Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 05/10/2018 n. 24640 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’agente della riscossione contro la sentenza della CTR Lazio, che aveva ritenuto inammissibile l’appello notificato tramite PEC il 20 febbraio 2015. All’epoca il processo tributario telematico non era attivo nel Lazio né, secondo la decisione, in alcuna Regione, e mancavano le relative norme tecniche. La notifica via PEC è quindi qualificata come inesistente e non sanabile mediante la costituzione della contribuente. L’agente della riscossione è condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Inammissibilità dell’appello notificato via PEC prima dell’attivazione del processo tributario telematico nel Lazio

Inammissibilità della notifica via PEC nel processo tributario non ancora attivato

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall’allora Equitalia Sud S.p.A. contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 8901/37/2016, depositata il 21 dicembre 2016 e non notificata. La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’agente della riscossione perché notificato alla contribuente tramite posta elettronica certificata in un momento in cui il processo tributario telematico non era ancora operativo.

La controversia originaria traeva origine da un atto di pignoramento presso terzi fondato su crediti tributari risultanti da cartelle di pagamento. La contribuente aveva contestato l’omessa notificazione delle cartelle e la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto solo parzialmente il ricorso.

Svolgimento del giudizio di legittimità

L’agente della riscossione ha impugnato la sentenza della CTR con due motivi di ricorso, entrambi riferiti all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciando errori nel procedimento e violazioni dei principi in materia di notificazione e di tutela del diritto di difesa. La contribuente ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

I due motivi sono stati esaminati congiuntamente dalla Corte perché strettamente connessi.

Primo motivo: rilevanza della costituzione della contribuente

Con il primo motivo l’agente della riscossione ha sostenuto che la CTR non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello notificato via PEC il 20 febbraio 2015. Secondo la ricorrente, anche se all’epoca il processo tributario telematico non era ancora attivo e non erano state predisposte le relative norme tecniche, la contribuente si era costituita in giudizio ed aveva potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

La ricorrente ha quindi richiamato il principio secondo cui i vizi processuali dovrebbero essere rilevanti solo quando producano un concreto pregiudizio al diritto di difesa, e non quando si traducano in una tutela astratta della regolarità formale del procedimento.

Secondo motivo: inesistenza o nullità della notificazione

Con il secondo motivo, di contenuto analogo, l’agente della riscossione ha contestato la qualificazione della notificazione come inesistente. La ricorrente ha criticato l’orientamento espresso da Cass. sez. 6-5, ordinanza 12 settembre 2016, n. 17941, richiamato dalla CTR.

Pur condividendo il principio secondo cui, in assenza delle norme tecniche necessarie a rendere operativo il processo tributario telematico, non sarebbe stata ammissibile la notificazione del ricorso tramite PEC, la ricorrente ha sostenuto che tale vizio avrebbe dovuto essere qualificato come nullità, e non come inesistenza. La nullità, secondo questa prospettazione, sarebbe stata sanata dal raggiungimento dello scopo, concretamente realizzato attraverso la costituzione in giudizio della contribuente.

Ragioni dell’inammissibilità del ricorso

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, richiamando il principio delle Sezioni Unite del 21 marzo 2017, n. 7155. La sentenza impugnata aveva infatti deciso la controversia conformemente ai principi già espressi da Cass. sez. 6-5, ordinanza 12 settembre 2016, n. 17941, e successivamente ribaditi da Cass. sez. 6-5, ordinanza 23 novembre 2016, n. 23904, e Cass. sez. 6-5, ordinanza 15 febbraio 2017, n. 4066.

Secondo la Corte, l’agente della riscossione non aveva fornito elementi idonei a superare o rimettere in discussione tale orientamento consolidato.

Disciplina applicabile al processo tributario telematico

La Corte ha fondato la decisione sull’art. 16, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Tale disposizione stabilisce che le norme del regolamento sull’utilizzo della posta elettronica certificata, adottato ai sensi della L. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27, non si applicano all’uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributario.

La disciplina specifica del processo tributario telematico era invece contenuta nell’art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire per via telematica in conformità alle disposizioni del D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei relativi decreti di attuazione.

Tale disciplina trovava applicazione, a partire dal 1° dicembre 2015, soltanto per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie dell’Umbria e della Toscana. Al momento della notificazione dell’appello, effettuata il 20 febbraio 2015, il processo tributario telematico non era ancora attivo in alcuna Regione, compreso il Lazio. La successiva attivazione su tutto il territorio nazionale non incideva quindi sulla validità di una notificazione compiuta in precedenza.

Qualificazione della notificazione come inesistente

La Corte ha escluso che fosse possibile equiparare la notificazione tramite PEC alla notificazione tradizionale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Tale equiparazione non poteva essere riconosciuta in assenza delle norme tecniche che avrebbero dovuto rendere operativo il processo tributario telematico, caratterizzato da una disciplina speciale rispetto al rito civile.

La qualificazione della notificazione come inesistente è stata ritenuta coerente anche con i principi generali enunciati da Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n. 14916. L’atto era stato trasmesso da un soggetto che, in base alla normativa legislativa e regolamentare vigente al momento della notificazione, non disponeva della possibilità giuridica di effettuare quella specifica attività tramite PEC nel processo tributario.

Di conseguenza, la costituzione della contribuente non poteva sanare la notificazione, poiché il vizio non era qualificabile come mera nullità, bensì come inesistenza dell’atto notificatorio.

Esito e conseguenze economiche

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell’agente della riscossione, in applicazione del principio della soccombenza.

Le somme liquidate in favore della contribuente sono state determinate come segue:

  • Euro 12.000,00 per compensi professionali;
  • spese forfettarie nella misura del 15 per cento;
  • Euro 200,00 per esborsi;
  • accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.

Data della decisione

La decisione è stata adottata a Roma in camera di consiglio il 18 aprile 2018 e depositata in cancelleria il 5 ottobre 2018.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.