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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36211/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per lesioni aggravate e danneggiamento: contestano la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui sono state riconosciute le aggravanti dei futili motivi e dell'uso di un'arma impropria (tirapugni o anello). Lamentano inoltre la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante l'integrale risarcimento del danno; Djabnidze contesta in particolare la sua responsabilità concorrente nel danneggiamento del lunotto, sostenendo che l'azione fu improvvisa e commessa soltanto da Meshaj, senza possibilità di adesione o contributo causale da parte sua.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Meshaj Alfred. Il ricorso di Djabnidze Arsen è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alle aggravanti e alle attenuanti, ma parzialmente fondato con riferimento al capo di imputazione relativo al danneggiamento del lunotto: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a quel reato nei confronti di Djabnidze e rinviata alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio, mentre il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto invece corretta la qualificazione dei futili motivi e dell'uso di arma impropria e legittima la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, così come motivato dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma procedimento per i motivi di ricorso in Cassazione; i ricorrenti hanno fondato il ricorso su questa disposizione per censurare la motivazione della sentenza di merito

  • art. 585, comma secondo, cod. pen.

    art. 585, comma secondo, cod. pen.

    Riguarda le aggravanti per l'uso di un'arma; la Corte ha ritenuto che anche un oggetto comune, utilizzato concretamente come strumento offensivo (arma impropria), integra l'aggravante

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente valutato gli elementi previsti (modalità violente, numero delle vittime, precedenti) e legittimamente negato le attenuanti nonostante il risarcimento

  • art. 110 c.p.

    Principio del concorso di persone nel reato; la Corte richiama che per configurare il concorso è necessario un contributo causale, anche minimo, materiale o morale, e che la mera presenza, se non non casuale e con funzione di stimolo o sicurezza, può essere rilevante ma deve essere specificamente motivata

Massime di principio

  • L'aggravante dei "futili motivi" richiede una sproporzione manifesta tra il movente e la gravità del reato: motivi banali o pretestuosi che fungono da sfogo di impulsi violenti giustificano l'aggravante quando il nesso logico tra motivo e azione è manifestamente insufficiente
  • L'"arma impropria" comprende qualsiasi oggetto comune concretamente usato per offendere; non è necessario che l'oggetto sia identificato con precisione se emergono elementi che attestano l'uso di qualcosa di metallico o appuntito per causare lesioni
  • La decisione di concedere o negare le attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica: il risarcimento del danno non determina automaticamente le attenuanti
  • Per configurare il concorso nel reato è richiesto un contributo causale — anche minimo e di natura morale — alla condotta altrui; la mera presenza non è sufficiente a provare la partecipazione se il giudice non motiva in modo convincente come quella presenza abbia favorito o incoraggiato l'autore materiale
  • In caso di incertezza probatoria su specifici elementi (es. chi abbia materialmente provocato il danno o la natura precisa dell'oggetto usato), il giudice deve motivare puntualmente il passaggio logico che porta alla qualificazione giuridica scelta; carenze motivazionali possono portare ad annullamento e rinvio per nuovo giudizio

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