Sentenza del 10/05/2019 n. 12456 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la classificazione doganale di una partita di "cast iron flooring" importata dalla Cina. L'Ufficio doganale, sulla base di analisi di laboratorio, aveva ritenuto che la merce dovesse essere classificata in una voce diversa da quella dichiarata, con conseguente recupero del dazio generale e del dazio antidumping. L'Agenzia contestava alla Commissione tributaria regionale di avere escluso, senza adeguata motivazione, l'identità tra la merce analizzata e quella oggetto dell'avviso di rettifica; di avere ritenuto non rispettata la procedura prevista per le analisi doganali; di avere escluso il dazio antidumping valorizzando la destinazione della merce, anziché la sua natura e composizione; e di avere utilizzato la buona fede del contribuente per escludere il pagamento dei dazi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso ritenuti fondati. Ha stabilito che la classificazione doganale deve dipendere principalmente dalla natura, sostanza e composizione fisica della merce, non dalla destinazione funzionale dichiarata dall'importatore. La motivazione della CTR è stata ritenuta apparente e insufficiente, perché non indicava elementi concreti idonei a dimostrare la diversità tra la merce analizzata e quella oggetto della rettifica. È stata inoltre ritenuta regolare la procedura prevista dall'art. 61 T.U.L.D.: il risultato dell'analisi era stato notificato all'importatore, che non aveva chiesto entro trenta giorni la ripetizione delle analisi o la ripresa del contraddittorio. Il mancato esercizio di tale facoltà aveva reso definitivo l'accertamento. Infine, la buona fede o l'incertezza normativa possono incidere, nei casi previsti, sulle sanzioni, ma non possono esonerare dal pagamento dei dazi dovuti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia
La Corte ha ritenuto carente la motivazione della sentenza d'appello, perché fondata su affermazioni apodittiche e non su elementi concreti, documentali o peritali.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione della legge
La norma è stata invocata per contestare l'errata applicazione delle disposizioni doganali e tributarie da parte del giudice d'appello.
D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 61, 65 e 66 (T.U.L.D.)
Il risultato di analisi o di esame tecnico deve essere notificato all'operatore
La Dogana può determinare natura, caratteri e composizione della merce mediante analisi di laboratorio. La comunicazione del risultato consente all'importatore di chiedere, entro il termine previsto, la ripresa del contraddittorio o la ripetizione delle analisi. Se tale facoltà non viene esercitata, l'accertamento si consolida.
Regolamento CEE n. 2658 del 1987, Allegato I
La classificazione doganale deve essere effettuata considerando la natura, la sostanza e la composizione della merce, non la sua destinazione funzionale dichiarata dall'importatore.
Regolamento CE n. 1212 del 2005
Il richiamo regolamentare non può sostituire l'accertamento concreto delle caratteristiche fisiche e compositive della merce né giustificare, da solo, la sua diversa classificazione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni
La disposizione può giustificare la non applicazione delle sanzioni tributarie non penali in presenza di obiettiva incertezza normativa, ma non attribuisce al giudice il potere di esonerare il contribuente dal pagamento del tributo o dei dazi dovuti.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla classificazione doganale, la voce applicabile va determinata soprattutto in base alle caratteristiche oggettive della merce, quali natura, materiale, composizione e struttura, mentre la destinazione dichiarata ha rilievo solo se previsto dalle regole tariffarie applicabili.
- Un'analisi di laboratorio può essere utilizzata per la rettifica doganale anche quando riguarda un campione o una partita rappresentativa, purché l'amministrazione dimostri concretamente l'identità o la sostanziale corrispondenza con la merce contestata.
- La motivazione del giudice deve indicare gli elementi fattuali e tecnici posti a fondamento della classificazione; non sono sufficienti conclusioni assertive o il semplice richiamo a una destinazione commerciale della merce.
- Quando il risultato dell'analisi doganale viene notificato, l'importatore deve contestarlo tempestivamente e chiedere, nei termini previsti, la ripetizione delle analisi o la riapertura del contraddittorio. Il mancato esercizio di tali facoltà può rendere definitivo l'accertamento.
- La buona fede o l'incertezza interpretativa possono incidere sulle sanzioni, ma normalmente non eliminano l'obbligo principale di versare dazi, imposte o altri tributi dovuti.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva soccombenza sul merito: impone al giudice di rinvio di riesaminare la causa applicando i principi indicati dalla Corte.
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