Ordinanza n. 1668/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n. 10723-P del 1 ottobre 2025, pratica n. 20250020483, notificato il 22 ottobre 2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio. Il TAR, con una precedente ordinanza, aveva già disposto il riesame immediato dell'istanza. Nella presente fase il Collegio ha ritenuto indispensabile acquisire dall'amministrazione una relazione dettagliata sullo stato del procedimento di riesame, corredata dagli atti richiamati, ai fini della decisione sulla controversia.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha deciso la domanda cautelare o il merito dell'impugnazione. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'amministrazione di depositare una dettagliata relazione sullo stato del procedimento di riesame e gli atti richiamati, entro sette giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, se anteriore. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 10 febbraio. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione, occorre verificare l'esito di un riesame amministrativo già disposto dal giudice, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata sullo stato del procedimento, corredata dagli atti richiamati, assegnando un termine perentorio o comunque specificamente determinato e rinviando la causa a una successiva camera di consiglio.
- In presenza dei presupposti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio l'oscuramento delle generalità della parte interessata nel provvedimento pubblicato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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