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Ordinanza

Ordinanza n. 1517/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 9060 del 16/07/2025, notificata in data 17 luglio 2025, avente ad oggetto: “DINIEGO CONDONO EDILIZIO - pratica di condono n° 236 della Legge 724/1994, inoltrata in data 28/02/1995 prot. n. 1440”; b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente; B. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ruotolo Giulia e Ruotolo Miriam il 18/05/2026: a) dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 01/2026, prot. n. 2689 del 04/03/2026, notificata alla sig.ra Ruotolo Giulia, avente ad oggetto l’unità immobiliare censita al foglio 14, particella 79, sub 7 ex sub 4, con cui il Comune di Lettere ha ordinato la demolizione degli ampliamenti plano-volumetrici ricadenti nell’attuale consistenza del sub 7, l’eliminazione delle modifiche dei prospetti e il ripristino della configurazione planimetrica originaria entro il termine di 90 giorni dalla notificazione; b) dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 02/2026, prot. n. 2690 del 04/03/2026, notificata alla sig.ra Ruotolo Miriam, avente ad oggetto l’unità immobiliare censita al foglio 14, particella 79, sub 6 ex sub 4, con cui il Comune di Lettere ha ordinato la demolizione dell’organismo edilizio oggetto della pratica di condono n. 236 definitivamente denegata con prot. n. 9060/2025, nonché la demolizione degli ampliamenti plano-volumetrici successivi al 31/12/1993 e l’eliminazione delle modifiche dei prospetti; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi eventuali atti di accertamento dell’inottemperanza, atti di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, atti sanzionatori ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, atti di immissione in possesso e ogni ulteriore atto repressivo o esecutivo, ove adottato o adottando;

Giustizia amministrativa202506133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a una pratica ex legge 724/1994 e successive ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego relativo alla pratica di condono edilizio n. 236, presentata ai sensi della legge 724/1994, nonché, con motivi aggiunti, le ordinanze comunali di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 01/2026 e n. 02/2026. Le ordinanze riguardano ampliamenti plano-volumetrici, modifiche dei prospetti e, quanto a una delle unità immobiliari, l’organismo edilizio oggetto della pratica di condono definitivamente denegata e ulteriori ampliamenti successivi al 31 dicembre 1993. Sono stati inoltre contestati gli eventuali atti successivi di accertamento dell’inottemperanza, acquisizione gratuita al patrimonio comunale, applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, immissione in possesso e ulteriori atti repressivi o esecutivi. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità, rilevando soltanto la complessità e tecnicità delle questioni dedotte e la necessità di un approfondimento nella fase di merito. I ricorrenti avevano altresì formulato un’istanza istruttoria per l’acquisizione del fascicolo amministrativo, delle planimetrie, delle schede catastali, della relazione tecnica posta a base degli atti impugnati e degli eventuali atti paesaggistici e autorizzatori.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti limitatamente alle due ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, sospendendone l’efficacia. Ha ritenuto sussistente l’immediato periculum in mora, derivante dalla perdurante efficacia dei provvedimenti ripristinatori e dalle conseguenze automaticamente connesse al mancato tempestivo adempimento. Non ha invece definito in questa fase la fondatezza delle censure, reputando che la complessità e tecnicità delle questioni richiedessero l’approfondimento proprio del giudizio di merito. Ha disposto l’acquisizione, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, dell’intero fascicolo comunale sulla pratica di condono, delle planimetrie originarie e attuali, delle schede catastali storiche e aggiornate, della relazione tecnica del 2017 posta a fondamento degli atti gravati e degli eventuali atti paesaggistici, autorizzazioni, pareri o relazioni. Ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 27 maggio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare. La sospensione riguarda espressamente soltanto le ordinanze di demolizione, non il diniego di condono.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare incidentale; il giudice ha accolto la domanda ravvisando un immediato periculum in mora rispetto alle ordinanze di demolizione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    È richiamato con riferimento agli eventuali atti sanzionatori conseguenti all’inottemperanza all’ordine di demolizione; tali atti non risultano oggetto di una specifica decisione cautelare nel dispositivo.

  • legge 724/1994

    È indicata quale disciplina sulla base della quale era stata presentata la pratica di condono edilizio oggetto del diniego impugnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando l’impugnazione riguarda ordinanze di demolizione ancora efficaci, il periculum in mora può essere ravvisato nelle conseguenze automaticamente derivanti dal mancato tempestivo adempimento dell’ordine ripristinatorio.
  • La complessità e la tecnicità delle questioni edilizie possono giustificare la sospensione cautelare dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione, ove sussista un danno immediato, rinviando l’accertamento della fondatezza delle censure all’approfondimento del giudizio di merito.
  • Quando la decisione cautelare riguarda più atti, il giudice può limitare espressamente la sospensione ai soli provvedimenti rispetto ai quali risultino integrati i presupposti cautelari, lasciando non sospesi gli altri atti impugnati.
  • Ai fini della decisione nel merito di una controversia edilizia relativa a condono e demolizione, il giudice può ordinare all’amministrazione l’acquisizione del fascicolo del condono, della documentazione planimetrica e catastale, delle relazioni tecniche poste a fondamento degli atti e degli eventuali titoli o pareri paesaggistici.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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