Cassazione Penale, Sentenza n. 36211/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per lesioni aggravate e danneggiamento: contestano la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui sono state riconosciute le aggravanti dei futili motivi e dell'uso di un'arma impropria (tirapugni o anello). Lamentano inoltre la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante l'integrale risarcimento del danno; Djabnidze contesta in particolare la sua responsabilità concorrente nel danneggiamento del lunotto, sostenendo che l'azione fu improvvisa e commessa soltanto da Meshaj, senza possibilità di adesione o contributo causale da parte sua.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Meshaj Alfred. Il ricorso di Djabnidze Arsen è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alle aggravanti e alle attenuanti, ma parzialmente fondato con riferimento al capo di imputazione relativo al danneggiamento del lunotto: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a quel reato nei confronti di Djabnidze e rinviata alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio, mentre il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto invece corretta la qualificazione dei futili motivi e dell'uso di arma impropria e legittima la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, così come motivato dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma procedimento per i motivi di ricorso in Cassazione; i ricorrenti hanno fondato il ricorso su questa disposizione per censurare la motivazione della sentenza di merito
art. 585, comma secondo, cod. pen.
art. 585, comma secondo, cod. pen.
Riguarda le aggravanti per l'uso di un'arma; la Corte ha ritenuto che anche un oggetto comune, utilizzato concretamente come strumento offensivo (arma impropria), integra l'aggravante
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente valutato gli elementi previsti (modalità violente, numero delle vittime, precedenti) e legittimamente negato le attenuanti nonostante il risarcimento
art. 110 c.p.
Principio del concorso di persone nel reato; la Corte richiama che per configurare il concorso è necessario un contributo causale, anche minimo, materiale o morale, e che la mera presenza, se non non casuale e con funzione di stimolo o sicurezza, può essere rilevante ma deve essere specificamente motivata
Massime di principio
- L'aggravante dei "futili motivi" richiede una sproporzione manifesta tra il movente e la gravità del reato: motivi banali o pretestuosi che fungono da sfogo di impulsi violenti giustificano l'aggravante quando il nesso logico tra motivo e azione è manifestamente insufficiente
- L'"arma impropria" comprende qualsiasi oggetto comune concretamente usato per offendere; non è necessario che l'oggetto sia identificato con precisione se emergono elementi che attestano l'uso di qualcosa di metallico o appuntito per causare lesioni
- La decisione di concedere o negare le attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica: il risarcimento del danno non determina automaticamente le attenuanti
- Per configurare il concorso nel reato è richiesto un contributo causale — anche minimo e di natura morale — alla condotta altrui; la mera presenza non è sufficiente a provare la partecipazione se il giudice non motiva in modo convincente come quella presenza abbia favorito o incoraggiato l'autore materiale
- In caso di incertezza probatoria su specifici elementi (es. chi abbia materialmente provocato il danno o la natura precisa dell'oggetto usato), il giudice deve motivare puntualmente il passaggio logico che porta alla qualificazione giuridica scelta; carenze motivazionali possono portare ad annullamento e rinvio per nuovo giudizio
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