale del riconoscimento o dell'affiliazione integri automaticamente l'esenzione contributiva.
art. 53 TUIR
Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa; se la prestazione dell'istruttore ha tale carattere, non può essere trattata come reddito diverso.
art. 115 c.p.c.
Il motivo sul punto è stato respinto perché la Corte territoriale ha svolto un apprezzamento di fatto sulle risultanze istruttorie senza violare le regole di valutazione della prova.
art. 420 c.p.c.
È evocato nel motivo relativo alla prova testimoniale, ma la Corte non ravvisa violazione processuale nella mancata ammissione, poiché la questione centrale resta l'onere di provare i presupposti dell'esenzione.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i presupposti del regime di esenzione contributiva grava su chi lo invoca, cioè sulla società contribuente, e non sull'ente previdenziale.
art. 2728 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una presunzione legale di dilettantismo collegata all'iscrizione CONI; la Corte esclude l'esistenza di un simile automatismo.
art. 2729 c.c.
La Corte esclude che dalle circostanze allegate possa desumersi una presunzione semplice idonea a sovvertire il riparto dell'onere probatorio fissato in capo al contribuente.
Massime di principio
- In materia di compensi corrisposti nell'ambito di attività sportive dilettantistiche, la disciplina fiscale di favore può spiegare effetti anche sul piano previdenziale, ma non introduce una esenzione automatica dai contributi.
- Per usufruire dell'esonero contributivo non basta la veste formale di associazione o società sportiva dilettantistica, né la sola iscrizione al registro CONI o l'affiliazione a federazioni o enti di promozione sportiva: occorre provare la natura sostanzialmente dilettantistica dell'ente e l'effettivo svolgimento senza fine di lucro.
- L'onere di dimostrare i presupposti del regime agevolato grava sul soggetto che invoca l'esenzione, ai sensi dell'art. 2697 c.c.; il contribuente deve provare sia i requisiti soggettivi dell'ente sia quelli oggettivi delle prestazioni rese.
- Le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica rientrano nell'ambito dell'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ma solo se le prestazioni non sono rese nell'esercizio di una professione abituale o in esecuzione di un rapporto di lavoro dipendente.
- La qualificazione di un centro sportivo come commerciale o dilettantistico è questione di fatto rimessa al giudice di merito e va desunta dalla concreta organizzazione dell'attività, dalle modalità di svolgimento delle prestazioni e dalla natura dei compensi corrisposti.
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