Sentenza n. 141/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento della nota del Comune di Campofilone del 21.10.2025 (doc. 51) di riscontro all'istanza di accesso ex artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990 e ai sensi del d.lgs. 33/2013, presentata da Inwit il 22.9.2025 (doc. 50); di ogni atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, anche tacito, con cui il Comune ha negato l'accesso agli atti richiesti e consentito solo un accesso parziale; e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere e acquisire tutti gli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso del 22.9.2025; e per la conseguente condanna del Comune resistente a fornire a Inwit gli atti e i documenti richiesti entro un termine congruo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di riscontro a un'istanza di accesso documentale e civico, con diniego parziale dell'accesso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Campofilone del 21 ottobre 2025, con la quale l'Amministrazione aveva riscontrato l'istanza di accesso presentata il 22 settembre 2025 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 33/2013, negando l'accesso ad alcuni atti e consentendo soltanto un accesso parziale. È stato chiesto l'annullamento del diniego, l'accertamento del diritto di acquisire tutti i documenti richiesti e la condanna del Comune a consentire l'accesso. Nel corso del giudizio, il Comune, tramite il Commissario prefettizio, ha fornito alla ricorrente tutta la documentazione disponibile relativa alla richiesta, comprendente la delibera di non costituzione in giudizio, una nota di precisazioni del Responsabile del Servizio Tecnico con allegati accessibili tramite link e le informazioni necessarie sui lavori in corso presso la Chiesa di San Patrizio. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, dopo la proposizione del giudizio, l'Amministrazione ha fornito alla ricorrente tutta la documentazione e le informazioni disponibili richieste con l'istanza di accesso. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa ha eliminato l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'originario diniego, rendendo superfluo l'esame della legittimità dell'atto impugnato. Le spese sono state compensate, come richiesto dalla ricorrente e in assenza di contestazioni.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina dell'accesso documentale oggetto dell'istanza originaria; la sentenza non esamina nel merito i presupposti del diritto di accesso perché la pretesa è stata successivamente soddisfatta.
d.lgs. 33/2013
Richiamato quale fondamento dell'istanza di accesso; la sentenza non esamina nel merito il relativo regime, stante la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato in relazione alla definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento ai fini della decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro un diniego o un accesso parziale, l'amministrazione fornisce al ricorrente tutta la documentazione e le informazioni disponibili richieste, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa di accesso non comporta necessariamente una pronuncia sulla legittimità del diniego originario, se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 283/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 286/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →