Cassazione Penale, Sentenza n. 25543/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello su tre motivi: 1) mancata motivazione adeguata sull'attendibilità del riconoscimento fotografico operato dal teste Iftimi Dedja relativamente al capo A), soprattutto in presenza del proscioglimento del coimputato Bresciani per lo stesso fatto per inattendibilità del medesimo teste; il teste avrebbe osservato i soggetti a distanza di 30-40 metri e l'imputato portava un cappellino che copriva il volto; 2) per il capo B) si contesta che la Corte di appello abbia travisato le dichiarazioni della teste Giovanna Calza Meniet, affermando che la stessa in dibattimento avrebbe confermato l'identificazione fotografica con certezza al 100%, mentre in realtà in aula avrebbe smentito o non confermato tale assoluta certezza; inoltre si censura la logica della valutazione riguardo alla 'freschezza' del ricordo (identificazione nove giorni dopo il fatto); 3) per il capo C) si denuncia analogo travisamento delle dichiarazioni delle vittime Carla Pavan e Giuseppe Folador, che in dibattimento non avrebbero confermato le dichiarazioni predibattimentali, per cui la motivazione del Tribunale sarebbe errata e il giudizio diverso se non vi fosse stato il travisamento; inoltre il ricorrente non ha allegato i verbali utili a dimostrare il presunto travisamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il secondo motivo (travìsamento della prova in presenza di doppia conforme, poiché la censura non era stata proposta in sede di appello) e il terzo motivo (difetto di autosufficienza del ricorso per mancata indicazione/produzione dei verbali necessari). Ha invece accolto il primo motivo: la Corte di appello ha motivato in modo apparente e insufficiente la ritenuta attendibilità del riconoscimento di Lafleur da parte del teste Iftimi Dedja, non rispondendo alle specifiche censure sull'attendibilità (anche alla luce del proscioglimento di Bresciani per inattendibilità dello stesso teste dovuta a divergenze di aspetto documentate dalla cartella clinica). Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al capo A) e la causa è rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In caso di 'doppia conforme' è inammissibile in cassazione il motivo fondato su travisamento della prova introdotto per la prima volta in cassazione se la contestazione non era stata svolta in appello, in quanto ciò violerebbe i limiti del devolutum.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte d'appello deve motivare specificamente le proprie scelte; la mera riproduzione o adesione apodittica alla decisione di primo grado, quando l'appellante abbia sollevato censure specifiche, configura motivazione apparente e violazione dell'obbligo motivazionale.
art. 111, sesto comma, Cost.
art. 111, sesto comma, Cost.
Riafferma il principio del giusto processo e l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie; la mancata motivazione specifica integra violazione costituzionale.
art. 165-bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (come modificato dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)
art. 165-bis, comma 2, d.lgs. 28/07/1989, n. 271, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 6/02/2018, n. 11
Sebbene la cancelleria formi un fascicolo separato con gli atti indicati, resta in capo al ricorrente l'onere di segnalare con precisione gli atti da inserire; la mancata indicazione rende il ricorso non autosufficiente.
Massime di principio
- Se in appello viene prosciolto un coimputato per inattendibilità di un testimone, la Corte d'appello deve spiegare con motivazione specifica perché il medesimo testimone sarebbe comunque attendibile rispetto all'identificazione di altro imputato; il richiamo generico alla motivazione del primo grado non è sufficiente.
- In presenza della cosiddetta 'doppia conforme' (conferma in appello della decisione di primo grado), non è ammissibile in cassazione introdurre per la prima volta motivi di travisamento della prova o utilizzazione di informazioni inesistenti: tali censure devono essere sollevate in appello per entrare nella cognizione della Cassazione.
- Il ricorrente che impugna in Cassazione vizi di motivazione o presunti travisamenti deve indicare e far allegare (o trascrivere) i verbali/atti specifici di cui chiede la valutazione, così da rendere il ricorso autosufficiente; la mancata indicazione comporta inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- Valutando l'attendibilità di identificazioni testimoniali, il giudice deve considerare e motivare fattori concreti rilevanti (distanza dall'evento, condizioni visive, ostacoli come cappelli, tempo intercorso dall'evento, eventuali variazioni dell'aspetto fisico documentate), e spiegare il bilanciamento delle risultanze se esistono elementi che smentiscono la credibilità del testimone.
- La Corte d'appello non può limitarsi a riaffermare la motivazione del primo grado quando l'appellante ha proposto censure specifiche: è obbligata a confutare direttamente i punti contestati con argomentazione puntuale.
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