Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1132/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni Entratel, unitamente agli atti presupposti, tra cui il verbale di constatazione e l’atto di contestazione delle violazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca dell’abilitazione Entratel deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 25 del d.m. n. 164/1999, dell’art. 8 del d.m. 31 luglio 1998 e della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 2009, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto avviare uno specifico controllo sull’attività di trasmissione delle dichiarazioni, redigere il verbale di constatazione previsto dalla disciplina e assegnare un termine per eliminare le irregolarità prima di disporre la revoca. In secondo luogo, ha dedotto il difetto di motivazione e la violazione delle garanzie partecipative, lamentando che il provvedimento fosse motivato per relationem mediante richiamo a un verbale di constatazione che non gli sarebbe stato ritualmente consegnato o notificato, non sarebbe stato sottoscritto e non avrebbe dato conto di un eventuale rifiuto di sottoscrizione. In terzo luogo, ha sostenuto l’inutilizzabilità della documentazione acquisita nell’ambito di un procedimento penale, a seguito di perquisizioni e sequestri successivamente annullati, deducendo la violazione degli artt. 13 e 14 Cost. e dell’art. 8 CEDU. Infine, ha denunciato eccesso di potere per carenza istruttoria e probatoria, sostenendo che le gravi o reiterate irregolarità non fossero adeguatamente provate, che le dichiarazioni dei clienti fossero laconiche e prive di valore probatorio e che nessuna dichiarazione trasmessa fosse stata annullata dall’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1988 consenta all’amministrazione finanziaria, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, di revocare direttamente l’abilitazione quando siano accertate violazioni gravi o reiterate, senza necessità di assegnare previamente un termine per sanare le irregolarità. Il termine previsto dall’art. 25, comma 4, del d.m. n. 164/1999 riguarda invece specifiche violazioni relative all’abilitazione al rilascio del visto di conformità, alla copertura assicurativa e alla tenuta delle scritture contabili, e non si applica alla revoca dell’abilitazione Entratel. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che trovasse applicazione la disciplina propria dell’accertamento tributario e del rilascio del processo verbale di constatazione, poiché il procedimento era stato avviato nell’ambito dell’attività amministrativa di vigilanza. In ogni caso, l’invio via PEC della contestazione di avvio del procedimento e del verbale richiamato, seguito dalla presentazione di deduzioni difensive, aveva consentito al ricorrente di conoscere gli elementi contestati e di partecipare al procedimento. Il terzo motivo è stato respinto perché l’annullamento del sequestro penale non determina automaticamente l’inutilizzabilità della documentazione nella distinta sede amministrativa, anche in considerazione del fatto che il provvedimento si fondava principalmente sulla documentazione contabile esibita dal ricorrente durante l’accesso dell’Agenzia e su quella prodotta dai clienti in risposta ai questionari; la documentazione acquisita dall’autorità giudiziaria aveva valore soltanto integrativo e marginale. Anche il quarto motivo è stato ritenuto infondato: le censure sulla lacunosità delle informazioni e sull’utilizzo dei questionari investivano genericamente il merito della valutazione amministrativa e non dimostravano erroneità, travisamento dei fatti, illogicità o irragionevolezza. Le spese della fase di merito sono state compensate per l’assenza di difese sostanziali dell’amministrazione in tale fase, restando ferme le statuizioni relative alla fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    una volta accertata, appunto nell’esercizio della predetta attività di vigilanza, la sussistenza di violazioni gravi o reiterate

    La disposizione consente la revoca dell’abilitazione al servizio Entratel in presenza di violazioni gravi o reiterate accertate nell’attività di vigilanza, senza necessità di assegnare previamente un termine per sanare le irregolarità.

  • art. 25, comma 4, d.m. 31 maggio 1999, n. 164

    Il termine per sanare le irregolarità riguarda le specifiche violazioni relative al visto di conformità, alla copertura assicurativa e alla tenuta delle scritture contabili, non la revoca dell’abilitazione Entratel.

  • art. 8 d.m. 31 luglio 1998

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una sua violazione.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento, anche mediante il richiamo agli elementi istruttori conosciuti dal destinatario.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La partecipazione procedimentale è stata ritenuta assicurata dall’invio della contestazione di avvio e del verbale, nonché dalla presentazione di deduzioni difensive.

  • art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    La disciplina relativa al rilascio del processo verbale e alle garanzie del contribuente nell’accertamento tributario non è stata ritenuta direttamente applicabile al distinto procedimento amministrativo di vigilanza.

  • art. 52, comma 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disciplina sulla sottoscrizione del processo verbale non è stata ritenuta decisiva, poiché la controversia riguardava un procedimento amministrativo di vigilanza e non un accertamento tributario.

  • art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla sottoscrizione del verbale, senza che il giudice ne abbia ravvisato la violazione.

  • artt. 13 e 14 Cost.

    Il giudice ha escluso che l’annullamento del sequestro penale comportasse, di per sé, l’inutilizzabilità della documentazione nella distinta sede amministrativa.

  • art. 8 CEDU

    Il richiamo alla tutela della vita privata e del domicilio non ha determinato l’inutilizzabilità della documentazione utilizzata nel procedimento amministrativo.

  • art. 56 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata rigettata in sede monocratica e successivamente collegiale.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione finanziaria esercita i poteri di vigilanza sul servizio Entratel, l’accertamento di violazioni gravi o reiterate consente la revoca dell’abilitazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1988 senza che sia necessario assegnare previamente un termine per la regolarizzazione.
  • Il termine per sanare le irregolarità previsto dall’art. 25, comma 4, del d.m. n. 164/1999 opera con riferimento alle specifiche violazioni disciplinate dagli artt. 21, 22 e 23 del medesimo decreto e non si estende alla revoca dell’abilitazione al servizio Entratel disposta nell’ambito dell’attività di vigilanza.
  • Nel procedimento amministrativo di vigilanza finalizzato alla revoca dell’abilitazione Entratel non trovano automatica applicazione le garanzie proprie dell’accertamento tributario relative al rilascio e alla sottoscrizione del processo verbale di constatazione, purché il destinatario sia posto concretamente in condizione di conoscere gli addebiti e di presentare difese.
  • L’invio via PEC della contestazione di avvio del procedimento e del verbale richiamato nel provvedimento può assicurare la conoscenza degli elementi contestati e l’effettivo esercizio della partecipazione procedimentale, se il destinatario presenta deduzioni difensive.
  • L’annullamento di un sequestro disposto in sede penale non determina automaticamente l’inutilizzabilità, in un distinto procedimento amministrativo, della documentazione acquisita, soprattutto quando il provvedimento amministrativo si fondi principalmente su autonomi elementi raccolti dall’amministrazione.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione amministrativa delle irregolarità che giustificano la revoca dell’abilitazione non può risolversi in una generica rivalutazione del merito: occorre dimostrare specifici errori, travisamenti, illogicità o irragionevolezza.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.