Ordinanza del 05/10/2018 n. 24435 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie i motivi dell’Agenzia delle Entrate relativi alla prova della presentazione della dichiarazione IVA e alla mancata presentazione delle dichiarazioni IRPEG e IRAP. Stabilisce che le risultanze del cassetto fiscale non costituiscono prova idonea della presentazione della dichiarazione IVA secondo l’art. 3, comma 10, del d.P.R. n. 322/1998, applicabile al periodo d’imposta 1999, e che per IRPEG e IRAP il termine di accertamento non era decorso. La sentenza della CTR Lombardia viene cassata con rinvio, anche per le spese.
Cassazione della sentenza tributaria sull’accertamento 1999 di Edil Vignate s.r.l. e rinvio alla CTR Lombardia
Accertamento tributario relativo al 1999
La controversia riguarda l’avviso di accertamento emesso nei confronti di Edil Vignate s.r.l. per IRPEG, IRAP, IVA e ritenute alla fonte IRPEF relative all’anno d’imposta 1999. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso della società, ritenendo scaduto il termine per l’esercizio dell’attività accertativa e, comunque, l’avviso carente di motivazione e infondato.
La CTR della Lombardia, con sentenza n. 44/05/10 del 5 febbraio 2010, aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Secondo la CTR, l’avviso era stato notificato il 22 agosto 2007, oltre il termine ordinario del 31 dicembre 2006 previsto dall’art. 57, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972. La proroga biennale prevista dall’art. 10 della legge n. 289/2002 non sarebbe stata applicabile, poiché la società avrebbe dimostrato di avere presentato la dichiarazione IVA.
Ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, mentre Edil Vignate s.r.l. ha resistito con controricorso.
I motivi riguardavano:
- la tempestività della notifica dell’avviso, in considerazione della mancata presentazione della dichiarazione unificata IVA, IRPEG e IRAP e della proroga biennale prevista dall’art. 10 della legge n. 289/2002;
- l’omessa motivazione sulla coincidenza del periodo d’imposta con l’anno solare 1999 e sull’impossibilità di considerare validamente presentata la sola dichiarazione IVA, quando avrebbe dovuto essere presentata una dichiarazione congiunta;
- la violazione dell’art. 3, comma 10, del d.P.R. n. 322/1998, poiché la presentazione della dichiarazione non avrebbe potuto essere provata mediante le risultanze del cosiddetto cassetto fiscale, ma soltanto nelle forme previste dalla legge;
- l’insufficienza della motivazione della CTR circa la prova della presentazione della dichiarazione IVA;
- la violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e della legge n. 289/2002, poiché, comunque, per IRPEG e IRAP il termine per l’accertamento non era decorso.
Prova della presentazione della dichiarazione IVA
La Corte ha esaminato congiuntamente il primo, il terzo e il quinto motivo, ritenendoli fondati.
La CTR aveva ritenuto che la dichiarazione IVA fosse stata regolarmente presentata e che tale circostanza fosse stata dimostrata mediante un atto proveniente dall’Amministrazione finanziaria, individuato, secondo gli atti di causa, nelle risultanze del cassetto fiscale. Tali risultanze erano state considerate prevalenti rispetto a quelle dell’Anagrafe tributaria.
La Corte ha escluso la correttezza di tale impostazione. Per una dichiarazione relativa all’anno d’imposta 1999, trova applicazione ratione temporis l’art. 3, comma 10, del d.P.R. n. 322/1998, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dall’art. 3 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. In base a tale disposizione, la prova della presentazione della dichiarazione può essere fornita soltanto mediante le modalità previste dalla norma.
Tra tali modalità non rientrano le risultanze del cassetto fiscale. La Corte richiama, in tal senso, i precedenti costituiti dalle sentenze n. 11236 del 29 maggio 2015, n. 675 del 16 gennaio 2015 e n. 16003 del 29 luglio 2015. Inoltre, il cassetto fiscale costituisce uno strumento introdotto successivamente rispetto alla disciplina applicabile alla dichiarazione del 1999.
La società aveva anche prospettato la perdita incolpevole della ricevuta di presentazione della dichiarazione a causa della dichiarazione di fallimento. La Corte precisa che tale circostanza integra una questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito; tuttavia, la CTR non aveva svolto alcuna valutazione al riguardo.
Termine per l’accertamento IVA e proroga biennale
Secondo la CTR, la prova della presentazione della dichiarazione IVA comportava l’applicazione del termine ordinario e la conseguente decadenza dell’Amministrazione finanziaria.
La Corte ha ritenuto errata tale conclusione, poiché la presentazione della dichiarazione non era stata dimostrata con le modalità legalmente previste. Non poteva quindi essere affermata la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento sulla base della sola documentazione del cassetto fiscale.
La Corte ha inoltre richiamato la proroga biennale prevista dall’art. 10 della legge n. 289/2002, dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 356 del 31 ottobre 2008. Applicando tale proroga, il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre 2007, mentre l’avviso di accertamento era stato notificato il 29 agosto 2007; nel provvedimento viene anche indicata, nella ricostruzione della CTR, la data del 22 agosto 2007.
Ne consegue che, ove fosse stata omessa la dichiarazione IVA o comunque non ne fosse stata provata validamente la presentazione, l’accertamento sarebbe stato tempestivo.
Dichiarazioni IRPEG e IRAP
La CTR non aveva esaminato adeguatamente la posizione relativa all’IRPEG e all’IRAP, imposte per le quali risultava la mancata presentazione di qualsiasi dichiarazione.
La Corte ha escluso la formazione di un giudicato interno su tali tributi. Da un lato, la sentenza della CTP, nel determinare la scadenza dei termini dell’azione accertativa, non faceva riferimento specifico a IRPEG e IRAP. Dall’altro, dalla sentenza della CTR e dal ricorso emergeva che l’Ufficio aveva contestato in appello la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi. La stessa società non aveva affermato di avere presentato dichiarazioni ai fini IRPEG o IRAP.
Il mancato deposito delle dichiarazioni relative a IRPEG e IRAP per l’anno 1999 comporta che il termine per l’accertamento, anche considerando la proroga prevista dall’art. 10 della legge n. 289/2002, non poteva ritenersi decorso.
Esito del giudizio
La Corte ha accolto:
- il primo motivo, relativo alla tempestività dell’accertamento;
- il terzo motivo, relativo alle modalità di prova della presentazione della dichiarazione IVA;
- il quinto motivo, relativo ai termini di accertamento per IRPEG e IRAP.
Sono stati dichiarati assorbiti:
- il secondo motivo, concernente l’omessa motivazione sulla dichiarazione unificata e sul periodo d’imposta;
- il quarto motivo, concernente l’insufficienza della motivazione sulla prova della presentazione della dichiarazione IVA.
La sentenza della CTR Lombardia è stata cassata in relazione ai motivi accolti. La causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame applicando i principi di diritto enunciati dalla Corte e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
La decisione è stata assunta in Roma il 20 marzo 2018.
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