Cassazione Penale, Sentenza n. 20349/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e cessione di stupefacenti. Due motivi principali: 1) insufficienza e sproporzione degli indizi rispetto al profilo associativo del ricorrente, sostenendo che il suo coinvolgimento fu episodico (23-31 gennaio 2022) e che le intercettazioni sarebbero state travisate; 2) inesistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato), con richiesta di misure meno afflittive come i domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione all'associazione e al ruolo di pusher/vedetta, fondati su dichiarazioni di collaboratore, videoregistrazioni, intercettazioni e dichiarazioni degli acquirenti. Ha richiamato il principio secondo cui la brevità del periodo di osservazione non esclude la partecipazione al sodalizio se gli elementi acquisiti mostrano l'esistenza di un sistema stabile. In relazione alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione relativa prevista per gli appartenenti ad associazioni di traffico di stupefacenti (art. 275), rilevando la professionalità e l'inserimento in circuiti criminali come indicatori di concreto pericolo di reiterazione; ha ritenuto inidonea l'alternativa degli arresti domiciliari con braccialetto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; inoltre è stata disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Articolo richiamato per la qualificazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di adesione al sodalizio e di partecipazione a condotte tipiche previste dalla norma.
cod. proc. pen. - art. 309
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale di Catania è stato adito ex art. 309 per il riesame della misura applicata dal GIP.
cod. proc. pen. - art. 311
Norma che regola il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia cautelare, richiamata come base procedurale del ricorso del Barrile.
cod. proc. pen. - artt. 192 e 273
Norme processuali richiamate dal ricorrente con riferimento ai profili di prova e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure non superassero il limite del sindacato di legittimità.
disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1
Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini e alle modalità di impugnazione; la Corte lo usa per inquadrare la censura procedurale.
cod. proc. pen. - artt. 274 e 275
Norme riguardanti le esigenze cautelari e la loro valutazione; la Corte ha ricordato la doppia presunzione relativa prevista per i reati di cui all'art. 275, comma 3, in materia di stupefacenti.
cod. proc. pen. - art. 275, comma 3
Interpretato dalla Corte come fonte della doppia presunzione relativa (necessità delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere) per gli appartenenti ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti.
cod. proc. pen. - art. 606, lett. e e lett. c
Richiamati in relazione ai limiti del sindacato di legittimità della motivazione: la Corte può censurare la mancanza o manifesta illogicità della motivazione (lett. e) ma non rinnovare il giudizio di merito (lett. c) salvo vizi specifici.
disp. att. cod. proc. pen. - art. 94, commi 1-ter e 1-bis
Norme procedurali che impongono, a seguito del rigetto del ricorso, la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi alla detenzione dell'indagato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammesso solo per violazioni di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non è luogo per rinnovare la valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- La brevità del periodo temporale di osservazione non esclude, di per sé, l'affiliazione a un'associazione: rileva la qualità e la ripetizione degli elementi acquisiti e la dimostrazione di un sistema operativo stabile.
- Per i reati connessi al traffico di stupefacenti opera una presunzione relativa (art. 275) che agevola la deduzione della necessità della custodia cautelare, valutata alla luce della professionalità e dell'inserimento del soggetto nei circuiti criminali.
- La prova di un ruolo 'occasionale' deve essere dimostrata con argomentazioni che mettano in crisi la coerenza logica della motivazione del giudice; semplici rilievi alternativi non sono sufficienti in sede di legittimità.
- La scelta della misura cautelare (carcere vs misure meno afflittive) spetta al giudice di merito che valuta la concretezza del pericolo di reiterazione e l'effettiva idoneità delle misure alternative a interrompere i contatti criminali.
- Chi impugna deve indicare specificamente in che cosa la motivazione sia manifestamente illogica o quale norma sia stata violata, allegando quando necessario le prove (es. intercettazioni) per dimostrare il travisamento denunciato.
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