Sentenza n. 46/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza n. 482/2024, emanata in data 7/5/2024 dal Comune di Ancona – Direzione Polizia Locale – Ufficio viabilità, avente ad oggetto “provvedimenti autorizzativi della circolazione veicolare per lavori in Via Barcaglione, Via Metauro e limitativi della circolazione veicolare per lavori in Via Redi” con cui la suddetta amministrazione ha ordinato ad INC S.p.A. “di istituire, integrando l’ordinanza 47/2024, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori citati in premessa, con decorrenza immediata e fino al giorno 31 dicembre 2024 h24 le seguenti prescrizioni: durante il transito dei mezzi, l’impresa stessa dovrà assicurare la costante manutenzione della via interessata al transito degli autocarri ed il suo completo ripristino se necessario”; - della nota prot. 89206 del 25.5.2024 con cui il Comune di Ancona ha rigettato l’istanza di riesame formulata da INC; - del silenzio diniego formatosi sull’ulteriore istanza di riesame formulata da INC con nota prot. INCS-SS16-493-24-MCO-gca del 25.5.2024; - dell’ordinanza n. 1584/2024 emanata in data 31.12.2024 con cui il Comune di Ancona – Direzione Polizia Locale – Ufficio viabilità, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della variante di Ancona (appalto in essere tra Inc. S.p.A. e Anas S.p.A.) dal giorno 1.12.2025 al 18.1.2025 h 24 ha autorizzato il transito di mezzi con massa superiore a 5T sulla via Barcaglione “prorogando le ordinanze 1322/2023 - 47/2024 e 482/2024”; - dell’ordinanza n. 80 del 21.1.2025 con cui il Comune di Ancona – Direzione Polizia Locale – Ufficio viabilità, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della variante di Ancona (appalto in essere tra Inc. S.p.A. e Anas S.p.A.) dal giorno 21.1.2025 al 31.12.2025 h 24 ha autorizzato il transito di mezzi con massa superiore a 5T sulla via Barcaglione “prorogando le ordinanze 1322/2023 - 47/2024 e 482/2024”, e per la condanna dell’Ente intimato al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze comunali che autorizzavano il transito di mezzi pesanti sulla via Barcaglione per l’esecuzione dei lavori della variante di Ancona, imponendo all’impresa la costante manutenzione della strada e il completo ripristino, nonché il diniego di riesame e il silenzio sull’ulteriore istanza
Esito
Favorevole al resistente (comune e stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’ordinanza n. 482/2024 del Comune di Ancona, la nota di rigetto dell’istanza di riesame, il silenzio formatosi su un’ulteriore istanza e, con motivi aggiunti, le successive ordinanze nn. 1584/2024 e 80/2025, nella parte in cui autorizzavano il transito di mezzi con massa superiore a 5 tonnellate e prorogavano le precedenti prescrizioni. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento del danno. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti; emerge tuttavia che la controversia riguardava le prescrizioni imposte dal Comune all’impresa in relazione alla manutenzione e al ripristino della strada interessata dal transito dei mezzi impiegati nei lavori pubblici.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli atti impugnati erano giunti alla loro naturale scadenza e il Comune aveva adottato, in data 20 dicembre 2025, una nuova ordinanza emendata dalle disposizioni contestate. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che gli atti impugnati non erano stati formalmente ritirati o modificati in autotutela. Le spese sono state poste a carico del Comune di Ancona in applicazione della soccombenza virtuale, tenuto conto delle ragioni già rilevate dal Consiglio di Stato in sede cautelare, che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare anche nell’adozione degli atti successivi. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.000 euro per onorari, oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato. Le spese tra l’impresa e ANAS sono state compensate per ragioni equitative.
Massime di principio
- La naturale scadenza degli atti amministrativi impugnati e l’adozione di un successivo provvedimento sostitutivo o emendato possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando gli atti impugnati, pur divenuti inefficaci per scadenza, non siano stati formalmente ritirati o modificati in autotutela; in tale situazione può ricorrere, invece, la sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la probabile fondatezza delle censure alla luce delle ragioni già espresse in sede cautelare e della condotta successiva dell’amministrazione.
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