Cassazione Penale, Sentenza n. 31000/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata con sentenza irrevocabile ha proposto ricorso contro l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione relativo a un immobile. L'istanza di revoca era fondata su due profili: da un lato, la dedotta legittimità del condono edilizio, sostenuta assumendo che l'immobile fosse in comproprietà e che le diverse domande di sanatoria fossero giustificate dal frazionamento della proprietà; dall'altro, la pretesa preesistenza di corpi di fabbrica, documentata da rilievi fotografici del 1929, che avrebbe escluso l'illegittimità dell'opera o comunque ne avrebbe consentito la sanatoria. Il ricorso era quindi denunciato come vizio di motivazione della decisione di rigetto dell'istanza di revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello, che aveva negato la revoca dell'ordine di demolizione perché il Comune di Napoli aveva avviato il procedimento di rigetto della domanda di condono di un immobile di mc 2.190: le quattro domande presentate erano considerate un frazionamento artificioso, diretto a eludere il limite legale di volumetria; inoltre, i preesistenti corpi di fabbrica, pari a mc 735 e qualificati come comodi rurali, risultavano demoliti e sostituiti da un unico corpo di fabbrica a destinazione residenziale, trasformazione non consentita senza specifiche autorizzazioni. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 6 e 38, comma 5, della legge n. 47 del 1985
Le norme sono richiamate come base della legittimazione alla presentazione delle istanze di sanatoria, ma non consentono, nel caso di immobile in comproprietà senza divisione o distinto diritto su porzione, un frazionamento artificioso delle domande di condono.
art. 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994
La disposizione richiama il quadro normativo del condono edilizio e non consente l'elusione del limite legale di volumetria attraverso domande separate riferite a un unico centro sostanziale di interesse.
Massime di principio
- Nel condono edilizio, quando un immobile è in comproprietà e non vi sia stata divisione o costituzione di diritti distinti su porzioni autonome, la presentazione di più domande di sanatoria da parte dei diversi comproprietari può integrare un frazionamento artificioso dell'istanza, imputabile a un unico centro di interesse, se funzionale a eludere i limiti legali di volumetria.
- La possibilità di ottenere la sanatoria non può essere costruita mediante una scissione meramente formale della domanda quando l'intervento edilizio, nella sua sostanza, resta unitario e supera i limiti normativi previsti per la concedibilità del condono.
- La trasformazione di fabbricati rurali in edifici a destinazione residenziale non è consentita in assenza di specifiche autorizzazioni; la preesistenza di volumi o manufatti non legittima di per sé la nuova destinazione d'uso né esclude l'illegittimità dell'opera successivamente realizzata.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito già superate da una motivazione coerente e conforme ai principi di diritto è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30830/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31015/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31016/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31049/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30829/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30832/2026 del 12/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →