Cassazione Civile, Ordinanza n. 27777/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Cinque dirigenti medici di primo livello avevano convenuto in giudizio l'azienda sanitaria per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire, dal 1° luglio 2012, la retribuzione di posizione minima unificata spettante ai dirigenti medici con incarico ex art. 27, lett. c), CCNL 8 giugno 2000, oltre alle relative differenze retributive. Essi sostenevano di aver superato positivamente la verifica del collegio tecnico dopo il quinquennio di anzianità e di aver ottenuto un incarico di elevata professionalità con decorrenza giuridica ed economica dal 1° giugno 2012, al quale avrebbe dovuto corrispondere l'emolumento richiesto. L'azienda resistette sostenendo di avere già corrisposto somme indicate in busta paga come 'differenza sui minimi', che a suo dire avrebbero assorbito o comunque soddisfatto la pretesa creditoria. Il primo motivo di ricorso in cassazione denunciava la falsa applicazione di varie disposizioni del CCNL dell'area dirigenza medico-veterinaria, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso che la voce 'differenza sui minimi' fosse riconducibile alla retribuzione di posizione minima unificata e avesse interpretato in modo restrittivo l'allegato 7 del CCNL 3 novembre 2005. Gli ulteriori motivi denunciavano omesso esame di fatti decisivi, travisamento probatorio, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'interpretazione della Corte d'appello sulla portata dell'allegato 7 del CCNL del 3 novembre 2005. Ha affermato che tale allegato, contenente esempi applicativi degli artt. 37 e 38, comma 4, non è limitato ai soli dirigenti già in servizio al 31 dicembre 2001 che avessero ottenuto un avanzamento di incarico nel biennio 2002-2003, ma si applica anche ai dirigenti che conseguano tali incarichi successivamente. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, affinché decida nel merito e regoli anche le spese del giudizio di legittimità, applicando il principio di diritto enunciato dalla Corte.
Norme richiamate
CCNL area dirigenza medico-veterinaria 3 novembre 2005
artt. 37, 38, 41, 42 e ss.; allegato 7
L'allegato 7, recante esempi applicativi degli artt. 37 e 38, comma 4, non è circoscritto a una platea limitata di dirigenti già in servizio al 31 dicembre 2001, ma ha portata generale per guidare l'applicazione delle regole sulla retribuzione di posizione anche per incarichi successivi.
CCNL area dirigenza medico-veterinaria 5 luglio 2006
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina contrattuale applicabile alle voci retributive contestate.
CCNL economico 2006-2007
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina economica della posizione dirigenziale.
CCNL 6 maggio 2010
Richiamato dalla ricorrente a supporto dell'interpretazione delle voci stipendiali.
art. 27 CCNL 8 giugno 2000
Indica il tipo di incarico dirigenziale cui i lavoratori sostenevano fosse connessa la retribuzione di posizione minima unificata.
artt. 31 e 32 CCNL dirigenza medica 1998-2001
Sono richiamati come base della verifica positiva del collegio tecnico dopo il quinquennio di anzianità.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove documentali.
art. 116 c.p.c.
Invocato per censurare il modo di valutazione della prova da parte del giudice di merito.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale evocata quale parametro del vizio denunciato in cassazione.
Massime di principio
- L'allegato contrattuale contenente esempi applicativi di norme sulla retribuzione di posizione deve essere interpretato in funzione della sua ratio di guida generale all'applicazione delle clausole collettive, salvo un'espressa limitazione temporale o soggettiva.
- Quando la controversia riguarda voci stipendiali di contenuto tecnico-contrattuale, il giudice deve verificare la reale natura dell'emolumento al di là della sua mera intestazione in busta paga, confrontando il dato documentale con la disciplina collettiva applicabile.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto della pretesa su un'interpretazione restrittiva di un allegato contrattuale che non trova riscontro nel testo e nella struttura della clausola, la decisione è censurabile per violazione di legge.
- Nel giudizio di cassazione, quando il primo motivo fondato sulla corretta interpretazione della disciplina collettiva è accolto, restano assorbiti i motivi che attengono al merito probatorio e ai vizi motivazionali connessi alla medesima questione.
- In presenza di contestazione sull'avvenuto adempimento mediante pagamento di una voce retributiva apparentemente diversa, è necessario accertare se la voce corrisposta coincida sostanzialmente con quella domandata secondo il sistema contrattuale di riferimento.
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