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Ordinanza

Ordinanza n. 1128/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determina prot. M_D A4B89B9 DE12025 0000315 03-11-2025 del Ministero della Difesa che ha aggiudicato a TELEGI S.r.L. la gara europea a procedura ristretta per la fornitura di Air Pallets HCU 6/E (NATO Stock number 1670-00-820-4896 o equivalenti) oltre ad ogni altro atto presupposto, e per l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla Stazione appaltante nonché del diritto a subentrare nel contratto da parte della ricorrente, che manifesta sin da ora la volontà del relativo subentro; ovvero in subordine, qualora non fosse dichiarata l’inefficacia del contratto, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202601770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di aggiudicazione della gara europea a procedura ristretta per la fornitura di Air Pallets HCU 6/E a favore di altra impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta dal Ministero della Difesa in favore di altra concorrente, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia dell’atto. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro, ovvero, in subordine, il risarcimento del danno. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la contestazione riguardava, in particolare, l’interpretazione della lex specialis e del capitolato tecnico quanto alla necessità che il prodotto oggetto della fornitura fosse già esistente e certificato al momento della gara, anziché potesse essere prodotto appositamente per la commessa e certificato entro il termine contrattuale di consegna. Sono inoltre richiamate le questioni di ricevibilità del ricorso, lasciate impregiudicate in sede cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris. In via prima facie, ha ritenuto che le disposizioni complessive della lex specialis, interpretate anche alla luce del principio di risultato previsto dall’art. 1 del d.lgs. 36/2023, non imponessero che il prodotto fosse già esistente prima della gara e non vietassero quindi la sua produzione appositamente per la commessa, purché previamente certificato entro il termine contrattuale di consegna, come previsto dall’offerta dell’aggiudicataria. Il TAR ha inoltre ritenuto che l’impegno dell’aggiudicataria a conformarsi al capitolato tecnico fosse idoneo a garantire la fornitura di un prodotto realizzato secondo le specifiche MIL-DTL-27443G e destinato a ottenere previamente dalle autorità competenti il NATO Stock Number e il relativo part number. La complessità della controversia ha impedito una decisione immediata sul merito, rinviato all’udienza pubblica del 3 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    La lex specialis deve essere interpretata anche in funzione del principio di risultato; in tale prospettiva, non è stata ritenuta ostativa alla produzione del bene appositamente per la commessa, purché il prodotto sia certificato entro il termine contrattuale di consegna.

  • art. 55 c.p.a.

    Norma richiamata quale base della trattazione della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione della lex specialis di gara occorre considerare anche il principio di risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023, evitando di ricavare obblighi non espressamente previsti dalle disposizioni di gara.
  • Quando la lex specialis non impone che il bene oggetto della fornitura sia già esistente al momento della gara, è in linea di principio ammissibile che esso venga prodotto appositamente per la commessa, purché sia certificato entro il termine contrattuale di consegna secondo quanto previsto nell’offerta.
  • L’impegno dell’aggiudicatario a conformarsi al capitolato tecnico può essere ritenuto sufficiente, in sede cautelare, a garantire che il prodotto sarà realizzato secondo le specifiche tecniche richieste e conseguirà previamente le certificazioni e identificazioni necessarie alla fornitura.
  • La complessità delle questioni controverse può giustificare il rinvio della decisione all’udienza di merito e, contestualmente, la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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