Ordinanza del 08/10/2018 n. 24657 - Corte di Cassazione
Imposte - Benefici per l'acquisto della "prima casa" - Requisiti - Impossidenza di altro immobile idoneo ad abitazione - Idoneità ad abitazione - Nozione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che l’inidoneità abitativa, anche soggettiva e derivante dalle ridotte dimensioni dell’immobile rispetto alle esigenze familiari, può rilevare soltanto per un’abitazione acquistata senza agevolazioni. La titolarità di un’altra abitazione acquistata con i benefici prima casa impedisce invece in modo insuperabile l’accesso a una nuova agevolazione, anche se l’immobile è divenuto insufficiente per l’ampliamento del nucleo familiare. Il ricorso è stato rigettato.
Agevolazioni prima casa e prepossidenza di un immobile già acquistato con benefici fiscali
Agevolazioni prima casa e requisito della non possidenza
La decisione riguarda l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro prevista per l’acquisto della "prima casa" e, in particolare, l’interpretazione del requisito concernente la non titolarità di altra abitazione.
La controversia trae origine dall’acquisto, effettuato il 19 aprile 2012, di un immobile per il quale la contribuente aveva richiesto i benefici prima casa. L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione, ritenendo non spettante l’agevolazione perché la contribuente era già proprietaria di un altro immobile situato nello stesso Comune, acquistato in precedenza usufruendo dei medesimi benefici fiscali.
Soggetti e svolgimento del giudizio
M.S. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione.
La contribuente ha proposto un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. L’Agenzia delle entrate si è costituita senza svolgere difese.
La ricorrente ha sostenuto che l’immobile già posseduto, avente una superficie di 61 metri quadrati, fosse soggettivamente inidoneo a soddisfare le esigenze abitative del proprio nucleo familiare, divenuto più numeroso per la nascita di tre figli.
Normativa applicata
La Corte ha richiamato l’art. 1, nota II-bis, lett. c), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, nel testo vigente alla data del rogito del 19 aprile 2012.
La disposizione subordinava il riconoscimento dell’agevolazione alla dichiarazione dell’acquirente di non essere titolare, neppure per quote e anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.
Nozione di idoneità abitativa
La Corte ha ricordato che l’espressione "idoneità ad abitazione" non deve essere interpretata in senso esclusivamente oggettivo. Essa può comprendere anche una valutazione soggettiva, riferita alle concrete esigenze abitative dell’acquirente, comprese le ipotesi in cui l’immobile sia di dimensioni ridotte rispetto al nucleo familiare.
È stato richiamato il principio affermato da Cass. civ., Sez. V, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564, secondo cui non costituisce necessariamente ostacolo all’agevolazione la proprietà di un altro immobile acquistato senza benefici nello stesso Comune, quando tale immobile sia, per qualsiasi ragione, inidoneo a essere destinato ad abitazione dell’acquirente.
Tale valutazione di inidoneità, tuttavia, non è stata ritenuta applicabile nel caso concreto, poiché l’immobile già posseduto era stato acquistato usufruendo a sua volta dell’agevolazione prima casa.
Differenza tra acquisto precedente con o senza agevolazioni
La Corte ha distinto due diverse situazioni, richiamando Cass. n. 2565/2018:
- ai sensi della lett. b) della nota II-bis, la proprietà di un’abitazione acquistata senza agevolazioni, situata nello stesso Comune dell’immobile da acquistare, impedisce il beneficio soltanto se il primo alloggio è idoneo all’abitazione, in senso oggettivo o soggettivo;
- ai sensi della lett. c), la titolarità di diritti su un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa impedisce il nuovo beneficio anche quando l’immobile precedente sia inidoneo alle esigenze abitative dell’acquirente;
- la lett. b) opera con riferimento alla prepossidenza di un immobile acquistato senza agevolazioni nel Comune in cui si intende acquistare la nuova abitazione;
- la lett. c), secondo la disciplina applicabile al caso esaminato, riguarda invece la titolarità di immobili o diritti reali acquistati con agevolazioni su tutto il territorio nazionale e comprende anche la nuda proprietà.
Ne consegue che l’inidoneità abitativa del precedente immobile può rilevare nel primo caso, ma non supera il divieto previsto per chi abbia già usufruito dei benefici prima casa.
Decisione della Corte
La Corte ha ritenuto corretta la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso il beneficio in relazione al nuovo acquisto sulla base del precedente acquisto agevolato effettuato dalla contribuente nel medesimo Comune.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. La Corte ha precisato che il precedente riconoscimento dell’agevolazione prima casa costituisce un impedimento insuperabile al riconoscimento di un ulteriore beneficio per l’acquisto di un’altra abitazione, indipendentemente dalle ridotte dimensioni o dalla successiva inidoneità soggettiva del primo immobile.
Spese e contributo unificato
Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese di giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso art. 13.
La decisione è stata assunta in Roma il 5 luglio 2018.
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